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Document C:2020:366:FULL
Official Journal of the European Union, C 366, 30 October 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 366, 30 ottobre 2020
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 366, 30 ottobre 2020
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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
63° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2020/C 366/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9927 — MVM/iCR) ( 1 ) |
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2020/C 366/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion) ( 1 ) |
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2020/C 366/03 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata, (Caso M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney) ( 1 ) |
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III Atti preparatori |
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BANCA CENTRALE EUROPEA |
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2020/C 366/04 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2020/C 366/05 |
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2020/C 366/06 |
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Commissione europea |
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2020/C 366/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2020/C 366/08 |
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2020/C 366/09 |
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2020/C 366/10 |
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2020/C 366/11 |
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2020/C 366/12 |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2020/C 366/13 |
Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic), Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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Rettifiche |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9927 — MVM/iCR)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 366/01)
Il 26 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9927. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9986 — KPS Capital Partners/Garrett Motion)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 366/02)
Il 26 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9986. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/3 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.9979 — Brookfield/Simon/JCPenney)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 366/03)
Il 27 ottobre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9979. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
III Atti preparatori
BANCA CENTRALE EUROPEA
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/4 |
PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 settembre 2020
relativo a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione
(CON/2020/20)
(2020/C 366/04)
Introduzione e base giuridica
In data 8 settembre 2020 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell’Unione europea una richiesta di parere su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per le valute di paesi terzi e la designazione di indici di riferimento sostitutivi per determinati indici di riferimento in via di cessazione (1) (di seguito la «proposta di regolamento»).
La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in quanto la proposta di regolamento contiene disposizioni a) rilevanti per la trasmissione della politica monetaria e che incidono sul compito fondamentale del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di definire e attuare la politica monetaria dell’Unione ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2 del Trattato, e b) che incidono sul compito del SEBC di contribuire alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti per quanto riguarda la stabilità del sistema finanziario ai sensi dell’articolo 127, comma 5, del Trattato. In conformità al primo periodo dell’articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.
Osservazioni di carattere generale
1. Obiettivi della proposta di regolamento
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1.1. |
La BCE accoglie favorevolmente la proposta di regolamento di modifica del regolamento (UE) 2016/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) conferendo alla Commissione europea il potere di adottare un atto di esecuzione per designare un tasso sostitutivo legale che sostituisca per effetto di legge taluni indici di riferimento, i quali, se non più pubblicati, causerebbero significative perturbazioni del funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione e che attualmente sono oggetto di un processo vigilato di cessazione ordinata (3). All’entrata in vigore dell’atto di esecuzione della Commissione, l’indice di riferimento sostitutivo designato in tale atto sostituirebbe per effetto di legge tutti i riferimenti all’indice di riferimento che ha cessato di essere pubblicato in tutti i contratti e strumenti finanziari e nelle misurazioni della performance di un fondo di investimento, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/1011, ove questi siano sprovvisti di idonee clausole di riserva («fall-back»). |
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1.2. |
La BCE ritiene che ciò sia un utile strumento aggiuntivo, il cui utilizzo colmerebbe il vuoto giuridico creatosi rispetto ai contratti con entità sottoposte a vigilanza come definite all’articolo 3, punto 17, del regolamento (UE) 2016/1011 (4) (di seguito, i «Soggetti vigilati dell’Unione») che richiamano l’indice di riferimento la cui cessazione causerebbe significative perturbazioni del funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione e ove i contratti pertinenti non dispongano né prevedano un idoneo tasso di riferimento di riserva. Ciò contribuirebbe ad attenuare il rischio di impossibilità di adempiere i contratti e il rischio per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare dalla cessazione di tale indice di riferimento. |
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1.3. |
La BCE supporta altresì la proposta di esenzione dal regolamento (UE) 2016/1011 degli indici di riferimento per le valute di paesi terzi amministrati in paesi terzi che si riferiscono a un tasso di cambio a pronti della valuta di un paese terzo che non è liberamente convertibile e che soddisfa gli altri requisiti della proposta di regolamento (5). Con l’eccezione di quelli forniti dalle banche centrali, l’uso di tali indici di riferimento per le valute di paesi terzi non sarà autorizzato nell’Unione oltre il 2021 (6), salvo che tali indici non siano sottoposti a una procedura di equivalenza, riconoscimento o avallo. La BCE ritiene che il soddisfacimento di tale requisito sia problematico, in quanto tali tipologie di indici di riferimento non sono regolamentate al di fuori dell’Unione. Con l’esenzione di tali indici di riferimento dal regolamento (UE) 2016/1011, i soggetti vigilati dell’Unione potrebbero comunque continuare a utilizzarli. |
Osservazioni specifiche
2. L’interesse e il ruolo della BCE nel sostenere la transizione del mercato verso tassi quasi privi di rischio
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2.1. |
Gli indici di riferimento, e in particolare gli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, o i tassi interbancari, sono importanti per il funzionamento dei mercati finanziari e per la trasmissione della politica monetaria. La trasmissione della politica monetaria all’economia nel suo insieme si basa sull’abilità della BCE di monitorare le modifiche degli indici di riferimento nei mercati monetari in risposta alle modifiche della politica della BCE in materia di tassi di interesse. L’assenza di indici di riferimento solidi e affidabili potrebbe pertanto provocare perturbazioni del mercato finanziario con un possibile significativo impatto negativo sulla trasmissione delle decisioni di politica monetaria della BCE e sulla capacità dell’Eurosistema di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle autorità competenti relative alla stabilità del sistema finanziario. |
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2.2. |
Alla luce di tali rischi, la BCE svolge vari ruoli a supporto della transizione dei mercati finanziari da indici di riferimento critici dell’area dell’euro a tassi quasi privi di rischio. Nel 2017, insieme alla Commissione, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) e alla Financial Services and Markets Authority (FSMA) belga, la BCE ha creato un gruppo di lavoro per i tassi sui prestiti privi di rischio in euro, per il quale esercita funzioni di segretariato. Sin da ottobre 2019, la BCE pubblica inoltre il tasso di interesse overnight sulle operazioni in euro non garantite (euro unsecured overnight interest rate, €STR), sulla base dei dati a disposizione dell’Eurosistema, per integrare i tassi di riferimento esistenti elaborati dal settore privato e fungere da tasso di riferimento di sicurezza. Il gruppo di lavoro ha raccomandato l’€STR come il tasso privo di rischio per l’euro per sostituire l’EONIA, che cesserà di essere utilizzato dal 2022. La BCE partecipa inoltre all’Official Sector Steering Group, che guida il Comitato per la stabilità finanziaria (FSB) nella revisione dei progressi fatti nella transizione verso tassi quasi privi di rischio a livello globale. |
3. Designazione di un tasso sostitutivo legale per sostituire un indice di riferimento diverso dal LIBOR
La BCE osserva che la proposta di affidare alla Commissione il potere di designare un tasso sostitutivo è rivolta principalmente ai contratti con i soggetti vigilati dell’Unione che fanno riferimento al London Interbank Offered Rate (LIBOR) (7), poiché tale indice di riferimento non può più essere sostenuto dopo la fine del 2021. A tal proposito, il Governo del Regno Unito (UK) ha recentemente annunciato l’intenzione di modificare i propri regolamenti in materia di indici di riferimento per garantire che, entro la fine del 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) britannica disponga dei poteri regolamentari appropriati per gestire e dirigere ogni periodo di liquidazione precedente all’eventuale cessazione del LIBOR, in una modalità che, tra l’altro, garantisca l’integrità dei mercati (8). La BCE rileva che, poiché la proposta di affidare alla Commissione il potere di designare un tasso sostitutivo è inquadrata in maniera neutra nella proposta di regolamento, tale potere potrebbe potenzialmente essere applicato a contratti che si riferiscono ad altri indici di riferimento - ad esempio l’Euro Interbank Offered Rate (Euribor) – purché le condizioni strutturali stabilite nella proposta di regolamento e nell’atto di esecuzione della Commissione siano soddisfatte in relazione al relativo indice di riferimento.
