Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2011:311:FULL

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 311, 22 ottobre 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0944

doi:10.3000/19770944.C_2011.311.ita

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 311

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

54o anno
22 ottobre 2011


Numero d'informazione

Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia dell'Unione europea

2011/C 311/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione EuropeaGU C 305 del 15.10.2011

1

 

Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

2011/C 311/02

Elezione del presidente del Tribunale della funzione pubblica

2

2011/C 311/03

Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

3

2011/C 311/04

Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

4

2011/C 311/05

Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice dei provvedimenti urgenti

5

 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2011/C 311/06

Cause riunite C-78/08 e C-80/08: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos Soc. coop. arl (causa C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, in liquidazione/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (causa C-79/08), e Ministero delle Finanze/Michele Franchetto (causa C-80/08) (Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Aiuti di Stato — Agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative — Qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE — Compatibilità con il mercato comune — Presupposti)

6

2011/C 311/07

Causa C-279/08 P: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania (Impugnazione — Aiuto di Stato — Art. 87, n. 1, CE — Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto — Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Nozione di selettività — Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato — Tutela dell’ambiente — Obbligo di motivazione — Ricevibilità)

6

2011/C 311/08

Causa C-398/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet (Diniego di rimborso di un tributo corrisposto indebitamente — Arricchimento senza causa in ragione del nesso esistente tra l’introduzione di tale tributo e la soppressione di altri tributi)

7

2011/C 311/09

Causa C-442/09: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) — Karl Heinz Bablok e a./Freistaat Bayern [Alimenti geneticamente modificati — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Artt. 2-4 e 12 — Direttiva 2001/18/CE — Art. 2 — Direttiva 2000/13/CE — Art. 6 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Art. 2 — Prodotti apicoli — Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate — Conseguenze — Immissione in commercio — Nozioni di organismo e di alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati]

7

2011/C 311/10

Cause riunite da C-58/10 a C-68/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Francia) — Monsanto SAS e a./Ministre de l'Agriculture et de la Pêche [Agricoltura — Mangimi geneticamente modificati — Misure urgenti — Misura adottata da uno Stato membro — Sospensione provvisoria di un’autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE — Fondamento giuridico — Direttiva 2001/18/CE — Art. 12 — Normativa settoriale — Art. 23 — Clausola di salvaguardia — Regolamento (CE) n. 1829/2003 — Art. 20 — Prodotti esistenti — Art. 34 — Regolamento (CE) n. 178/2002 — Artt. 53 e 54 — Presupposti d’applicazione]

8

2011/C 311/11

Cause riunite C-89/10 e C-96/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Q-Beef NV (causa C-89/10), Frans Bosschaert (causa C-96/10)/Belgische Staat (causa C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (causa C-96/10) (Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Tributi versati in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi dichiarato contrario al diritto dell’Unione — Sistema sostituito con un nuovo sistema giudicato compatibile — Restituzione dei tributi indebitamente riscossi — Principi di equivalenza e di effettività — Durata del termine di prescrizione — Dies a quo — Crediti da recuperare nei confronti dello Stato e dei privati — Termini diversi)

9

2011/C 311/12

Causa C-108/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Venezia) — Ivana Scattolon/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Politica sociale — Direttiva 77/187/CEE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese — Nozioni di impresa e di trasferimento — Cedente e cessionario di diritto pubblico — Applicazione, sin dalla data del trasferimento, del contratto collettivo vigente presso il cessionario — Trattamento retributivo — Riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente)

10

2011/C 311/13

Causa C-120/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — European Air Transport SA/Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale (Trasporto aereo — Direttiva 2002/30 CE — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità — Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate in prossimità di un aeroporto)

10

2011/C 311/14

Causa C-163/10: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia) — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello (Membro del Parlamento europeo — Protocollo sui privilegi e sulle immunità — Art. 8 — Procedimento penale per il reato di calunnia — Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento — Nozione di opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari — Immunità — Presupposti)

11

2011/C 311/15

Causa C-177/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla — Spagna) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía (Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Applicazione dell’accordo quadro nell’ambito della funzione pubblica — Principio di non discriminazione)

11

2011/C 311/16

Causa C-220/10: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/271/CEE — Inquinamento ed effetti nocivi — Trattamento delle acque reflue urbane — Artt. 3, 5 e 6 — Mancata individuazione delle aree sensibili — Mancata esecuzione di un trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili)

12

2011/C 311/17

Cause riunite C-297/10 e C-298/10: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 settembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Sabine Hennigs (causa C-297/10)/Eisenbahn-Bundesamt, Land Berlin (causa C-298/10)/Alexander Mai (Direttiva 2000/78/CE — Artt. 2, n. 2, e 6, n. 1 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Artt. 21 e 28 — Contratto collettivo in materia di retribuzione degli agenti contrattuali del settore pubblico di uno Stato membro — Retribuzione fissata in base all’età — Contratto collettivo che abolisce la fissazione della retribuzione in base all’età — Mantenimento dei diritti acquisiti)

12

2011/C 311/18

Causa C-335/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan (Art. 104, n. 3, primo comma del regolamento di procedura — Imposizione interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

13

2011/C 311/19

Causa C-438/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bacău — Romania) — Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău/Lilia Druțu (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

13

2011/C 311/20

Causa C-451/10 P: Ordinanza della Corte 9 giugno 2011 — Télévision française 1 SA (TF1)/Commissione europea, Métropole télévision (M6), Canal +, Repubblica francese, France Télévisions (Impugnazione — Aiuti di Stato — Art. 86, n. 2, CE — Servizio pubblico di radiodiffusione — Decisione di non sollevare obiezioni — Prova — Efficienza economica dell’impresa)

14

2011/C 311/21

Causa C-532/10 P: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 29 giugno 2011 — adp Gauselmann GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Rischio di confusione — Marchio figurativo Archer Maclean’s Mercury — Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale Merkur]

14

2011/C 311/22

Causa C-536/10 P: Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 7 luglio 2011 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato intero (marchi, disegni e modelli) (Impugnazione — Marchio comunitario — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Segno denominativo ROI ANALYZER)

15

2011/C 311/23

Causa C-573/10: Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara — Romania) — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu (Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Imposizioni interne — Art. 110 TFUE — Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

15

2011/C 311/24

Causa C-266/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 27 maggio 2011 — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet per conto di Frank Frandsen/Cimber Air A/S

15

2011/C 311/25

Causa C-327/11 P: Impugnazione proposta il 24 giugno 2011 dalla United States Polo Association avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2011, causa T-228/09, United States Polo Association/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Textiles CMG, SA

16

2011/C 311/26

Causa C-359/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'8 luglio 2011 — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG

17

2011/C 311/27

Causa C-386/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 20 luglio 2011 — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

17

2011/C 311/28

Causa C-390/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica Ceca) il 22 luglio 2011 — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství

18

2011/C 311/29

Causa C-395/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 27 luglio 2011 — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH/Finanzamt Lüdenscheid

18

2011/C 311/30

Causa C-400/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 luglio 2011 — Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

18

2011/C 311/31

Causa C-401/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 28 luglio 2011 — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

19

2011/C 311/32

Causa C-405/11 P: Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-1/08, Buczek Automotive/Commissione

19

2011/C 311/33

Causa C-406/11 P: Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dall’Atlas Transport GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2011, causa T-145/08, Atlas Transport GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Atlas Air Inc.

