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Document C:2016:329:FULL
Official Journal of the European Union, C 329, 7 September 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 329, 7 settembre 2016
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 329, 7 settembre 2016
|
ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
59° anno |
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Numero d'informazione |
Sommario |
pagina |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2016/C 329/01 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2016/C 329/02 |
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2016/C 329/03 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE |
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Commissione europea |
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2016/C 329/04 |
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2016/C 329/05 |
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2016/C 329/06 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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7.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329/1 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
6 settembre 2016
(2016/C 329/01)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,1159 |
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JPY |
yen giapponesi |
115,39 |
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DKK |
corone danesi |
7,4415 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,83535 |
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SEK |
corone svedesi |
9,5360 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0923 |
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ISK |
corone islandesi |
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NOK |
corone norvegesi |
9,2113 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
27,021 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
309,80 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,3388 |
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RON |
leu rumeni |
4,4513 |
|
TRY |
lire turche |
3,2821 |
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AUD |
dollari australiani |
1,4625 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,4405 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
8,6543 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,5205 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,5130 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 233,76 |
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ZAR |
rand sudafricani |
15,8513 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,4525 |
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HRK |
kuna croata |
7,4942 |
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IDR |
rupia indonesiana |
14 637,26 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,5545 |
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PHP |
peso filippino |
51,988 |
|
RUB |
rublo russo |
72,3400 |
|
THB |
baht thailandese |
38,677 |
|
BRL |
real brasiliano |
3,6445 |
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MXN |
peso messicano |
20,6702 |
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INR |
rupia indiana |
74,1975 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
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7.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329/2 |
Procedure di liquidazione
Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di «Societatea Comercială de Asigurare — Reasigurare Astra SA»
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2016/C 329/02)
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Impresa di assicurazione |
«Societatea Comercială de Asigurare — Reasigurare Astra SA» con sede in Strada Nerva Traian n. 3, Bl. M101, Sector 3, Bucarest, Romania, numero unico di registrazione 330904, iscritta presso il registro del commercio con il n. J40/305/1991. |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Sentenza civile n. 9661 del tribunale di Bucarest del 3 dicembre 2015 nella causa 32802/3/2015 che dispone l’apertura di un procedimento di fallimento nei confronti della «Societatea Comercială de Asigurare - Reasigurare Astra SA». La sentenza è passata in giudicato con la decisione n. 788 della corte di appello di Bucarest del 28 aprile 2016. |
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Autorità competenti |
«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania. |
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Autorità di vigilanza |
«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania. |
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Liquidatore designato |
KPMG Restructuring SPRL, DN1, Şoseaua Bucureşti – Ploieşti n. 69-71, Sector 1, Bucarest, Romania, iscritta al registro delle imprese dell’Unione nazionale romena dei curatori fallimentari con il n. 0499. |
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Legge applicabile |
Romania OUG n. 93/2012 relativa alla creazione, all’organizzazione e al funzionamento dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari, approvata con modifiche con legge n. 113/2013 e ulteriori modifiche e integrazioni; legge n. 503/2004 relativa al risanamento finanziario e alle procedure di fallimento, scioglimento e liquidazione volontaria nel campo delle assicurazioni, ripubblicata; legge n. 32/2000 sulle attività assicurative e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e successive modificazioni e integrazioni; legge n. 85/2014 sulla prevenzione dell’insolvenza e le procedure di insolvenza. |
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7.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329/3 |
Provvedimenti di risanamento
Decisione sul provvedimento di risanamento relativo a «Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA»
[Pubblicazione ai sensi dell’articolo 271 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)]
(2016/C 329/03)
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Impresa di assicurazione |
«Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA» con sede in str. Constantin Aricescu n. 5-7, pianoterra e seminterrato, Sector 1, Bucarest, Romania, J40/3150/31.03.1998, 10392742, RA-008/10.04.2003 |
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Data, entrata in vigore e natura della decisione |
Decisione n. 901 del 18 aprile 2016 sull’avvio di una procedura di risanamento finanziario basata su un piano di risanamento finanziario della «Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA» pubblicato nella Gazzetta ufficiale rumena n. 304 del 20 aprile 2016 |
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Autorità competenti |
«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania. |
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Autorità di vigilanza |
«Autoritatea de Supraveghere Financiară» (ASF) [autorità di vigilanza dei mercati finanziari] con sede legale in Splaiul Independenței n. 15, Sector 5, Bucarest, Romania. |
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Amministratore straordinario nominato |
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Legge applicabile |
Romania OUG n. 93/2012 relativa alla creazione, all’organizzazione e al funzionamento dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari, approvata con modifiche con legge n. 113/2013 e ulteriori modifiche e integrazioni; legge n. 503/2004 relativa al risanamento finanziario e alle procedure di fallimento, scioglimento e liquidazione volontaria nel campo delle assicurazioni, ripubblicata; legge n. 32/2000 sulle attività assicurative e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e successive modificazioni e integrazioni. |
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE
Commissione europea
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7.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329/4 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2016/C 329/04)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Acido ossalico |
India Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 325/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido ossalico originario dell’India e della Repubblica popolare cinese (GU L 106 del 18.4.2012, pag. 1). |
19.4.2017 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
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7.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329/5 |
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2016/C 329/05)
1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.
2. Procedura
I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.
3. Termine
In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.
4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Acido tartarico |
Repubblica popolare cinese |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 346 del 24.4.2012, pag. 3). |
25.4.2017 |
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu
(3) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.
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7.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 329/6 |
Avviso di scadenza di alcune misure antidumping
(2016/C 329/06)
Poiché in seguito alla pubblicazione di un avviso d’imminente scadenza (1) non è stata presentata alcuna domanda di riesame debitamente motivata, la Commissione informa che la misura antidumping indicata in appresso è scaduta.
Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2).
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Prodotto |
Paesi di origine o di esportazione |
Misure |
Riferimento |
Data di scadenza (3) |
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Alcuni meccanismi per la legatura di fogli |
Thailandia |
Dazio antidumping |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Thailandia |
10.8.2016 |
(1) GU C 384 del 18.11.2015, pag. 7.
(2) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(3) La misura è scaduta alla mezzanotte del giorno indicato nella colonna.