4. Piano di emergenza dei Soggetti vigilati dell’Unione
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4.1. |
La BCE rileva che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 prescrive che i Soggetti vigilati dell’Unione che utilizzano un indice di riferimento (diversi dagli amministratori di indici di riferimento), compresi gli enti creditizi, redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni da intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. I Soggetti vigilati dell’Unione nominano nei propri piani di emergenza, ove ciò sia possibile e appropriato, uno o più indici di riferimento alternativi cui si possa fare riferimento per sostituire gli indici di riferimento non più forniti, indicando il motivo per cui tali indici di riferimento costituiscano un’alternativa appropriata. Inoltre, i Soggetti vigilati dell’Unione forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all’autorità competente pertinente, dietro richiesta di quest’ultima, e li riflettono nella relazione contrattuale con i clienti (9). Di conseguenza, la BCE desume che la designazione da parte della Commissione di un tasso sostitutivo legale rappresenti uno strumento supplementare che possa essere applicato agli indici di riferimento in cessazione in conformità alle condizioni del regolamento proposto, e che tale designazione non incida e lasci impregiudicati gli obblighi di pianificazione d’emergenza dei Soggetti vigilati dell’Unione, stabiliti dall’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011. |
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4.2. |
La BCE ha recentemente pubblicato una valutazione orizzontale del grado di preparazione degli enti creditizi per le riforme dei tassi benchmark (10), a seguito di un esercizio di valutazione orizzontale dell’impatto delle riforme ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 sugli enti creditizi vigilati nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. La BCE ha inoltre pubblicato sul proprio sito Internet una relazione distinta in merito alla preparazione degli enti creditizi a riforme dei tassi benchmark (11), che stabilisce alcune prassi atte a supportare gli enti creditizi nella pianificazione della transizione degli indici di riferimento. Le conclusioni di tali relazioni evidenziano l’importanza per gli enti creditizi di accelerare i propri preparativi per la transizione a tassi privi di rischio, in particolare attraverso lo sviluppo e l’attuazione di interventi di mitigazione e l’inclusione di solidi e adeguati meccanismi di riserva nella propria documentazione contrattuale. Pertanto la BCE non considera la proposta disponibilità di un meccanismo legale di sostituzione dei tassi come un’alternativa alla transizione da Euribor o LIBOR qualora un contratto sia facilmente modificabile. |
5. Raccomandazioni del gruppo di lavoro per i tassi sui prestiti privi di rischio in euro
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5.1. |
La BCE osserva che, ai sensi della proposta di regolamento, nell’adottare l’atto di esecuzione per designare un indice di riferimento sostitutivo, la Commissione dovrebbe essere tenuta a prendere in considerazione, ove disponibile, la raccomandazione effettuata da un gruppo di lavoro sui tassi di riferimento alternativi che opera sotto l’egida della banca centrale responsabile della valuta in cui sono denominati i tassi di interesse dell’indice di riferimento sostitutivo (12). |
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5.2. |
La BCE desidera richiamare a tal proposito che il gruppo di lavoro sui tassi di interesse privi di rischi dell’area dell’euro è stato convocato dalla BCE, dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, dalla FSMA e dalla Commissione, e che la BCE svolge attività di segretariato per il gruppo di lavoro e partecipa alle riunioni come osservatore fin dalla sua creazione. Tuttavia, le raccomandazioni fornite in tale contesto sono interamente quelle di tale gruppo di lavoro del settore privato, e la BCE declina qualsiasi responsabilità per il loro contenuto. Inoltre, la circostanza per cui la BCE attualmente svolge attività di segretariato per il gruppo di lavoro non dovrebbe essere interpretata come indicativa del fatto che la BCE condivida le opinioni espresse nelle raccomandazioni del gruppo di lavoro (13). |
6. Legge applicabile ai contratti interessati
La BCE prende atto che ai sensi della proposta di regolamento, il tasso sostitutivo designato sostituirebbe l’indice di riferimento in cessazione quando questo non fosse più reso pubblico, in ogni contratto o strumento preesistente relativo ad un Soggetto vigilato dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) 2016/1011, a prescindere dalla legge applicabile al contratto o allo strumento oppure indipendentemente dal luogo in cui l’indice di riferimento sia stato autorizzato o reso pubblico. Tale intenzione pare emergere dalla relazione (14), che chiarisce che il tasso sostitutivo legale sostituirà automaticamente per effetto di legge tutti i riferimenti all’indice di riferimento in cessazione in tutti i contratti firmati da un soggetto vigilato dell’Unione.
7. Natura dei contratti interessati
Come osservato in precedenza, ai sensi della proposta di regolamento il potere della Commissione di designare il tasso sostitutivo si applicherebbe ai contratti preesistenti soggetti al regolamento (UE) 2016/1011 di cui è parte un soggetto vigilato dell’Unione. Si invita l’autorità che procede alla consultazione a prendere in considerazione l’ampliamento dell’ambito di applicazione dei contratti che sarebbero soggetti al potere proposto, in modo che, qualora il contratto che fa riferimento all’indice di riferimento da sostituire sia disciplinato dalla legge di uno Stato membro, il tasso sostitutivo designato possa essere applicato al contratto a prescindere dal fatto che un soggetto vigilato dell’Unione sia parte del contratto stesso. Ciò dovrebbe concorrere ad evitare la frammentazione che altrimenti si potrebbe creare nel mercato dell’Unione per quanto concerne i relativi contratti — specialmente i contratti transfrontalieri — che menzionano gli indici di riferimento, giacché alcuni contratti sarebbero potenzialmente soggetti alla designazione del tasso sostitutivo e altri no.
8. Determinazione dell’inadeguatezza delle clausole di riserva
La BCE osserva che la proposta di regolamento non stabilisce i criteri per determinare se le clausole di riserva di un contratto che richiama l’indice di riferimento in cessazione siano inadeguate e, dunque, rientrino nella categoria di contratti cui sarebbe applicato il tasso sostitutivo designato, nel caso in cui si consideri che la cessazione della pubblicazione dell’indice di riferimento causerebbe significative perturbazioni del funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione. La BCE ritiene che tale aspetto, insieme a molti altri, rimarrebbe da chiarire, dopo una doverosa consultazione pubblica di tutti i soggetti interessati, nell’atto di esecuzione che la Commissione adotterà a norma della procedura di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2016/1011.
Quando la BCE raccomanda di modificare la proposta di regolamento, indica in un separato documento di lavoro tecnico specifiche proposte redazionali, accompagnate da note esplicative. Il documento di lavoro tecnico è disponibile in lingua inglese sul sito internet EUR-Lex.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 settembre 2020
La Presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) COM (2020) 337 final.
(2) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(3) Nuovo articolo 23 bis del regolamento (UE) 2016/1011, da inserire mediante l’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(4) L’articolo 3, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2016/1011 include nella propria definizione di entità sottoposta a vigilanza enti creditizi, imprese di investimento e talune altre categorie di istituzioni finanziarie.
(5) Nuovo articolo 2, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/1011, da inserire mediante l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) della proposta di regolamento.
(6) Articolo 51, paragrafi 4 bis e 4 ter, del regolamento (UE) 2016/1011.
(7) Poiché il LIBOR è emesso in varie valute e durate, i riferimenti ad esso nel presente parere sono da intendersi rivolti alla coppia/alle coppie di valuta e durata del LIBOR la cui pubblicazione sta per cessare.
(8) Cfr. «Financial Services Regulation: House of Commons Written statement» (La regolamentazione in materia di servizi finanziari. Osservazione scritta della House of Commons) del Cancelliere dello scacchiere, Rishi Sunak, HCWS307, del 23 giugno 2020, disponibile al seguente indirizzo www.parliament.uk
(9) Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011.
(10) Cfr. «ECB Banking Supervision, A horizontal assessment of SSM banks’ preparedness for benchmark rate reforms» (Vigilanza bancaria della BCE. Valutazione orizzontale del grado di preparazione delle banche per le riforme dei tassi benchmark), del 23 luglio 2020, disponibile sul sito della BCE all’indirizzo www.ecb.europa.eu
(11) Cfr. «ECB Banking Supervision, Report on preparations for benchmark rate reforms» (Vigilanza bancaria della BCE. Valutazione orizzontale del grado di preparazione delle banche per le riforme dei tassi benchmark), del 23 luglio 2020, disponibile sul sito della BCE.