20

2011/C 311/34

Causa C-408/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Münster (Germania) il 1o agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

20

2011/C 311/35

Causa C-417/11 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 8 giugno 2011, causa T-86/11, Bamba/Consiglio

21

2011/C 311/36

Causa C-419/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica ceca) il 10 agosto 2011 — Česká spořitelna, a. s./Gerald Feichter

21

2011/C 311/37

Causa C-422/11 P: Impugnazione proposta il 10 agosto 2011 dal Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 23 maggio 2011, nella causa T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione

21

2011/C 311/38

Causa C-423/11 P: Impugnazione proposta l’11 agosto 2011 dalla Repubblica di Polonia avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 23 maggio 2011, nella causa T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione

22

2011/C 311/39

Causa C-424/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) l’11 agosto 2011 — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

23

2011/C 311/40

Causa C-426/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 12 agosto 2011 — Mark Alemo-Herron e altri/Parkwood Leisure Ltd

24

2011/C 311/41

Causa C-427/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 16 agosto 2011 — Margaret Kenny e altri/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

25

2011/C 311/42

Causa C-428/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 16 agosto 2011 — Purely Creative Ltd e a./Office of Fair Trading

25

2011/C 311/43

Causa C-431/11: Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

26

2011/C 311/44

Causa C-442/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, (Chancery Division) (Regno Unito) il 26 agosto 2011 — Novartis AG/Actavis UK Ltd

27

2011/C 311/45

Causa C-446/11 P: Ricorso proposto il 30 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-196/06, Edison/Commissione

27

2011/C 311/46

Causa C-447/11 P: Ricorso proposto il 31 agosto 2011 dalla Caffaro Srl in amministrazione straordinaria (anciennement Caffaro Srl) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-192/06, Caffaro/Commissione

28

2011/C 311/47

Causa C-448/11 P: Ricorso proposto il 31 agosto 2011 dalla SNIA SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-194/06, SNIA/Commissione

29

2011/C 311/48

Causa C-449/11 P: Ricorso proposto il 1o settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione

29

2011/C 311/49

Causa C-54/11: Ordinanza del presidente della Corte 5 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — JPMorgan Chase Bank, NA, J.P. Morgan Securities Limited/Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

30

2011/C 311/50

Causa C-162/11: Ordinanza del presidente della Corte 26 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks/Österreichischer Rundfunk

30

 

Tribunale

2011/C 311/51

Causa T-236/02: Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Marcuccio/Commissione (Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento — Funzione pubblica — Funzionari — Impiego in un paese terzo — Riassegnazione del posto e del suo titolare — Diritti della difesa — Ricorso per risarcimento danni — Competenza a conoscere della legittimità e del merito)

31

2011/C 311/52

Causa T-344/05: Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011 — Grecia/Commissione (FEOGA — Sezione Garanzia — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Carne bovina — Premio all’estensivazione — Campi coltivabili — Frutta e verdura — Aiuto alla trasformazione di taluni agrumi — Condizioni per lapplicazione di una correzione finanziaria forfetaria del 100 % — Proporzionalità)

31

2011/C 311/53

Causa T-12/06: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Deltafina/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Immunità dalle ammende — Cooperazione — Ammende — Proporzionalità — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti)

32

2011/C 311/54

Causa T-25/06: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Alliance One International/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende)

32

2011/C 311/55

Causa T-216/06: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Lucite International e Lucite International UK/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato dei metacrilati — Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Mancata applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche concordate)

32

2011/C 311/56

Causa T-232/06: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione (Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazione di servizi relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per taluni progetti informatici — Rigetto dell’offerta di un offerente — Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente — Ricorso per risarcimento danni — Violazione dei requisiti di forma — Irricevibilità — Ricorso di annullamento — Termine di ricevimento delle offerte — Termine di presentazione delle domande di informazioni — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione)

33

2011/C 311/57

Causa T-234/07: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Koninklijke Grolsch/Commissione (Concorrenza — Intese — Mercato olandese della birra — Decisione che accerta una violazione unica e continuata dell’art. 81 CE — Partecipazione della ricorrente alla violazione accertata — Insufficienza di prove — Difetto di motivazione)

33

2011/C 311/58

Causa T-257/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Francia/Commissione [Polizia sanitaria — Regolamento (CE) n. 999/2001 — Protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili — Ovini e caprini — Regolamento (CE) n. 746/2008 — Adozione di misure di eradicazione meno coercitive di quelle previste in precedenza — Principio di precauzione]

33

2011/C 311/59

Causa T-308/07: Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Tegebauer/Parlamento (Diritto di petizione — Petizione sottoposta al Parlamento europeo — Decisione di archiviazione — Atto impugnabile — Ricevibilità — Obbligo di motivazione)

34

2011/C 311/60

Causa T-407/07: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione (Appalti pubblici di forniture — Bando di gara indetto dall’EAR — Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici — Rigetto dell’offerta — Ricorso di annullamento — Competenza del Tribunale — Termine di ricorso — Previa istanza amministrativa — Errore scusabile — Criteri di aggiudicazione — Regole procedurali — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Responsabilità extracontrattuale)

34

2011/C 311/61

Causa T-475/07: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Dow AgroSciences e a./Commissione [Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva trifluralin — Non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Ricorso di annullamento — Procedura di valutazione — Nuovo studio e studio supplementare — Termine — Nozioni di rischio e pericolo — Manifesto errore di valutazione — Progetto di rapporto di riesame — Progetto di direttiva o di decisione — Termine — Conseguenze di un’eventuale inosservanza — Legittimo affidamento — Principio di proporzionalità — Decisione 1999/468/CE detta comitatologia — Regolamento (CE) n. 850/2004 — Art. 3, n. 3 — Eccezione d’illegittimità]

35

2011/C 311/62

Causa T-485/07: Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Olive Line International/UAMI — Knopf (O-live) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo O-live — Nome commerciale anteriore Olive line — Impedimento relativo alla registrazione — Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Diritto di vietare l’uso di un marchio più recente — Rischio di confusione — Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009]]

35

2011/C 311/63

Causa T-10/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Kwang Yang Motor/UAMI — Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna sormontato da una ventola) [Disegno o modelli comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un motore a combustione interna sormontato da una ventola — Disegno o modello nazionale anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso — Assenza di impressione generale diversa — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Artt. 4 e 6 nonché art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

36

2011/C 311/64

Causa T-11/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Kwang Yang Motor/UAMI — Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna) [Disegno o modelli comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un motore a combustione interna — Disegno o modello nazionale anteriore — Motivo di nullità — Assenza di carattere individuale — Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso — Assenza di impressione generale diversa — Utilizzatore informato — Margine di libertà dell’autore — Artt. 4 e 6 nonché art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 6/2002]

