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Document C:2016:329:FULL

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 329, 7 settembre 2016


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ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 329

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

59° anno
7 settembre 2016


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2016/C 329/01

Tassi di cambio dell'euro

1

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2016/C 329/02

Procedure di liquidazione — Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Societatea Comercială de Asigurare — Reasigurare Astra SA[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

2

2016/C 329/03

Provvedimenti di risanamento — Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2016/C 329/04

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

4

2016/C 329/05

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

5

2016/C 329/06

Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

6


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

7.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

6 settembre 2016

(2016/C 329/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1159

JPY

yen giapponesi

115,39

DKK

corone danesi

7,4415

GBP

sterline inglesi

0,83535

SEK

corone svedesi

9,5360

CHF

franchi svizzeri

1,0923

ISK

corone islandesi

 

NOK

corone norvegesi

9,2113

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

27,021

HUF

fiorini ungheresi

309,80

PLN

zloty polacchi

4,3388

RON

leu rumeni

4,4513

TRY

lire turche

3,2821

AUD

dollari australiani

1,4625

CAD

dollari canadesi

1,4405

HKD

dollari di Hong Kong

8,6543

NZD

dollari neozelandesi

1,5205

SGD

dollari di Singapore

1,5130

KRW

won sudcoreani

1 233,76

ZAR

rand sudafricani

15,8513

CNY

renminbi Yuan cinese

7,4525

HRK

kuna croata

7,4942

IDR

rupia indonesiana

14 637,26

MYR

ringgit malese

4,5545

PHP

peso filippino

51,988

RUB

rublo russo

72,3400

THB

baht thailandese

38,677

BRL

real brasiliano

3,6445

MXN

peso messicano

20,6702

INR

rupia indiana

74,1975


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

7.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/2


Procedure di liquidazione

Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di «Societatea Comercială de Asigurare — Reasigurare Astra SA»

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2016/C 329/02)

Impresa di assicurazione

«Societatea Comercială de Asigurare — Reasigurare Astra SA» con sede in Strada Nerva Traian n. 3, Bl. M101, Sector 3, Bucarest, Romania, numero unico di registrazione 330904, iscritta presso il registro del commercio con il n. J40/305/1991.

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Sentenza civile n. 9661 del tribunale di Bucarest del 3 dicembre 2015 nella causa 32802/3/2015 che dispone l’apertura di un procedimento di fallimento nei confronti della «Societatea Comercială de Asigurare - Reasigurare Astra SA». La sentenza è passata in giudicato con la decisione n. 788 della corte di appello di Bucarest del 28 aprile 2016.

Autorità competenti

«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania.

Autorità di vigilanza

«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania.

Liquidatore designato

KPMG Restructuring SPRL, DN1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti n. 69-71, Sector 1, Bucarest, Romania, iscritta al registro delle imprese dell’Unione nazionale romena dei curatori fallimentari con il n. 0499.

Legge applicabile

Romania

OUG n. 93/2012 relativa alla creazione, all’organizzazione e al funzionamento dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari, approvata con modifiche con legge n. 113/2013 e ulteriori modifiche e integrazioni;

legge n. 503/2004 relativa al risanamento finanziario e alle procedure di fallimento, scioglimento e liquidazione volontaria nel campo delle assicurazioni, ripubblicata;

legge n. 32/2000 sulle attività assicurative e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e successive modificazioni e integrazioni;

legge n. 85/2014 sulla prevenzione dell’insolvenza e le procedure di insolvenza.


7.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/3


Provvedimenti di risanamento

Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a «Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA»

[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]

(2016/C 329/03)

Impresa di assicurazione

«Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA» con sede in str. Constantin Aricescu n. 5-7, pianoterra e seminterrato, Sector 1, Bucarest, Romania, J40/3150/31.03.1998, 10392742, RA-008/10.04.2003

Data, entrata in vigore e natura della decisione

Decisione n. 901 del 18 aprile 2016 sull’avvio di una procedura di risanamento finanziario basata su un piano di risanamento finanziario della «Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA» pubblicato nella Gazzetta ufficiale rumena n. 304 del 20 aprile 2016

Autorità competenti

«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania.

Autorità di vigilanza

«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania.

Amministratore straordinario nominato

Legge applicabile

Romania

OUG n. 93/2012 relativa alla creazione, all’organizzazione e al funzionamento dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari, approvata con modifiche con legge n. 113/2013 e ulteriori modifiche e integrazioni;

legge n. 503/2004 relativa al risanamento finanziario e alle procedure di fallimento, scioglimento e liquidazione volontaria nel campo delle assicurazioni, ripubblicata;

legge n. 32/2000 sulle attività assicurative e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e successive modificazioni e integrazioni.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

7.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/4


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2016/C 329/04)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Acido ossalico

India

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1).

19.4.2017


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


7.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/5


Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2016/C 329/05)

1.   A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2.   Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3.   Termine

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4.   Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Acido tartarico

Repubblica popolare cinese

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 346 del 24.4.2012, pag. 3).

25.4.2017


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


7.9.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 329/6


Avviso di scadenza di alcune misure antidumping

(2016/C 329/06)

Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso d’imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso è scaduta.

Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2).

Prodotto

Paesi di origine o di esportazione

Misure

Riferimento

Data di scadenza (3)

Alcuni meccanismi per la legatura di fogli

Thailandia

Dazio antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia

(GU L 204 del 9.8.2011, pag. 11).

10.8.2016


(1)  GU C 384 del 18.11.2015, pag. 7.

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  La misura è scaduta alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.


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