(12) Nuovo articolo 23-bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011, da inserire mediante l’articolo 1, paragrafo 2, della proposta di regolamento.
(13) Cfr. considerando 10 della proposta di regolamento.
(14) Cfr. pag. 12 della relazione che accompagna la proposta di regolamento.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/8 |
Avviso all’attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1585 del Consiglio, e dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
(2020/C 366/05)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone che figurano nell’allegato della decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1585 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 del Consiglio (4), concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi.
Il Consiglio dell’Unione europea ha deciso che le persone che figurano nei suddetti allegati dovranno continuare a essere incluse nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione (PESC) 2015/1763, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1585, e dal regolamento (UE) 2015/1755, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi. I motivi che hanno determinato la designazione di queste persone sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.
Si richiama l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).
Le persone interessate possono presentare al Consiglio prima del 2 luglio 2021, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell’elenco summenzionato. al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del prossimo riesame, da parte del Consiglio, in conformità dell’articolo 6 della decisione (PESC) 2015/1763 e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1755, dell’elenco delle persone designate.
Si richiama inoltre l’attenzione delle persone interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.
(2) GU L 362 del 30.10.2020, pag. 27.
(3) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.
(4) GU L 362 del 30.10.2020, pag. 1.
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/10 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio e dal regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Burundi
(2020/C 366/06)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione (PESC) 2015/1763 del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2020/1585 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) 2015/1755 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della RELEX (Relazioni esterne) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del trattamento è l’unità RELEX.1.C, che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
|
1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
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Responsabile della protezione dei dati
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Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione (PESC) 2015/1763, modificata dalla decisione (PESC) 2020/1585 del Consiglio, e del regolamento (UE) 2015/1755, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1578 del Consiglio.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati nella decisione (PESC) 2015/1763 e nel regolamento (UE) 2015/1755.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il Servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 37.
(3) GU L 362 del 30.10.2020, pag. 27.
(4) GU L 257 del 2.10.2015, pag. 1.
(5) GU L 362 del 30.10.2020, pag. 1.
Commissione europea
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/11 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
29 ottobre 2020
(2020/C 366/07)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1704 |
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JPY |
yen giapponesi |
122,09 |
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DKK |
corone danesi |
7,4462 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,90430 |
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SEK |
corone svedesi |
10,4225 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0684 |
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ISK |
corone islandesi |
165,00 |
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NOK |
corone norvegesi |
11,1495 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,368 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
368,00 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,6225 |
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RON |
leu rumeni |
4,8751 |
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TRY |
lire turche |
9,7418 |
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AUD |
dollari australiani |
1,6673 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5658 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,0735 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,7677 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,5988 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 326,92 |
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ZAR |
rand sudafricani |
19,2322 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8531 |
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HRK |
kuna croata |
7,5730 |
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IDR |
rupia indonesiana |
17 306,12 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8648 |
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PHP |
peso filippino |
56,685 |
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RUB |
rublo russo |
93,0481 |
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THB |
baht thailandese |
36,598 |
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BRL |
real brasiliano |
6,7680 |
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MXN |
peso messicano |
25,0028 |
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INR |
rupia indiana |
87,0865 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/12 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2020/C 366/08)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese |
30.7.2021 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) Il-miżura tiskadi f’nofsillejl tal-jum imsemmi f’din il-kolonna.
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/13 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acesulfame potassio (acesulfame K) originario della Repubblica popolare cinese
(2020/C 366/09)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di acesulfame potassio (acesulfame K) originario della Repubblica popolare cinese («la RPC», «il paese interessato»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 31 luglio 2020 da Celanese Sales Germany GmbH («il richiedente»), l’unico produttore nell’Unione che pertanto rappresenta il 100 % della produzione totale dell’Unione di acesulfame potassio.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.5 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acesulfame potassio [sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; n. CAS 55589-62-3] originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato con il codice NC ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934999021) («il prodotto oggetto del riesame»). L’acesulfame potassio è comunemente noto anche come acesulfame K o ace-K.
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1963 della Commissione («il regolamento del dazio definitivo») (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1. Asserzione del rischio di persistenza del dumping
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato nazionale della RPC data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (4), quali le tariffe differenziate o preferenziali per le materie prime, e le distorsioni rilevate per altri fattori produttivi materiali, diritti di uso dei terreni, energia, manodopera e accesso al capitale e ai finanziamenti. Il richiedente ha altresì fatto riferimento al 13o piano quinquennale nonché al ruolo del partito comunista cinese («PCC») in tutte le iniziative politiche chiave.
Il richiedente ha inoltre commissionato uno studio sulle distorsioni dell’economia cinese che incidono sulle materie prime utilizzate per la produzione di acesulfame K. La relazione verte principalmente sul triossido di zolfo (una delle materie prime utilizzate nella produzione di acesulfame K) e contiene anche informazioni sulle distorsioni nel mercato dell’energia (energia elettrica, vapore e gas), idrico e del lavoro come pure sulle distorsioni nel settore del carbone.
Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza del dumping si basa su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, venduto per l’esportazione nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma all’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato nazionale della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (5).
4.2. Asserzione del rischio di reiterazione del pregiudizio
Il richiedente sostiene che sussiste il rischio di reiterazione del pregiudizio. A tale proposito egli ha fornito elementi di prova sufficienti del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, date i) l’esistenza di capacità inutilizzate e la potenzialità degli impianti di produzione dei produttori esportatori della RPC; ii) l’attrattiva del mercato dell’Unione.
Il richiedente sostiene infine che il pregiudizio è stato eliminato soprattutto grazie all’esistenza delle misure e che, se queste dovessero scadere, la possibile ripresa di considerevoli importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato potrebbe comportare la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (7) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).
5.2. Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda (8) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (9).
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulle domande (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (10) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1. Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Le informazioni sull’accesso a TRON.tdi sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.3.2. Procedura supplementare relativa alla RPC
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall’inchiesta dispongono di dieci giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è la Turchia. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Le informazioni sull’accesso a TRON.tdi sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
La presentazione di informazioni fattuali per determinare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.
5.3.3. Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (11) (12)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491.
5.4. Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.4.1. Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà un questionario all’unico produttore dell’Unione, ossia alla società Celanese Sales Germany GmbH.
Il produttore dell’Unione dovrà presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
I produttori dell’Unione e le associazioni rappresentative non indicati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e richiedere un questionario.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491.
5.5. Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2491. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.6. Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è disponibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.
5.7. Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.9. Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (13). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione G |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
E-mail rispettivamente per questioni relative al dumping e per questioni relative al pregiudizio:
Trade-R727-ACE-K-Dumping@ec.europa.eu
Trade-R727-ACE-K-Injury@ec.europa.eu
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso possono essere concesse su richiesta debitamente giustificata delle parti interessate.
Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe sono limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.
(1) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 46 dell’11.2.2020, pag. 8).
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) GU L 287 del 31.10.2015, pag. 52. I dazi provvisori sono stati istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 15) (« il regolamento del dazio provvisorio»).
(4) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Significant Distortions in the Economy of the People ’ s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (Distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(5) I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(6) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(7) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.
(8) Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi delle domande di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio (http://trade.ec.europa.eu/tdi/?).
(9) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell ’ Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(10) Per produttore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(11) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(12) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(13) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(14) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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☐ |
Versione «sensibile» |
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☐ |
Versione «consultabile dalle parti interessate» |
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(barrare la casella corrispondente) |
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PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI ACESULFAME POTASSIO (ACESULFAME K) ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
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Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
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2. FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE
Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e il peso delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla RPC nel periodo dell’inchiesta di riesame, compreso tra il 1o luglio 2019 e il 30 giugno 2020, di acesulfame potassio (acesulfame K) quali definiti nell’avviso di apertura e il peso corrispondente. Indicare l’unità di peso utilizzata.
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Tonnellate |
Valore in EUR |
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Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto oggetto del riesame dalla Repubblica popolare cinese |
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3. ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
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Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. ALTRE INFORMAZIONI
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. CERTIFICAZIONE
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se la società sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/24 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2020/C 366/10)
1.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2.
ProceduraI produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3.