36

2011/C 311/65

Causa T-29/08: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — LPN/Commissione [Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego di accesso — Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento in corso, avente ad oggetto un progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile — Informazioni ambientali — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico — Interesse pubblico prevalente]

37

2011/C 311/66

Causa T-522/08: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AGATHA RUIZ DE LA PRADA — Marchio figurativo comunitario anteriore rappresentante un fiore nero e bianco — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)]

37

2011/C 311/67

Causa T-523/08: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA) [Marchio comunitario — Procedimento d’opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo AGATHA RUIZ DE LA PRADA — Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori rappresentanti un fiore nero e bianco — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]]

38

2011/C 311/68

Causa T-8/09: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA (Appalti pubblici di servizi — Procedure di aggiudicazione degli appalti dell’EMSA — Intervento di battelli ausiliari per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi — Rigetto dell’offerta — Ricorso di annullamento — Non conformità dell’offerta con l’oggetto dell’appalto — Conseguenze — Parità di trattamento — Proporzionalità — Definizione dell’oggetto dell’appalto — Mancata comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi all’offerta accolta — Motivazione — Aggiudicazione dell’appalto — Carenza di interesse ad agire — Domanda di dichiarazione di nullità del contratto concluso con l’aggiudicatario — Domanda di risarcimento danni)

38

2011/C 311/69

Causa T-36/09: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — dm-drogerie markt/UAMI — Distribuciones Mylar (dm) [Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo dm — Marchio nazionale figurativo anteriore dm — Procedimento amministrativo — Decisioni delle divisioni di opposizione — Revoca — Rettifica di errori materiali — Atto inesistente — Ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla commissione di ricorso — Termine di ricorso — Legittimo affidamento — Artt. 59, 60 bis, 63 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60, 62, 65 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Regola 53 del regolamento (CE) n. 2868/95]

39

2011/C 311/70

Causa T-83/09: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Chalk/UAMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC) [Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo CRAIC — Cessioni — Registrazione del trasferimento del marchio — Revoca — Artt. 16, 17, 23 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 16, 17, 23 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] e regola 31 del regolamento (CE) n. 2868/95]

39

2011/C 311/71

Causa T-271/09: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg — Marchi nazionali denominativo anteriore JAN III SOBIESKI e figurativo anteriore Jan III Sobieski — Mancato rispetto dell’obbligo di pagamento, tramite versamento o bonifico, della tassa di ricorso entro il termine — Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto — Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 — Domanda di restitutio in integrum — Assenza di circostanze eccezionali o imprevedibili — Art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009]

40

2011/C 311/72

Causa T-274/09: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Deutsche Bahn/UAMI — DSB (IC4) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo IC4 — Marchio comunitario denominativo anteriore ICE e marchio nazionale figurativo anteriore IC — Criteri di valutazione del rischio di confusione — Impedimenti relativi alla registrazione — Somiglianza dei servizi — Somiglianza dei segni — Carattere distintivo del marchio anteriore — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

40

2011/C 311/73

Causa T-285/09: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CEVA/Commissione (Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della ricerca biologica — Progetto Seapura — Convenzione di sovvenzione — Clausola compromissoria — Domanda di rimborso degli anticipi versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca — Solleciti — Ricorso per annullamento — Irricevibilità)

41

2011/C 311/74

Causa T-289/09: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE CLINICAL RESEARCH — Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei servizi — Uso effettivo del marchio anteriore)

41

2011/C 311/75

Causa T-290/09: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE) (Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE — Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Somiglianza dei servizi — Uso effettivo del marchio anteriore)

41

2011/C 311/76

Causa T-382/09: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/UAMI — DeguDent (ERGO) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO — Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CERGO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza — Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso — Art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009]

42

2011/C 311/77

Causa T-427/09: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — centrotherm Clean Solutions/UAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM) [Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo CENTROTHERM — Uso effettivo del marchio — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009]

42

2011/C 311/78

Causa T-434/09: Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM) [Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo CENTROTHERM — Uso effettivo del marchio — Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Esame d’ufficio dei fatti — Art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009 — Ricevibilità di nuovi elementi di prova — Art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 — Eccezione di illegittimità — Regola 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 2868/95]

43

2011/C 311/79

Causa T-62/10 P: Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Zangerl-Posselt/Commissione (Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Bando di concorso — Concorso generale — Mancata ammissione alle prove pratiche e orali — Condizioni di ammissione — Titoli di studio richiesti — Art. 5, n. 3, lett. a), ii), dello Statuto — Interpretazione — Presa in considerazione delle diverse versioni linguistiche — Lavori preparatori)

43

2011/C 311/80

Causa T-197/10: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — BVR/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich — Marchio nazionale figurativo anteriore Raiffeisen — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

43

2011/C 311/81

Causa T-199/10: Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — DRV/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich — Marchio nazionale figurativo anteriore Raiffeisen — Assenza di rischio di confusione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

44

2011/C 311/82

Causa T-279/10: Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — K-Mail Order/UAMI — IVKO (MEN’Z) [Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo MEN’Z — Denominazione commerciale anteriore WENZ — Impedimento relativo alla registrazione — Portata locale del segno anteriore — Art. 8, n. 4, e art. 41, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]

44

2011/C 311/83

Causa T-411/11: Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

44

2011/C 311/84

Causa T-473/11: Ricorso proposto il 30 agosto 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)

45

2011/C 311/85

Causa T-475/11 P: Impugnazione proposta il 5 settembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 20 giugno 2011 causa F-67/10, Marcuccio/Commissione

46

 

Tribunale della funzione pubblica

2011/C 311/86

Causa F-79/11: Ricorso proposto il 2 agosto 2011 — ZZ/Commissione europea

47

IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/1


2011/C 311/01

Ultima pubblicazione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea

GU C 305 del 15.10.2011

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 298 del 8.10.2011

GU C 282 del 1.10.2011

GU C 282 del 24.9.2011

GU C 269 del 10.9.2011

GU C 252 del 27.8.2011

GU C 238 del 13.8.2011

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/2


Elezione del presidente del Tribunale della funzione pubblica

2011/C 311/02

Il 6 ottobre 2011, conformemente all'art. 4, n. 1, dell'allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, e all'art. 6, n. 1, del regolamento di procedura, i giudici del Tribunale della funzione pubblica hanno eletto come presidente il sig. S. VAN RAEPENBUSCH, per il periodo 7 ottobre 2011-30 settembre 2014.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/3


Composizione delle sezioni e assegnazione dei giudici alle sezioni

2011/C 311/03

Con decisione 30 novembre 2005 (1), il Tribunale ha deciso di riunirsi in tre sezioni e in seduta plenaria. Con decisione 10 ottobre 2011, il Tribunale ha eletto, per il periodo 7 ottobre 2011 – 30 settembre 2014, come presidenti di sezione i giudici H. KREPPEL e I. ROFES I PUJOL e ha assegnato i giudici alle sezioni nel modo seguente:

Prima Sezione

 

sig. H. KREPPEL, presidente di sezione,

 

sigg. E. PERILLO e R. BARENTS, giudici;

Seconda Sezione

 

sig.ra I. ROFES I PUJOL, presidente di sezione,

 

sig.ra I. BORUTA e sig. K. BRADLEY, giudici;

Terza Sezione, costituita da tre giudici

 

sig. S. VAN RAEPENBUSCH, presidente del Tribunale,

 

sig.ra I. BORUTA, sigg. E. PERILLO, R. BARENTS e K. BRADLEY, giudici.