TermineIn base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità G-1), CHAR 4/39, B-1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.|
Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Aspartame |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese |
30.7.2021 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/25 |
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America
(2020/C 366/11)
In seguito alla pubblicazione dell’avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»), del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America («gli USA»), la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).
1. Domanda di riesame
La domanda è stata presentata il 29 luglio 2020 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il richiedente»), per conto di produttori che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell’Unione di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati.
Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso a tale fascicolo per le parti interessate.
2. Prodotto oggetto del riesame
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, di spessore superiore a 0,16 mm, attualmente classificati con i codici NC ex 7225 11 00 (codici TARIC 7225110011, 7225110015 e 7225110019) e ex 7226 11 00 (codici TARIC 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 e 7226110096) e originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America («i paesi interessati»).
3. Misure in vigore
Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione del 29 ottobre 2015 (3).
4. Motivazione del riesame
La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
4.1 Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
4.1.1 Il Giappone, la Repubblica di Corea, la Federazione russa e gli Stati Uniti d’America (USA)
In assenza di dati attendibili sui prezzi praticati sul mercato nazionale di tali paesi, l’asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping si basa su un confronto tra il valore normale costruito [costi di produzione, spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e profitti] in tali paesi e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione e/o in un importante paese terzo. I margini di dumping così calcolati sono significativi per tali paesi.
In base al confronto di cui sopra, il richiedente sostiene che sussiste un rischio di persistenza del dumping da parte di Giappone, Federazione russa e USA, oltre a un rischio di reiterazione del dumping da parte della Repubblica di Corea.
4.1.2 La RPC
Secondo il richiedente non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.
Per comprovare le asserzioni riguardanti le distorsioni significative, il richiedente si è avvalso delle informazioni contenute nella relazione per paese pubblicata dai servizi della Commissione il 20 dicembre 2017, che descrive le specifiche condizioni di mercato della RPC (4). Il richiedente ha citato in particolare le distorsioni di cui risente il settore siderurgico, in quanto l’acciaio rappresenta la principale materia prima per la produzione di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati, e i capitoli riguardanti le distorsioni generali relative all’energia, ai terreni e alla manodopera. Il richiedente si è altresì avvalso di altre relazioni quali la relazione del dipartimento del commercio degli Stati Uniti dal titolo «China’s Status as a Non-Market Economy» (5), la quale indica che il governo cinese continua a mantenere ed esercitare un ampio controllo sull’assegnazione delle risorse per conseguire specifici risultati economici. Anche la relazione elaborata dalla coalizione dell’industria siderurgica (Steel Industry Coalition) dal titolo «Report on Market Research into the People’s Republic of China Steel Industry» (30 giugno 2016) (6) indica un ampio sostegno statale ricevuto dai produttori cinesi di acciaio. Il richiedente ha citato infine i risultati e le conclusioni della Commissione nell’inchiesta antidumping relativa a determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico (7) e nell’inchiesta antisovvenzioni relativa ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (8).
Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di persistenza o reiterazione del dumping si fonda su un confronto tra un valore normale costruito in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni in un paese rappresentativo appropriato e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame originario della RPC, venduto per l’esportazione in un importante paese terzo non soggetto a misure. I margini di dumping così calcolati sono significativi per la RPC.
Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (9).
4.2 Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova dell’esistenza di un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio.
Il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati sono rimaste significative in termini assoluti e in termini di quota di mercato. Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno esercitato una pressione sui prezzi dell’Unione e hanno avuto un impatto negativo sulla redditività. I produttori dell’Unione non sono stati in grado di aumentare i prezzi nonostante il costante aumento dei costi di produzione, il che ha portato a un deterioramento della loro situazione economica.
Il richiedente ha inoltre fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento del livello attuale delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, a causa della capacità di esportazione dei produttori esportatori dei paesi interessati e dell’attrattiva del mercato dell’Unione. Inoltre, in assenza di misure, i prezzi all’esportazione dei paesi interessati si attesterebbero ad un livello sufficientemente basso da arrecare un pregiudizio all’industria dell’Unione.
5. Procedura
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto significativi cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. I termini previsti per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.
La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito all’epidemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (11) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.
5.1 Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
5.2 Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta
Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella domanda (12) entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (13).
Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.3 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping
In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nei paesi interessati sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.
Tutti i produttori (14) del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.3.1 Produttori dei paesi interessati oggetto dell’inchiesta
In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori dei paesi interessati coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/c6067b10-ad26-97ad-bd3e-cbafd65d08e6. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori dei paesi interessati, la Commissione contatterà anche le autorità dei paesi interessati ed eventualmente le associazioni note di produttori di tali paesi.
Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti dei paesi interessati, le autorità dei paesi interessati e le associazioni di produttori dei paesi interessati saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità dei paesi interessati, in merito alle società selezionate per costituire il campione.
Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Una copia del questionario per i produttori dei paesi interessati è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2489).
Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).
5.3.2 Procedura supplementare relativa alla RPC
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione, immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Si intendono con ciò tutte le fonti, compresa la selezione, se del caso, di un paese terzo rappresentativo appropriato. Le parti interessate dall’inchiesta dispongono di 10 giorni dalla data in cui la nota è aggiunta al fascicolo per presentare osservazioni.
In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, in questo caso un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC è il Brasile. Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se vi siano paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, nei quali si effettuano una produzione e vendite del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. Per quanto riguarda le fonti pertinenti, la Commissione invita tutti i produttori della RPC a fornire informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/7e8efa2d-ad28-e0e8-3c6b-353fcf296886. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.
La presentazione di informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve inoltre essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione metterà inoltre a disposizione del governo della RPC un questionario.
5.3.3 Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (15) (16)
Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati, compresi quelli che non hanno collaborato alle inchieste che hanno condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.
In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.
Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario dei paesi interessati che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.
La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.
Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari agli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492).
5.4 Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio
Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.
5.4.1 Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta
In considerazione dell’elevato numero di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.
La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.
I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione relativa al loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.
Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492).
5.5 Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione
Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, la Commissione deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.
I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere trasmesse entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.
Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492). Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno comunque prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.
5.6 Parti interessate
Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
I produttori dei paesi interessati, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.
Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.
Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (17).
5.7 Altre comunicazioni scritte
Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
5.8 Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta
Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.
In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.
5.9 Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (18). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.
Le parti interessate che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:
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Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
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Direzione H |
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Ufficio: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
|
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi |
Indirizzi di posta elettronica, rispettivamente per questioni relative al dumping e per questioni relative al pregiudizio:
TRADE-R728-GOES-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-R728-GOES-INJURY@ec.europa.eu
6. Calendario dell’inchiesta
In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
7. Presentazione di informazioni
Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.
Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.
8. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti
Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.
Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere presentate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.
Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.
9. Proroga dei termini specificati nel presente avviso
Una proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.
10. Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere stabilite conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.
Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.
L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.
11. Consigliere-auditore
Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.
Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.
Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
12. Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base
Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure, in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.
Se una delle parti interessate ritiene giustificato un riesame delle misure, in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.
Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.
13. Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).
Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.
(1) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 40 del 6.2.2020, pag. 34).
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).
(4) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» (Distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(5) Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «China’s status as a non-market economy» (Lo status della Cina in quanto economia non di mercato), A-570-056, 26 ottobre 2017, pag. 196.
(6) Steel Industry Coalition, «Report on Market Research into the Peoples Republic of China Steel Industry» (Relazione sulla ricerca di mercato dell’industria siderurgica della Repubblica popolare cinese), 30 giugno 2016.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).
(9) I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.
(10) Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).
(11) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.
(12) Le informazioni sui codici SA figurano anche nella sintesi della domanda di riesame disponibile sul sito web della DG Commercio (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2492).
(13) Tutti i riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono come riferimenti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, salvo diverse disposizioni.
(14) Per produttore si intende qualsiasi società dei paesi interessati che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato interno o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.
(15) Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori dei paesi interessati. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
(16) I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.
(17) In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.
(18) Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(19) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO
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☐ |
Versione sensibile |
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☐ |
Versione consultabile dalle parti interessate |
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(barrare la casella corrispondente) |
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Procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese (RPC), del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America (USA)
Informazioni per la selezione del campione di importatori indipendenti
Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell’avviso di apertura.