In quest’ultima sezione, il presidente si riunirà, in alternanza, vuoi con i giudici I. BORUTA e E. PERILLO, vuoi con i giudici R. BARENTS e K. BRADLEY, fatte salve le cause connesse.


(1)  GU 2005, C 322, pag. 16.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/4


Criteri di assegnazione delle cause alle sezioni

2011/C 311/04

Il 10 ottobre 2011, conformemente all’art. 4 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia, nonché all'art. 12 del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso di attribuire le cause, dal momento del deposito del ricorso, alternativamente alla Prima Sezione, alla Seconda Sezione e alla Terza Sezione, in funzione del loro ordine di registrazione in cancelleria, fatto salvo quanto previsto agli artt. 13, 14 e 46, n. 2, del regolamento di procedura.

Il presidente del Tribunale potrà derogare alle regole di ripartizione che precedono per motivi di connessione, nonché per assicurare un carico di lavoro equilibrato e coerente nell’ambito del Tribunale.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/5


Designazione del giudice che sostituisce il presidente del Tribunale in qualità di giudice dei provvedimenti urgenti

2011/C 311/05

Il 10 ottobre 2011, conformemente all’art. 103, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale ha deciso che, per il periodo 7 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, il giudice KREPPEL sostituirà il presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento, in qualità di giudice per i provvedimenti urgenti.


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/6


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paint Graphos Soc. coop. arl (causa C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, in liquidazione/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (causa C-79/08), e Ministero delle Finanze/Michele Franchetto (causa C-80/08)

(Cause riunite C-78/08 e C-80/08) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Aiuti di Stato - Agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative - Qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87 CE - Compatibilità con il mercato comune - Presupposti)

2011/C 311/06

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (C-78/08), Adige Carni Soc. coop. arl, in liquidazione (C-79/08), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-80/08),

Convenute: Paint Graphos Soc. coop. arl (causa C-78/08), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, (causa C-79/08), Michele Franchetto (causa C-80/08)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione degli artt. 81, 87 e 88 del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1435, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207, pag. 1) e della direttiva del Consiglio 22 luglio 2003, 2003/72/CE, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207, pag. 25) — Nozione di aiuti concessi dagli Stati — Legge italiana che accorda agevolazioni fiscali alle società cooperative agricole, di produzione e lavoro

Dispositivo

Esenzioni fiscali come quelle in discussione nelle cause principali, concesse alle società cooperative di produzione e lavoro in forza di una normativa nazionale del genere di quella contenuta nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, nella versione in vigore dal 1984 al 1993, costituiscono un «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE solamente nel caso in cui tutte le condizioni di applicazione di tale disposizione siano soddisfatte. In una situazione come quella all’origine delle controversie di cui è investito il giudice del rinvio, spetterà a quest’ultimo valutare nello specifico il carattere selettivo delle esenzioni fiscali di cui trattasi, nonché la loro eventuale giustificazione alla luce della natura o della struttura generale del sistema tributario nazionale nel quale si inseriscono, stabilendo, segnatamente, se le società cooperative di cui alle cause principali si trovino di fatto in una situazione analoga a quella di altri operatori costituiti in forma di società a scopo di lucro e, qualora ciò si verificasse, se il trattamento fiscale più favorevole riservato alle menzionate società cooperative sia, da un lato, inerente ai principi fondamentali del sistema impositivo vigente nello Stato membro interessato e, dall’altro, conforme ai principi di coerenza e di proporzionalità.


(1)  GU C 116 del 9.5.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/6


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania

(Causa C-279/08 P) (1)

(Impugnazione - Aiuto di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto - Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Nozione di «selettività» - Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato - Tutela dell’ambiente - Obbligo di motivazione - Ricevibilità)

2011/C 311/07

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes, K. Gross e H. van Vliet, agenti)

Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, B. Klein e T. Henze, agenti)

Intervenienti a sostegno della parte Regno dei Paesi Bassi: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A.-L. Vendrolini, J. Gstalter e B. Cabouat, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentante: V. Klemenc, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, S. Ossowski e H. Walker, agenti e K. Bacon, barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2003) 1761 def. della Commissione 24 giugno 2003, relativa all’aiuto di Stato n. 35/2003, concernente il sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi di azoto notificato dal Regno dei Paesi Bassi

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2008, causa T-233/04, Paesi Bassi/Commissione, è annullata.

2)

Le impugnazioni incidentali sono respinte.

3)

Il ricorso di primo grado è respinto.

4)

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea relative al procedimento di primo grado e sopporta le proprie spese nell’ambito di tale procedimento.

5)

La Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese relative all’impugnazione.

6)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 223 del 30.8.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Østre Landsret — Danimarca) — Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S/Skatteministeriet

(Causa C-398/09) (1)

(Diniego di rimborso di un tributo corrisposto indebitamente - Arricchimento senza causa in ragione del nesso esistente tra l’introduzione di tale tributo e la soppressione di altri tributi)

2011/C 311/08

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrenti: Lady & Kid A/S, Direct Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione della sentenza della Corte nella causa C-192/95, Comateb e a., e dei principi del diritto comunitario in materia di ripetizione dell’indebito — Rifiuto del rimborso di una tassa nazionale dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, a causa dell’arricchimento senza causa dovuto al diretto collegamento tra l’introduzione della tassa illegittima e l’abolizione di altre tasse riscosse su un fondamento diverso — Mancato rimborso che ha l’effetto di svantaggiare gli operatori che importano prodotti rispetto agli operatori che acquistano prodotti nazionali simili a causa del pagamento della tassa illegittima proporzionalmente maggiore per i primi rispetto agli ultimi

Dispositivo

Le disposizioni del diritto dell’Unione relative alla ripetizione dell’indebito devono essere interpretate nel senso che la ripetizione dell’indebito può dar luogo ad un arricchimento senza causa unicamente qualora gli importi indebitamente versati da un soggetto passivo a titolo di un tributo percepito in uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione siano stati direttamente traslati sull’acquirente. Di conseguenza, il diritto dell’Unione osta a che uno Stato membro neghi il rimborso di un tributo illecito adducendo che gli importi indebitamente versati dal soggetto passivo sono stati compensati dal risparmio risultante dalla contestuale soppressione di altri prelievi, giacché una tale compensazione non può essere considerata, ai sensi del diritto dell’Unione, un arricchimento senza causa rispetto a detto tributo.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/7


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Germania) — Karl Heinz Bablok e a./Freistaat Bayern

(Causa C-442/09) (1)

(Alimenti geneticamente modificati - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Artt. 2-4 e 12 - Direttiva 2001/18/CE - Art. 2 - Direttiva 2000/13/CE - Art. 6 - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Art. 2 - Prodotti apicoli - Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate - Conseguenze - Immissione in commercio - Nozioni di «organismo» e di «alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati»)