La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» dovranno essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.
1. Dati identificativi e di recapito
Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:
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Nome della società |
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Indirizzo |
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Referente |
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Telefono |
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2. Fatturato e volume delle vendite
Indicare il fatturato totale in EUR della società e il fatturato e il peso delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dalla RPC, dal Giappone, dalla Repubblica di Corea, dalla Federazione russa e dagli USA («i paesi interessati») nel periodo dell’inchiesta di riesame (dal1o luglio 2019 al 30 giugno 2020) di prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati quali definiti nell’avviso di apertura.
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Tonnellate |
Valore in EUR |
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Fatturato totale della propria società in EUR |
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Importazioni nell’Unione del prodotto in esame (distinguere per ciascuno dei paesi interessati) |
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Rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione del prodotto in esame dai paesi interessati (distinguere per ciascuno dei paesi interessati) |
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3. Attività della propria società e delle società collegate (1)
Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.
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Nome e ubicazione della società |
Attività |
Rapporto |
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4. Altre informazioni
Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.
5. Certificazione
Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.
Firma della persona autorizzata:
Nome e qualifica della persona autorizzata:
Data:
(1) A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
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30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/36 |
Avviso relativo all'adeguamento del livello dei contingenti tariffari nel quadro delle misure di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2021
(2020/C 366/12)
Il 31 gennaio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento di salvaguardia definitivo») (1).
Secondo i termini dell'accordo di recesso tra l'Unione europea e il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito non farà più parte del territorio doganale dell'UE. A decorrere da tale data, l'ambito di applicazione territoriale delle misure di salvaguardia subirà pertanto un cambiamento. In vista di tale cambiamento, la Commissione ritiene opportuno adeguare di conseguenza il volume dei contingenti tariffari e l'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure.
1 Prodotti interessati
Il prodotto oggetto del presente procedimento è costituito da determinati prodotti di acciaio elencati nell'allegato I del presente avviso.
2 Ambito del procedimento
Il presente adeguamento dei contingenti tariffari per il resto del periodo di validità delle attuali misure di salvaguardia (2) consiste nel ricalcolare il volume di tali contingenti sulla base del volume delle importazioni nell'Unione (UE a 27), considerando il Regno Unito come un paese terzo per il periodo di riferimento (2015-2017).
3 Metodologia
La Commissione ritiene che la metodologia più appropriata per adeguare i volumi dei contingenti tariffari sia la seguente:
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a) |
stabilire i volumi delle importazioni verso l'UE a 27 dei paesi soggetti a misure per il periodo 2015-2017 (3); |
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b) |
sommare al dato risultante il livello delle importazioni verso l'UE a 27 del Regno Unito per il periodo 2015-2017 (4); |
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c) |
sommare ai dati risultanti, per ciascuna categoria di prodotto, un 5 % (per tener conto dell'integrazione di febbraio 2019) e gli aumenti relativi alla liberalizzazione (due aumenti del 3 % rispettivamente nel luglio 2019 e nel luglio 2020). |
4 Nuovi contingenti tariffari proposti a seguito dell'adeguamento
Alla luce della metodologia di cui sopra, con il presente avviso la Commissione comunica alle parti interessate i volumi dei contingenti tariffari ricalcolati per categoria di prodotto e paese di origine che intende mettere a disposizione dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.
Le variazioni del volume ed eventualmente della sezione dei contingenti tariffari (specifico per paese o contingente residuo) per alcuni paesi esportatori in determinate categorie di prodotti (5) derivano unicamente dalla nuova serie di dati sulle importazioni utilizzata per assegnare i contingenti dopo le aggiunte e le sottrazioni descritte alla sezione 3. Tali modifiche non riflettono in alcun modo una modifica dei principi che disciplinano l'introduzione dei contingenti tariffari fissati dalle misure definitive del febbraio 2019, ossia l'obbligo di adempiere a determinate condizioni per poter beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese (6), che rimangono invariati.
In assenza di dati precisi sulla ripartizione tra le categorie di prodotti 4A e 4B per il periodo 2015-2017, è stata applicata la metodologia di seguito descritta. Per i paesi attualmente soggetti alle misure la ripartizione tra le due categorie di prodotti è stata basata sul rapporto per il 2017, ossia l'unico periodo per cui si conosce con precisione il livello delle importazioni nell'ambito della categoria di prodotti 4A (codici TARIC specifici introdotti all'epoca dell'istituzione delle misure antidumping). Per quanto riguarda le importazioni nel Regno Unito, e in attesa di ulteriori informazioni, la Commissione ritiene che le importazioni dovrebbero essere distribuite equamente tra le due categorie. Le parti interessate e i paesi interessati sono invitati a valutare tale proposta e, se del caso, a fornire elementi di prova a sostegno di asserzioni contrarie.
I volumi dei contingenti tariffari ricalcolati per categoria di prodotto e origine per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021 sono riportati negli allegati II e IV (7) del presente avviso.
La Commissione intende anche aggiornare l'elenco delle categorie di prodotti originari dei paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive (cfr. l'allegato III). La Commissione intende basare il proprio calcolo sui dati aggiornati che derivano dall'applicazione della metodologia descritta nella sezione 3 alla serie di dati relativa alle importazioni dell'anno 2019.
Le modifiche all'attuale elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle misure sarebbero le seguenti:
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— |
gli Emirati arabi uniti sarebbero esclusi dalle categorie di prodotti 21 e 26; |
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— |
la Turchia sarebbe esclusa dalla categoria di prodotti 25A; |
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— |
la Cina sarebbe soggetta alle misure nella categoria di prodotti 22. |
4.1 Comunicazioni scritte
La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni esclusivamente sui nuovi contingenti tariffari proposti a seguito dell'adeguamento. Le osservazioni dovranno vertere unicamente sulla metodologia applicata per l'adeguamento dei contingenti tariffari e dell'elenco dei paesi in via di sviluppo soggetti alle attuali misure.
Le osservazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4.2 Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso
Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta soltanto in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate a 2 giorni supplementari.
4.3 Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte
In considerazione dell'elevato numero di comunicazioni che potrebbero pervenire alla Commissione in risposta al presente avviso e del tempo limitato a disposizione prima dell'entrata in vigore dei contingenti tariffari ricalcolati, nonché al fine di garantire la coerenza tra le comunicazioni e la loro rapida gestione e valutazione, la Commissione ha predisposto un modello che le parti devono utilizzare per presentare le loro osservazioni. Il modello è disponibile all'allegato V del presente avviso.
Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.
Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») (8). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.
Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».
Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.
Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf.
Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.
Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:
|
Commissione europea |
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Direzione generale del Commercio |
|
Direzione G, Unità G5 |
|
Ufficio: CHAR 03/66 |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
|
TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi |
Indirizzo e-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu
5 Calendario
Al fine di ridurre al minimo l'incertezza per gli operatori economici, il procedimento si concluderà nel più breve tempo possibile in vista di un'entrata in vigore dei contingenti tariffari ricalcolati entro il 1° gennaio 2021.
6 Omessa collaborazione
Qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie entro i termini stabiliti oppure ostacoli l'inchiesta in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.
7 Consigliere-auditore
Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possano emergere nel corso del procedimento.
Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni che possono emergere nel corso del presente procedimento.
Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi di tali domande tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.
Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
8 Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11).
Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).
(2) Per i trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021.
(3) Fonte: Eurostat.
(4) Sulla base delle statistiche sugli scambi intra-UE (fonte: Eurostat).
(5) In seguito all'adeguamento dei volumi dei contingenti tariffari, alcuni paesi attualmente soggetti al contingente tariffario residuo in una data categoria potrebbero beneficiare di un contingente tariffario specifico per paese e viceversa.
(6) Di norma un paese beneficia di un contingente tariffario specifico per paese se la sua quota di importazioni di una data categoria di prodotti nel periodo di riferimento (dopo l'adeguamento della serie di dati) è almeno del 5 %.
(7) Tale allegato riporta l'accesso al contingente residuo nell'ultimo trimestre di un periodo.
(8) Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(9) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.