2011/C 311/09

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrenti: Karl Heinz Bablok, Stefan Egeter, Josef Stegmeier, Karlhans Müller, Barbara Klimesch

Convenuta: Freistaat Bayern

con l’intervento di: Monsanto Technology LLC, Monsanto Agrar Deutschland GmbH, Monsanto Europe SA/NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bayerischer Verwaltungsgerichtshof — Interpretazione degli artt. 2, punti 5 e 10, 3, n. 1, 4, n. 2, e 12, n. 2, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1) — Presenza involontaria e accidentale in prodotti apistici di polline di piante geneticamente modificate ormai incapace di riprodursi — Eventuali ripercussioni sulle modalità di immissione nel mercato di tali prodotti — Nozione di «organismo geneticamente modificato» e di «prodotto a partire da OGM»

Dispositivo

1)

La nozione di organismo geneticamente modificato di cui all’art. 2, punto 5, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, deve essere interpretata nel senso che non rientra più in tale nozione una sostanza quale il polline derivante da una varietà di mais geneticamente modificato, la quale abbia perso la sua capacità riproduttiva e che sia priva di qualsivoglia capacità di trasferire il materiale genetico da essa contenuto.

2)

Gli artt. 2, punti 1, 10, 13, e 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, 2 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e 6, n. 4, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che, qualora una sostanza come il polline contenente DNA e proteine geneticamente modificati non possa essere considerata un organismo geneticamente modificato, prodotti quali il miele e gli integratori alimentari contenenti una siffatta sostanza costituiscono, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1829/2003, «alimenti (…) che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM». Siffatta qualificazione vale indipendentemente dal fatto che l’immissione della sostanza di cui trattasi sia stata intenzionale o accidentale.

3)

Gli artt. 3, n. 1, e 4, n. 2, del regolamento n. 1829/2003 devono essere interpretati nel senso che, laddove implicano un obbligo di autorizzazione e di vigilanza di un alimento, a tale obbligo non si può applicare per analogia una soglia di tolleranza come quella prevista in materia di etichettatura dall’art. 12, n. 2, del medesimo regolamento.


(1)  GU C 24 del 30.1.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d'État — Francia) — Monsanto SAS e a./Ministre de l'Agriculture et de la Pêche

(Cause riunite da C-58/10 a C-68/10) (1)

(Agricoltura - Mangimi geneticamente modificati - Misure urgenti - Misura adottata da uno Stato membro - Sospensione provvisoria di un’autorizzazione accordata in forza della direttiva 90/220/CEE - Fondamento giuridico - Direttiva 2001/18/CE - Art. 12 - Normativa settoriale - Art. 23 - Clausola di salvaguardia - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Art. 20 - Prodotti esistenti - Art. 34 - Regolamento (CE) n. 178/2002 - Artt. 53 e 54 - Presupposti d’applicazione)

2011/C 311/10

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Monsanto SAS (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Agriculture France SAS (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto International SARL (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Technology LLC (cause C-58/10 e C-59/10), Monsanto Europe SA (causa C-59/10), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) (causa C-60/10), Malaprade SCEA e a. (causa C-61/10), Pioneer Génétique SARL (causa C-62/10), Pioneer Semences SAS (causa C-62/10), Union française des semenciers (UFS), già Syndicat des établissements de semences agréés pour les semences de maïs (Seproma) (causa C-63/10), Caussade Semences SA (causa C-64/10), Limagrain Europe SA, già Limagrain Verneuil Holding SA (causa C-65/10), Maïsadour Semences SA (causa C-66/10), Ragt Semences SA (causa C-67/10), Euralis Semences SAS (causa C-68/10), Euralis Coop (causa C-68/10)

Convenuto: Ministre de l’Agriculture et de la Pêche

Con l’intervento di: Association France Nature Environnement (cause C-59/10 e C-60/10), Confédération paysanne (causa C-60/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 20 e 34 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268, pag. 1), degli artt. 12 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) nonché degli artt. 53 e 54 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, pag. 1) — Sospensione o divieto provvisorio di utilizzare o di vendere varietà di sementi di mais derivate da una linea di mais geneticamente modificato, successivamente all'autorizzazione dell’immissione sul mercato di tale prodotto — Competenza delle autorità nazionali ad adottare siffatte misure — Nozioni di «rischio» e di «rischio grave» per l'ambiente — Criteri di identificazione del rischio, di valutazione della sua probabilità e di esame dei suoi effetti

Dispositivo

1)

In circostanze come quelle di cui alle controversie principali, organismi geneticamente modificati come il mais MON 810, che siano stati autorizzati, in particolare, in quanto sementi a fini di coltivazione in applicazione della direttiva del Consiglio 23 aprile 1990, 90/220/CEE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati, e che, alle condizioni enunciate all’art. 20 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 22 settembre 2003, n. 1829, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, siano stati notificati quali prodotti esistenti e, successivamente, abbiano formato oggetto di una domanda di rinnovo di autorizzazione in corso di esame non possono costituire l’oggetto, da parte di uno Stato membro, di misure di sospensione o di divieto provvisorio dell’utilizzo o dell’immissione in commercio in applicazione dell’art. 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220, laddove siffatte misure, per contro, possono essere adottate conformemente all’art. 34 del regolamento n. 1829/2003.

2)

L’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 autorizza uno Stato membro ad adottare misure urgenti soltanto alle condizioni procedurali enunciate all’art. 54 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2002, n. 178, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, di cui spetta al giudice nazionale verificare l’osservanza.

3)

Ai fini dell’adozione di misure urgenti, l’art. 34 del regolamento n. 1829/2003 impone agli Stati membri di dimostrare, oltre all’urgenza, l’esistenza di una situazione in grado di comportare un rischio che ponga a repentaglio in modo manifesto la salute umana, la salute degli animali o l’ambiente.


(1)  GU C 100 del 17.4.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Belgio) — Q-Beef NV (causa C-89/10), Frans Bosschaert (causa C-96/10)/Belgische Staat (causa C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (causa C-96/10)

(Cause riunite C-89/10 e C-96/10) (1)

(Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione - Tributi versati in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi dichiarato contrario al diritto dell’Unione - Sistema sostituito con un nuovo sistema giudicato compatibile - Restituzione dei tributi indebitamente riscossi - Principi di equivalenza e di effettività - Durata del termine di prescrizione - Dies a quo - Crediti da recuperare nei confronti dello Stato e dei privati - Termini diversi)

2011/C 311/11

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrenti: Q-Beef NV (causa C-89/10), Frans Bosschaert (causa C-96/10)

Convenuti: Belgische Staat (causa C-89/10), Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV, Slachthuizen Goossens NV (causa C-96/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank van eerste aanleg te Brussel — Interpretazione del diritto comunitario concernente i principi di equivalenza e di effettività — Tasse nazionali incompatibili con il diritto comunitario — Tasse versate in forza di un sistema di sostegno finanziario e di prelievi dichiarato in contrasto col diritto comunitario — Sistema sostituito con un nuovo sistema giudicato compatibile — Restituzione delle tasse indebitamente riscosse — Termine di prescrizione

Dispositivo

1)

Il diritto dell’Unione non osta, in circostanze come quelle della causa principale, all’applicazione di un termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’ordinamento giuridico interno per i crediti nei confronti dello Stato, alle azioni di recupero di tributi che sono stati corrisposti in violazione di tale diritto in forza di un «sistema misto di aiuti e tributi».

2)

Il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che, in circostanze come quelle della causa principale, concede a un privato un termine più lungo per ottenere la restituzione di tributi da un altro privato intervenuto in qualità di intermediario, al quale li ha indebitamente versati e che li ha assolti per conto del primo a beneficio dello Stato, mentre, se avesse versato tali tributi direttamente allo Stato, l’azione di tale privato sarebbe stata soggetta a un termine più breve per ottenere la restituzione, in deroga al regime di diritto comune dell’azione di ripetizione dell’indebito, purché i privati che agiscono in qualità di intermediari possano effettivamente rivalersi sullo Stato per gli importi eventualmente assolti a beneficio di altri privati.

3)

In circostanze come quelle della causa principale, la constatazione da parte della Corte, in una sentenza pronunciata a seguito di un rinvio pregiudiziale, dell’incompatibilità del carattere retroattivo della normativa nazionale in questione con il diritto dell’Unione non incide sul momento di inizio del termine di prescrizione previsto dall’ordinamento giuridico interno per i crediti nei confronti dello Stato.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Venezia) — Ivana Scattolon/Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

(Causa C-108/10) (1)

(Politica sociale - Direttiva 77/187/CEE - Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese - Nozioni di «impresa» e di «trasferimento» - Cedente e cessionario di diritto pubblico - Applicazione, sin dalla data del trasferimento, del contratto collettivo vigente presso il cessionario - Trattamento retributivo - Riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente)

2011/C 311/12

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Venezia

Parti

Ricorrente: Ivana Scattolon

Convenuto: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale ordinario di Venezia — Ambito di applicazione delle direttive del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), e 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16) — Interpretazione dell'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187/CEE — Trasferimento del personale amministrativo delle pulizie da un ente locale a uno statale — Mantenimento dei diritti, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata in seno all'ente locale

Dispositivo

1)

La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro.

2)

Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. È compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.


(1)  GU C 134 del 22.5.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/10


Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Belgio) — European Air Transport SA/Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

(Causa C-120/10) (1)

(Trasporto aereo - Direttiva 2002/30 CE - Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità - Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate in prossimità di un aeroporto)

2011/C 311/13

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: European Air Transport SA

Convenuti: Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, Région de Bruxelles-Capitale

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 2, lett. e), 4, n. 4, e 6, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85, pag. 40) — Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate in prossimità di un aeroporto — Nozione di «restrizioni operative» — Restrizioni adottate nei confronti di velivoli marginalmente conformi — Possibilità di stabilire tali restrizioni in funzione del livello delle emissioni acustiche misurate al suolo — Impatto della Convenzione sull’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago)

Dispositivo

L’art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che una «restrizione operativa» costituisce una misura di divieto, assoluto o temporaneo, di accesso di un aeromobile subsonico civile a reazione ad un aeroporto di uno Stato membro dell’Unione. Di conseguenza, una normativa nazionale in materia ambientale che impone limiti massimi alle emissioni acustiche misurate al suolo che devono essere rispettati in occasione del sorvolo di aree situate in prossimità dell’aeroporto, non costituisce, in quanto tale, una «restrizione operativa» ai sensi di tale disposizione, a meno che, a causa dei contesti economico, tecnico e giuridico pertinenti, essa possa avere gli stessi effetti di un divieto di accesso a detto aeroporto.


(1)  GU C 148 del 5.6.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/11


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Isernia) — Procedimento penale a carico di Aldo Patriciello

(Causa C-163/10) (1)

(Membro del Parlamento europeo - Protocollo sui privilegi e sulle immunità - Art. 8 - Procedimento penale per il reato di calunnia - Dichiarazioni effettuate al di fuori delle aule del Parlamento - Nozione di «opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari» - Immunità - Presupposti)

2011/C 311/14

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Isernia

Imputato nella causa principale

Aldo Patriciello

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Isernia — Interpretazione dell'art. 9 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (GU 1967, n. 152, pag. 13) — Parlamentare europeo accusato del reato di calunnia in seguito a false accuse mosse ad un rappresentante delle forze dell'ordine — Nozione di opinione espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari

Dispositivo

L’art. 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deve essere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia dato luogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interessato per il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’esercizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cui essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente con l’esercizio di funzioni siffatte. Spetta al giudice del rinvio stabilire se tali presupposti risultino soddisfatti nella causa principale.


(1)  GU C 161 del 19.6.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/11


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla — Spagna) — Francisco Javier Rosado Santana/Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

(Causa C-177/10) (1)

(Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Applicazione dell’accordo quadro nell’ambito della funzione pubblica - Principio di non discriminazione)

2011/C 311/15

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla

Parti

Ricorrente: Francisco Javier Rosado Santana

Convenuta: Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 12 de Sevilla — Interpretazione della direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43) — Allegato, clausola 4 (principio di non discriminazione) — Ambito di applicazione — Discriminazione considerata ammissibile dal giudice costituzionale — Obbligo del giudice nazionale

Dispositivo

1)

La direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e l’accordo quadro che figura in allegato ad essa devono essere interpretati nel senso che, da un lato, essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico e, dall’altro, richiedono che sia esclusa qualsiasi disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno Stato membro per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la disparità di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro.

2)

La clausola 4 di detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva.

3)

Il diritto primario dell’Unione, la direttiva 1999/70 e detto accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, ad una normativa nazionale che prevede che il ricorso proposto da un dipendente pubblico di ruolo contro una decisione che respinge la sua candidatura ad un concorso e fondato sul fatto che tale procedura era contraria alla clausola 4 di detto accordo quadro, debba essere proposto entro un termine di decadenza di due mesi a partire dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Tale termine non potrebbe tuttavia essere opposto ad un dipendente pubblico di ruolo, candidato a tale concorso, che sia stato ammesso alle prove e il cui nome rientrava nell’elenco definitivo dei vincitori di detto concorso, se fosse atto a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’accordo quadro. In tali circostanze, il termine di due mesi potrebbe decorrere solo dalla notifica della decisione che annulla la sua ammissione al detto concorso e la sua nomina in qualità di dipendente pubblico di ruolo del gruppo superiore.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/12


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-220/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/271/CEE - Inquinamento ed effetti nocivi - Trattamento delle acque reflue urbane - Artt. 3, 5 e 6 - Mancata individuazione delle aree sensibili - Mancata esecuzione di un trattamento più rigoroso degli scarichi in aree sensibili)

2011/C 311/16

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e S. Pardo Quintillán, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e M. J. Lois, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (JO L 135, pag. 40)

Dispositivo

1)

La Repubblica portoghese,

individuando come aree meno sensibili tutte le acque costiere delle isole di Madeira e di Porto Santo;

sottoponendo le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10 000 abitanti, quali gli agglomerati di Funchal e Câmara de Lobos, e scaricate nelle acque costiere dell’isola di Madeira, ad un trattamento meno rigoroso di quello previsto all’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

non garantendo, con riferimento ad un agglomerato dell’estuario del Tago, vale a dire l’agglomerato Quinta do Conde, l’esistenza di reti fognarie per le acque reflue urbane ai sensi dell’art. 3 di tale direttiva;

non garantendo, con riferimento agli agglomerati di Albufeira/Armação de Pêra, di Beja, di Chaves e di Viseu, nonché a quattro agglomerati che effettuano scarichi sulla riva sinistra dell’estuario del Tago, vale a dire Barreiro/Moita, Corroios/Quinta da Bomba, Quinta do Conde e Seixal, un trattamento più rigoroso di quello previsto all’art. 4 di detta direttiva,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 91/271.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.