(10) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive
|
Numero di prodotto |
Categoria di prodotti |
|
1 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
2 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
3.A |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
|
3.B |
|
|
4.A |
Fogli rivestiti di metallo |
|
4.B |
|
|
5 |
Fogli a rivestimento organico |
|
6 |
Prodotti stagnati |
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7 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
8 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
|
9 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
|
10 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
|
12 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
13 |
Barre di rinforzo |
|
14 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
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15 |
Vergelle di acciai inossidabili |
|
16 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
|
18 |
Palancole |
|
19 |
Materiale ferroviario |
|
20 |
Tubi gas |
|
21 |
Profilati cavi |
|
22 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
|
24 |
Altri tubi senza saldatura |
|
25.A |
Grandi tubi saldati |
|
25.B |
|
|
26 |
Altri tubi saldati |
|
27 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
|
28 |
Fili di acciai non legati |
ALLEGATO II
II.1 Volumi dei contingenti tariffari
|
Numero di prodotto |
Categoria di prodotti |
Codici NC |
Assegnazione per paese (ove applicabile) |
Dall'1.1.2021 al 31.3.2021 |
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021 |
Aliquota del dazio supplementare |
Numeri d'ordine |
|
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
|||||||
|
1 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 |
Federazione russa |
395 909,00 |
400 307,98 |
25 % |
|
|
Turchia |
313 791,59 |
317 278,16 |
25 % |
|
|||
|
India |
161 191,83 |
162 982,85 |
25 % |
|
|||
|
Corea, Repubblica di |
129 042,60 |
130 476,40 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
114 460,48 |
115 732,26 |
25 % |
|
|||
|
Serbia |
113 624,87 |
114 887,37 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
969 690,07 |
980 464,41 |
25 % |
|
|||
|
2 |
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 |
India |
143 355,40 |
144 948,24 |
25 % |
|
|
Corea, Repubblica di |
83 143,26 |
84 067,08 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
76 842,60 |
77 696,41 |
25 % |
|
|||
|
Ucraina |
63 833,81 |
64 543,07 |
25 % |
|
|||
|
Brasile |
40 842,75 |
41 296,56 |
25 % |
|
|||
|
Serbia |
36 193,20 |
36 595,35 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
252 391,11 |
255 195,45 |
25 % |
|
|||
|
3.A |
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) |
7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 |
Federazione russa |
333,03 |
336,73 |
25 % |
|
|
Regno Unito |
285,37 |
288,54 |
25 % |
|
|||
|
Iran, Repubblica islamica dell' |
145,80 |
147,42 |
25 % |
|
|||
|
Corea, Repubblica di |
118,68 |
119,99 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
719,47 |
727,46 |
25 % |
|
|||
|
3.B |
7225 19 90 , 7226 19 80 |
Federazione russa |
33 685,76 |
34 060,05 |
25 % |
|
|
|
Corea, Repubblica di |
20 132,89 |
20 356,59 |
25 % |
|
|||
|
Cina |
15 498,07 |
15 670,27 |
25 % |
|
|||
|
Taiwan |
11 627,43 |
11 756,62 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
6 024,76 |
6 091,70 |
25 % |
|
|||
|
4.A |
Fogli rivestiti di metallo |
Codici TARIC: 7210410020 , 7210490020 , 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094 |
Corea, Repubblica di |
39 076,43 |
39 510,61 |
25 % |
|
|
India |
47 157,01 |
47 680,98 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
31 075,99 |
31 421,28 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
489 545,76 |
494 985,15 |
25 % |
|
|||
|
4.B |
Codici NC: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Codici TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096 |
Cina |
112 776,29 |
114 029,36 |
25 % |
|
|
|
Corea, Repubblica di |
140 173,25 |
141 730,73 |
25 % |
|
|||
|
India |
67 301,75 |
68 049,55 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
31 075,99 |
31 421,28 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
22 238,50 |
22 485,59 |
25 % |
|
|||
|
5 |
Fogli a rivestimento organico |
7210 70 80 , 7212 40 80 |
India |
69 079,96 |
69 847,51 |
25 % |
|
|
Corea, Repubblica di |
62 432,08 |
63 125,77 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
30 651,88 |
30 992,45 |
25 % |
|
|||
|
Taiwan |
20 009,20 |
20 231,52 |
25 % |
|
|||
|
Turchia |
13 814,36 |
13 967,85 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
37 843,96 |
38 264,44 |
25 % |
|
|||
|
6 |
Prodotti stagnati |
7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 |
Cina |
97 495,49 |
98 578,77 |
25 % |
|
|
Regno Unito |
35 561,84 |
35 956,97 |
25 % |
|
|||
|
Serbia |
19 570,13 |
19 787,58 |
25 % |
|
|||
|
Corea, Repubblica di |
14 156,15 |
14 313,44 |
25 % |
|
|||
|
Taiwan |
11 769,81 |
11 900,58 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
32 623,10 |
32 985,58 |
25 % |
|
|||
|
7 |
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati |
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00 |
Ucraina |
209 860,26 |
212 192,04 |
25 % |
|
|
Corea, Repubblica di |
85 938,89 |
86 893,77 |
25 % |
|
|||
|
Federazione russa |
72 574,83 |
73 381,22 |
25 % |
|
|||
|
India |
47 696,17 |
48 226,13 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
47 679,95 |
48 209,72 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
289 237,24 |
292 450,99 |
25 % |
|
|||
|
8 |
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili |
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 |
Altri paesi |
90 629,91 |
91 636,90 |
25 % |
|
|
9 |
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili |
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 |
Corea, Repubblica di |
43 629,00 |
44 113,77 |
25 % |
|
|
Taiwan |
40 458,63 |
40 908,18 |
25 % |
|
|||
|
India |
27 041,19 |
27 341,65 |
25 % |
|
|||
|
Stati Uniti |
22 000,76 |
22 245,21 |
25 % |
|
|||
|
Turchia |
18 307,38 |
18 510,79 |
25 % |
|
|||
|
Malaysia |
11 598,54 |
11 727,41 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
46 526,20 |
47 043,16 |
25 % |
|
|||
|
10 |
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili |
7219 21 10 , 7219 21 90 |
Cina |
4 320,80 |
4 368,81 |
25 % |
|
|
India |
1 832,92 |
1 853,28 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
756,12 |
764,53 |
25 % |
|
|||
|
Taiwan |
698,09 |
705,84 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
915,93 |
926,11 |
25 % |
|
|||
|
12 |
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati |
7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 |
Cina |
103 601,87 |
104 753,01 |
25 % |
|
|
Regno Unito |
86 672,43 |
87 635,46 |
25 % |
|
|||
|
Turchia |
62 288,24 |
62 980,33 |
25 % |
|
|||
|
Federazione russa |
57 825,56 |
58 468,06 |
25 % |
|
|||
|
Svizzera |
46 358,90 |
46 874,00 |
25 % |
|
|||
|
Bielorussia |
37 104,08 |
37 516,35 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
47 142,12 |
47 665,92 |
25 % |
|
|||
|
13 |
Barre di rinforzo |
7214 20 00 , 7214 99 10 |
Turchia |
58 826,75 |
59 480,38 |
25 % |
|
|
Federazione russa |
56 951,11 |
57 583,90 |
25 % |
|
|||
|
Ucraina |
28 798,84 |
29 118,83 |
25 % |
|
|||
|
Bosnia-Erzegovina |
25 219,87 |
25 500,09 |
25 % |
|
|||
|
Moldova, Repubblica di |
18 125,11 |
18 326,50 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
109 637,11 |
110 855,30 |
25 % |
|
|||
|
14 |
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili |
7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 |
India |
27 892,96 |
28 202,88 |
25 % |
|
|
Regno Unito |
4 076,21 |
4 121,51 |
25 % |
|
|||
|
Svizzera |
4 012,28 |
4 056,86 |
25 % |
|
|||
|
Ucraina |
3 098,90 |
3 133,33 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
4 521,80 |
4 572,05 |
25 % |
|
|||
|
15 |
Vergelle di acciai inossidabili |
7221 00 10 , 7221 00 90 |
India |
6 487,41 |
6 559,49 |
25 % |
|
|
Taiwan |
4 182,82 |
4 229,30 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
3 360,43 |
3 397,77 |
25 % |
|
|||
|
Corea, Repubblica di |
2 088,34 |
2 111,54 |
25 % |
|
|||
|
Cina |
1 414,37 |
1 430,08 |
25 % |
|
|||
|
Giappone |
1 403,63 |
1 419,23 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
698,10 |
705,85 |
25 % |
|
|||
|
16 |