(1)  GU C 209 del 31.7.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 settembre 2011 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Sabine Hennigs (causa C-297/10)/Eisenbahn-Bundesamt, Land Berlin (causa C-298/10)/Alexander Mai

(Cause riunite C-297/10 e C-298/10) (1)

(Direttiva 2000/78/CE - Artt. 2, n. 2, e 6, n. 1 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Artt. 21 e 28 - Contratto collettivo in materia di retribuzione degli agenti contrattuali del settore pubblico di uno Stato membro - Retribuzione fissata in base all’età - Contratto collettivo che abolisce la fissazione della retribuzione in base all’età - Mantenimento dei diritti acquisiti)

2011/C 311/17

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrenti: Sabine Hennigs (causa C-297/10), Land Berlin (causa C-298/10)

Convenuti: Eisenbahn-Bundesamt (causa C-297/10), Alexander Mai (causa C-298/10)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesarbeitsgericht — Interpretazione dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 83 del 30 marzo 2010, pag. 389), come attuato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16) — Retribuzione degli agenti contrattuali nel pubblico impiego di uno Stato membro — Normativa nazionale che prevede retribuzioni di base diverse per livelli di anzianità anagrafica

Dispositivo

1)

Il principio di non discriminazione in base all’età sancito all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e concretizzato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e, più in particolare, gli artt. 2 e 6, n. 1, di detta direttiva devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura prevista da un contratto collettivo, come quella oggetto delle cause principali, a termini della quale, nell’ambito di ciascun grado, il livello di retribuzione di base di un agente contrattuale del settore pubblico è determinato, al momento dell’assunzione di tale agente, in funzione della sua età. Al riguardo, il fatto che il diritto dell’Unione osti a tale misura e che quest’ultima sia compresa in un contratto collettivo non pregiudica il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi riconosciuto all’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2)

Gli artt. 2 e 6, n. 1, della direttiva 2000/78 nonché l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una misura prevista da un contratto collettivo, come quella oggetto della causa principale C-297/10, che sostituisce un regime di retribuzione che comporta una discriminazione in base all’età con un regime di retribuzione fondato su criteri oggettivi, mantenendo al contempo, per un periodo transitorio e limitato nel tempo, taluni effetti discriminatori del primo dei due regimi allo scopo di garantire agli agenti in servizio il passaggio a quello nuovo senza che debbano subire una riduzione del reddito.


(1)  GU C 260 del 25.9.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/13


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Craiova — Romania) — Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu/Claudia Norica Vijulan

(Causa C-335/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma del regolamento di procedura - Imposizione interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 311/18

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Craiova

Parti

Ricorrenti: Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Târgu-Jiu, Administrația Fondului pentru Mediu

Convenuta: Claudia Norica Vijulan

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Craiova — Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in un determinato Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Esenzione temporanea per i veicoli con determinate caratteristiche

Dispositivo

L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 274 del 9.10.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/13


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Curtea de Apel Bacău — Romania) — Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău/Lilia Druțu

(Causa C-438/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 311/19

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Bacău

Parti

Ricorrenti: Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău, Administrația Finanțelor Publice Bacău

Convenuta: Lilia Druțu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Bacău, Secția Comercială, Contencios Administrativ și Fiscal — Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Discriminazione rispetto agli autoveicoli d’occasione già immatricolati sul territorio di detto Stato membro e non soggetti a detta tassa in occasione di una vendita successiva e di una nuova immatricolazione

Dispositivo

L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/14


Ordinanza della Corte 9 giugno 2011 — Télévision française 1 SA (TF1)/Commissione europea, Métropole télévision (M6), Canal +, Repubblica francese, France Télévisions

(Causa C-451/10 P) (1)

(Impugnazione - Aiuti di Stato - Art. 86, n. 2, CE - Servizio pubblico di radiodiffusione - Decisione di non sollevare obiezioni - Prova - Efficienza economica dell’impresa)

2011/C 311/20

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (rappresentante: J.-P. Hordies, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e B. Stromsky, agenti), Métropole télévision (M6), Canal + (rappresentante: E. Guillaume, avvocato), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J. Gstalter, agenti), France Télévisions (rappresentanti: J.-P. Gunther e A. Giraud, avvocati)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 1 luglio 2010, cause riunite T-568/08 e T-573/08, TF1 e M6/Commissione, mediante le quali il Tribunale aveva respinto il ricorso presentato dalla ricorrente al fine di ottenere l’annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3506 def., relativa al progetto di concessione da parte della Repubblica francese di una dotazione di capitale di EUR 150 milioni a France Télévision SA — Violazione delle norme relative all’onere e all’amministrazione della prova — Violazione dell’art. 106, n. 2, TFUE — Nozione di «servizio di interesse economico generale» — Assenza di serie difficoltà

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Télévision française 1 SA (TF1) è condannata alle spese.

3)

Canal + e la Repubblica francese sopportano le loro spese.


(1)  GU C 328 del 4.12.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/14


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 29 giugno 2011 — adp Gauselmann GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-532/10 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 8, n. 1, lett. b) - Rischio di confusione - Marchio figurativo Archer Maclean’s Mercury - Opposizione del titolare del marchio denominativo nazionale Merkur)

2011/C 311/21

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: adp Gauselmann GmbH (rappresentante: P. Koch Moreno, abogada)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard- Montguiral, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-106/09, adp Gauselmann/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio denominativo nazionale «Merkur», per prodotti delle classi 6, 9, 28, 35, 37, 41 e 42, contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 12 gennaio 2009, procedimento R 1266/2007-1, recante rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di opposizione che respinge l'opposizione proposta dalla ricorrente avverso la registrazione del marchio figurativo «Archer Maclean's Mercury», per prodotti delle classi 9, 16 e 28 — Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009) — Rischio di confusione — Criteri di valutazione

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

L’adp Gauselmann GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 38 del 5.2.2011.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/15


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 7 luglio 2011 — MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato intero (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-536/10 P) (1)

(Impugnazione - Marchio comunitario - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Segno denominativo «ROI ANALYZER»)

2011/C 311/22

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor (rappresentante: avv. W. Göpfert)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato intero (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 10 settembre 2010, causa T-233/08, MPDV Mikrolab/UAMI, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 15 aprile 2008, recante rigetto del ricorso contro la decisione dell'esaminatore che nega la registrazione del segno denominativo «ROI ANALYZER» come marchio comunitario, per taluni prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 — Carattere distintivo del marchio

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata.