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati |
7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 |
Regno Unito |
133 112,45 |
134 591,48 |
25 % |
|
|
Ucraina |
93 132,26 |
94 167,07 |
25 % |
|
|||
|
Svizzera |
90 980,58 |
91 991,47 |
25 % |
|
|||
|
Federazione russa |
78 745,32 |
79 620,26 |
25 % |
|
|||
|
Turchia |
76 362,96 |
77 211,44 |
25 % |
|
|||
|
Bielorussia |
62 438,46 |
63 132,22 |
25 % |
|
|||
|
Moldova, Repubblica di |
46 799,56 |
47 319,56 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
77 881,71 |
78 747,06 |
25 % |
|
|||
|
17 |
Profilati di ferro o di acciai non legati |
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 |
Ucraina |
27 500,57 |
27 806,14 |
25 % |
|
|
Regno Unito |
23 890,85 |
24 156,31 |
25 % |
|
|||
|
Turchia |
19 883,09 |
20 104,02 |
25 % |
|
|||
|
Corea, Repubblica di |
4 633,85 |
4 685,34 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
10 905,03 |
11 026,20 |
25 % |
|
|||
|
18 |
Palancole |
7301 10 00 |
Cina |
6 151,98 |
6 220,33 |
25 % |
|
|
Emirati arabi uniti |
3 044,65 |
3 078,48 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
789,54 |
798,32 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
224,06 |
226,55 |
25 % |
|
|||
|
19 |
Materiale ferroviario |
7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 |
Regno Unito |
3 788,71 |
3 830,80 |
25 % |
|
|
Federazione russa |
1 375,95 |
1 391,24 |
25 % |
|
|||
|
Turchia |
1 117,60 |
1 130,02 |
25 % |
|
|||
|
Cina |
989,92 |
1 000,92 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
1 024,65 |
1 036,04 |
25 % |
|
|||
|
20 |
Tubi gas |
7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 E 7306 30 77 |
Turchia |
43 450,18 |
43 932,96 |
25 % |
|
|
India |
16 721,00 |
16 906,78 |
25 % |
|
|||
|
Macedonia del Nord |
6 175,81 |
6 244,43 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
5 874,82 |
5 940,09 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
12 635,26 |
12 775,65 |
25 % |
|
|||
|
21 |
Profilati cavi |
7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 |
Turchia |
66 577,91 |
67 317,67 |
25 % |
|
|
Regno Unito |
40 001,61 |
40 446,07 |
25 % |
|
|||
|
Federazione russa |
22 664,34 |
22 916,17 |
25 % |
|
|||
|
Macedonia del Nord |
21 621,70 |
21 861,94 |
25 % |
|
|||
|
Ucraina |
16 174,57 |
16 354,29 |
25 % |
|
|||
|
Svizzera |
13 600,58 |
13 751,70 |
25 % |
|
|||
|
Bielorussia |
13 392,20 |
13 541,00 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
15 230,42 |
15 399,64 |
25 % |
|
|||
|
22 |
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura |
7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99 |
India |
5 168,74 |
5 226,17 |
25 % |
|
|
Ucraina |
3 236,47 |
3 272,43 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
1 642,83 |
1 661,08 |
25 % |
|
|||
|
Corea, Repubblica di |
1 017,41 |
1 028,71 |
25 % |
|
|||
|
Giappone |
946,14 |
956,65 |
25 % |
|
|||
|
Cina |
811,77 |
820,79 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
2 360,85 |
2 387,08 |
25 % |
|
|||
|
24 |
Altri tubi senza saldatura |
7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 |
Cina |
30 152,17 |
30 487,19 |
25 % |
|
|
Ucraina |
23 541,21 |
23 802,78 |
25 % |
|
|||
|
Bielorussia |
12 595,36 |
12 735,31 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
9 557,38 |
9 663,58 |
25 % |
|
|||
|
Stati Uniti |
6 714,21 |
6 788,82 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
35 461,44 |
35 855,45 |
25 % |
|
|||
|
25.A |
Grandi tubi saldati |
7305 11 00 , 7305 12 00 |
Altri paesi |
106 330,19 |
107 511,63 |
25 % |
|
|
25.B |
Grandi tubi saldati |
7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 |
Turchia |
9 347,69 |
9 451,55 |
25 % |
|
|
Cina |
6 323,27 |
6 393,53 |
25 % |
|
|||
|
Federazione russa |
6 278,07 |
6 347,83 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
4 248,97 |
4 296,18 |
25 % |
|
|||
|
Corea, Repubblica di |
2 488,39 |
2 516,04 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
5 771,54 |
5 835,67 |
25 % |
|
|||
|
26 |
Altri tubi saldati |
7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 |
Svizzera |
40 668,04 |
41 119,90 |
25 % |
|
|
Turchia |
31 126,18 |
31 472,03 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
9 655,60 |
9 762,88 |
25 % |
|
|||
|
Taiwan |
7 510,15 |
7 593,59 |
25 % |
|
|||
|
Cina |
6 540,69 |
6 613,37 |
25 % |
|
|||
|
Federazione russa |
6 402,83 |
6 473,97 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
20 849,11 |
21 080,77 |
25 % |
|
|||
|
27 |
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati |
7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80 |
Federazione russa |
74 594,12 |
75 422,94 |
25 % |
|
|
Svizzera |
17 399,98 |
17 593,32 |
25 % |
|
|||
|
Regno Unito |
13 012,46 |
13 157,05 |
25 % |
|
|||
|
Cina |
12 561,01 |
12 700,58 |
25 % |
|
|||
|
Ucraina |
10 233,14 |
10 346,84 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
9 702,37 |
9 810,18 |
25 % |
|
|||
|
28 |
Fili di acciai non legati |
7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 |
Bielorussia |
56 580,19 |
57 208,86 |
25 % |
|
|
Cina |
39 836,99 |
40 279,62 |
25 % |
|
|||
|
Federazione russa |
26 657,35 |
26 953,54 |
25 % |
|
|||
|
Turchia |
21 490,10 |
21 728,87 |
25 % |
|
|||
|
Ucraina |
17 144,99 |
17 335,49 |
25 % |
|
|||
|
Altri paesi |
29 751,08 |
30 081,65 |
25 % |
|
|||
II.2 Volumi dei contingenti tariffari globali per trimestre
|
Numero di prodotto |
|
Dall'1.1.2021 al 31.3.2021 |
Dall'1.4.2021 al 30.6.2021 |
|
Volume del contingente tariffario (tonnellate nette) |
|||
|
1 |
Altri paesi |
969 690,07 |
980 464,41 |
|
2 |
Altri paesi |
252 391,11 |
255 195,45 |
|
3.A |
Altri paesi |
719,47 |
727,46 |
|
3.B |
Altri paesi |
6 024,76 |
6 091,70 |
|
4.A |
Altri paesi |
489 545,76 |
494 985,15 |
|
4.B |
Altri paesi |
22 238,50 |
22 485,59 |
|
5 |
Altri paesi |
37 843,96 |
38 264,44 |
|
6 |
Altri paesi |
32 623,10 |
32 985,58 |
|
7 |
Altri paesi |
289 237,24 |
292 450,99 |
|
8 |
Altri paesi |
90 629,91 |
91 636,90 |
|
9 |
Altri paesi |
46 526,20 |
47 043,16 |
|
10 |
Altri paesi |
915,93 |
926,11 |
|
12 |
Altri paesi |
47 142,12 |
47 665,92 |
|
13 |
Altri paesi |
109 637,11 |
110 855,30 |
|
14 |
Altri paesi |
4 521,80 |
4 572,05 |
|
15 |
Altri paesi |
698,10 |
705,85 |
|
16 |
Altri paesi |
77 881,71 |
78 747,06 |
|
17 |
Altri paesi |
10 905,03 |
11 026,20 |
|
18 |
Altri paesi |
224,06 |
226,55 |
|
19 |
Altri paesi |
1 024,65 |
1 036,04 |
|
20 |
Altri paesi |
12 635,26 |
12 775,65 |
|
21 |
Altri paesi |
15 230,42 |
15 399,64 |
|
22 |
Altri paesi |
2 360,85 |
2 387,08 |
|
24 |
Altri paesi |
35 461,44 |
35 855,45 |
|
25.A |
Altri paesi |
106 330,19 |
107 511,63 |
|
25.B |
Altri paesi |
5 771,54 |
5 835,67 |
|
26 |
Altri paesi |
20 849,11 |
21 080,77 |
|
27 |
Altri paesi |
9 702,37 |
9 810,18 |
|
28 |
Altri paesi |
29 751,08 |
30 081,65 |
ALLEGATO III
Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive
|
Elenco delle categorie di prodotti originari di paesi in via di sviluppo cui si applicano le misure definitive |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Paese/Gruppo di prodotti |
1 |
2 |
3.A |
3.B |
4.A (*) |
4.B (*) |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
24 |
25.A |
25.B |
26 |
27 |
28 |
|
Brasile |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Cina |
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
India |
X |
X |
|
X |
|
|
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
Indonesia |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Malaysia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Messico |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Moldova |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Macedonia del Nord |
|
|
|
|
|
|
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
Thailandia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Tunisia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Turchia |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
X |
X |
X |
|
Ucraina |
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
|
Emirati arabi uniti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Vietnam |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
Tutti gli altri paesi in via di sviluppo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
(*) Le sottocategorie 4.A e 4.B saranno aggiornate una volta individuata la metodologia.
ALLEGATO IV
Volume massimo del contingente residuo accessibile dall'1.4.2021 al 30.6.2021 ai paesi che beneficiano di un contingente specifico per paese
|
Categoria di prodotti |
Nuovo contingente assegnato dal 30.4.2021 al 30.6.2021 in tonnellate |
|
1 |
Regime speciale |
|
2 |
255 195,45 |
|
3.A |
727,46 |
|
3.B |
6 091,70 |
|
4.A |
494 985,15 |
|
4.B |
Regime speciale |
|
5 |
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre |
|
6 |
32 985,58 |
|
7 |
292 450,99 |
|
8 |
Non pertinente |
|
9 |
47 043,16 |
|
10 |
926,11 |
|
12 |
47 665,92 |
|
13 |
110 855,30 |
|
14 |
4 572,05 |
|
15 |
705,85 |
|
16 |
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre |
|
17 |
11 026,20 |
|
18 |
226,55 |
|
19 |
1 036,04 |
|
20 |
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre |
|
21 |
15 399,64 |
|
22 |
2 387,08 |
|
24 |
35 855,45 |
|
25.A |
Non pertinente |
|
25.B |
5 835,67 |
|
26 |
21 080,77 |
|
27 |
Nessun accesso alla quota residua nel quarto trimestre |
|
28 |
30 081,65 |
ALLEGATO V
Modello per le comunicazioni
1.
Qualora la metodologia proposta dalla Commissione nella sezione 3 dell'avviso non sia ritenuta appropriata, si prega di spiegarne le ragioni nel riquadro sottostante e in due pagine al massimo, proponendo una metodologia alternativa. Se si desidera proporre alla Commissione una metodologia alternativa per il calcolo dei volumi dei contingenti tariffari, si prega di allegare i relativi calcoli riveduti in un file Excel separato.
2.
|
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
|
30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/53 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2020/C 366/13)
1.
In data 22 ottobre 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
PreZero International GmbH («PreZero», Germania), appartenente al gruppo Schwarz (Germania), |
|
— |
SUEZ Nordic AB («SUEZ Nordic», Svezia), appartenente al gruppo SUEZ (Francia). |
PreZero acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di SUEZ Nordic.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
PreZero presta servizi di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti in Austria, in Belgio, in Germania, in Italia, nei Paesi Bassi, in Polonia e negli Stati Uniti, mentre il gruppo Schwarz opera anche nella vendita al dettaglio di beni di consumo in Svezia attraverso la sua catena di negozi Lidl e Kaufland; |
|
— |
SUEZ Nordic comprende le attività di riciclaggio dei rifiuti del gruppo SUEZ in Svezia e opera nella raccolta, nel pretrattamento, nella differenziazione, nel riciclaggio e nello smaltimento dei rifiuti nonché nel commercio di rifiuti e materie prime. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 229-64301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
Rettifiche
|
30.10.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 366/55 |
Rettifica dell’elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 7 della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 194 del 6 giugno 2018 )
(2020/C 366/14)
Pagina 7, al trattino «nel Regno Unito»:
anziché:
|
|
«Department for Transport; |
|
|
Home Office; |
|
|
HM Revenue & Customs; |
|
|
Metropolitan Police Service; |
|
|
Serious Fraud Office; |
|
|
City of London Police; |
|
|
Avon and Somerset Constabulary; |
|
|
Bedfordshire Police; |
|
|
Cambridgeshire Constabulary; |
|
|
Cheshire Constabulary; |
|
|
Cleveland Police; |
|
|
Cumbria Constabulary; |
|
|
Derbyshire Constabulary; |
|
|
Devon & Cornwall Police; |
|
|
Dorset Police; |
|
|
Durham Constabulary; |
|
|
Essex Police; |
|
|
Gloucestershire Constabulary; |
|
|
Greater Manchester Police; |
|
|
Hampshire Constabulary; |
|
|
Hertfordshire Constabulary; |
|
|
Humberside Police; |
|
|
Kent Police; |
|
|
Lancashire Constabulary; |
|
|
Leicestershire Police; |
|
|
Lincolnshire Police; |
|
|
Merseyside Police; |
|
|
National Crime Agency; |
|
|
Norfolk Constabulary; |
|
|
North Yorkshire Police; |
|
|
Northamptonshire Police; |
|
|
Northumbria Police; |
|
|
Nottinghamshire Police; |
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South Yorkshire Police; |
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Staffordshire Police; |
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Suffolk Constabulary; |
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Surrey Police; |
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|
Sussex Police; |
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|
Thames Valley Police; |
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|
Warwickshire Police; |
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|
West Mercia Police; |
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|
West Midlands Police; |
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|
West Yorkshire Police; |
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|
Wiltshire Police; |
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|
Dyfed-Powys Police; |
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|
Gwent Police; |
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|
North Wales Police; |
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|
South Wales Police; |
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|
Police Service of Scotland; |
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|
Police Service of Northern Ireland.», |
leggasi:
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|
«The Gangmasters and Labour Abuse Authority |
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Department for Transport; |
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Home Office; |
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HM Revenue & Customs; |
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Metropolitan Police Service; |
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Serious Fraud Office; |
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City of London Police; |
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Avon and Somerset Constabulary; |
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Bedfordshire Police; |
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Cambridgeshire Constabulary; |
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Cheshire Constabulary; |
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|
Cleveland Police; |
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Cumbria Constabulary; |
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Derbyshire Constabulary; |
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|
Devon & Cornwall Police; |
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|
Dorset Police; |
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Durham Constabulary; |
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|
Essex Police; |
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Gloucestershire Constabulary; |
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|
Greater Manchester Police; |
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|
Hampshire Constabulary; |
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|
Hertfordshire Constabulary; |
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|
Humberside Police; |
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Kent Police; |
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Lancashire Constabulary; |
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Leicestershire Police; |
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Lincolnshire Police; |
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Merseyside Police; |
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|
National Crime Agency; |
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Norfolk Constabulary; |
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|
North Yorkshire Police; |
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|
Northamptonshire Police; |
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|
Northumbria Police; |
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|
Nottinghamshire Police; |
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|
South Yorkshire Police; |
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|
Staffordshire Police; |
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|
Suffolk Constabulary; |
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|
Surrey Police; |
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|
Sussex Police; |
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|
Thames Valley Police; |
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|
Warwickshire Police; |
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|
West Mercia Police; |
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|
West Midlands Police; |
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|
West Yorkshire Police; |
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|
Wiltshire Police; |
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|
Dyfed-Powys Police; |
|
|
Gwent Police; |
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|
North Wales Police; |
|
|
South Wales Police; |
|
|
Police Service of Scotland; |
|
|
Police Service of Northern Ireland.». |