2)

La MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozessorlabor è condannata alle spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/15


Ordinanza della Corte (Quinta Sezione) 13 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara — Romania) — Sergiu Alexandru Micșa/Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-573/10) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Imposizioni interne - Art. 110 TFUE - Tassa sull’inquinamento riscossa in occasione della prima immatricolazione di autoveicoli)

2011/C 311/23

Lingua processuale: il romeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: Sergiu Alexandru Micșa

Convenute: Administrația Finanțelor Publice Lugoj, Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș, Administrația Fondului pentru Mediu

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Timișoara — Immatricolazione di veicoli d’occasione precedentemente immatricolati in altri Stati membri — Tassa ambientale sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in uno Stato membro — Compatibilità della normativa nazionale con l’art. 110 TFUE — Validità dell’esenzione dal pagamento della tassa istituita per determinate categorie di veicoli

Dispositivo

L’art. 110 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro stabilisca una tassa sull’inquinamento sugli autoveicoli in occasione della loro prima immatricolazione in detto Stato membro, qualora detta misura fiscale sia strutturata in modo da disincentivare l’immissione in circolazione, in detto Stato membro, di veicoli d’occasione acquistati in altri Stati membri, senza per questo disincentivare l’acquisto di veicoli d’occasione aventi la stessa vetustà ed usura sul mercato nazionale.


(1)  GU C 46 del 12.2.2011.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vestre Landsret (Danimarca) il 27 maggio 2011 — Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet per conto di Frank Frandsen/Cimber Air A/S

(Causa C-266/11)

2011/C 311/24

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Vestre Landsret

Parti

Ricorrenti: Dansk Funktionærforbund, Serviceforbundet per conto di Frank Frandsen

Convenuta: Cimber Air A/S

Questionepregiudiziale

Se la direttiva del Consiglio 2000/78/CE (1) debba essere interpretata nel senso che il divieto che essa contiene di ogni forma di discriminazione basata sull’età osta a che disposizioni di diritto nazionale mantengono in vigore un contratto collettivo di lavoro stipulato tra una compagnia aerea e l’organizzazione rappresentativa dei piloti di detta compagnia, in cui una disposizione prevede che questi ultimi possono presentare le loro dimissioni al più tardi quando raggiungono l’età di 60 anni, fermo restando che tale disposizione, che era già applicabile prima dell’entrata in vigore della direttiva del Consiglio e della legge danese che la recepisce, mira a garantire la sicurezza aerea presupponendo in generale, senza richiedere una valutazione in ciascun caso concreto, una diminuzione con l’età delle prestazioni dei piloti d’aereo, ma prevede anche che qualsiasi pilota può, su sua richiesta, ottenere il proseguimento del suo lavoro per un periodo di un anno rinnovabile mediante l’approvazione della richiesta da parte di un Comitato, costituito da rappresentanti del datore di lavoro e dei dipendenti


(1)  GU L 303, pag. 16.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/16


Impugnazione proposta il 24 giugno 2011 dalla United States Polo Association avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 13 aprile 2011, causa T-228/09, United States Polo Association/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Textiles CMG, SA

(Causa C-327/11 P)

2011/C 311/25

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: United States Polo Association (rappresentanti: avv.ti P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale 13 aprile 2011, causa T-228/09,

annullare la decisione della commissione di ricorso R 08861/2008-4

condannare l’UAMI alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente,

e condannare la Textiles CMG S.A. alle proprie spese, qualora intervenga nel procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente asserisce che la sentenza del Tribunale è viziata da erronea interpretazione ed errata applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) 20 dicembre 1993, n. 40/1994 [attuale art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009], sul marchio comunitario.

Basandosi su tale erronea interpretazione ed errata applicazione, il Tribunale ha a torto concluso che la commissione di ricorso aveva avuto ragione nel ritenere che vi fosse un rischio di confusione tra i marchi U.S. POLO ASSN. (domanda impugnata) e POLO-POLO (marchio anteriore).

Il Tribunale non ha effettuato una valutazione globale corretta e completa del rischio di confusione e non ha tenuto in sufficiente considerazione o ha applicato erroneamente i principi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea a tale riguardo.

I principali argomenti della ricorrente attinenti alle carenze del giudizio del Tribunale possono riassumersi come segue:

1)

Il Tribunale ha erroneamente applicato i principi stabiliti nella causa C-120/04, Medion, Racc. pag. I-8551, relativi all’eventuale posizione distintiva autonoma di un elemento in un segno composto, senza che tale elemento abbia tuttavia carattere dominante.

Il Tribunale ha in un primo momento — giustamente — negato che il termine «POLO» fosse dominante nel marchio più recente, ma ha poi — erroneamente — attribuito all’elemento «POLO» un’asserita funzione distintiva autonoma a causa del fatto che gli altri elementi, «U.S.» e «ASSN.», erano brevi iniziali ed abbreviazioni nonché a causa di una presunta mancanza di significato ed ha dedotto un insufficiente grado di carattere distintivo. Ciò dimostra un fraintendimento del requisito della funzione distintiva autonoma di un elemento in un segno composto.

Non si può in nessun caso ritenere che la decisione della causa Medion stabilisca una regola generale in base alla quale ogni elemento comune a due marchi che presenti un normale carattere distintivo sia da considerare come avente una posizione distintiva autonoma in un segno composto. Il Tribunale non ha considerato che, secondo la causa Medion, sussiste un rapporto di regola ed eccezione, ove il caso normale è quello in cui il consumatore medio percepisce un marchio nella sua globalità, con la possibilità che l’impressione generale possa essere dominata da una o più componenti del segno composto, e l’eccezione è costituita dal caso in cui, se un elemento non ha carattere dominante, esso può avere una posizione distintiva autonoma solo in casi eccezionali che vanno al di là del caso normale. Il Tribunale non ha fornito alcun motivo che suffragasse il fatto di essere in presenza di una siffatta eccezione.

2)

Il Tribunale ha attribuito un valore esclusivo e decisivo al fatto che i due segni in conflitto abbiano in comune l’elemento «POLO», omettendo di applicare correttamente i principi di valutazione globale del rischio di confusione, come emerge, in particolare, dalla causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191.

Esso non ha rispettato il principio in base al quale il pubblico percepisce il marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, ma — con riferimento al marchio anteriore — ha invece semplicemente preso una componente e l’ha paragonata con il marchio più recente.

In particolare, non ha pienamente considerato le circostanze del caso di specie, ignorando le differenze tra i segni in conflitto, in particolare la manifesta duplicazione dell’elemento «POLO» nel marchio anteriore. Il singolo elemento «POLO» non è dominante nel marchio anteriore «POLO-POLO», né ha una posizione distintiva autonoma nel segno composto e il Tribunale non ha del resto asserito una siffatta funzione nel caso in oggetto.

Inoltre, il marchio anteriore «POLO-POLO», considerato nella sua globalità, non ha alcun significato in nessuna lingua comunitaria. Pertanto, non può essere effettuato alcun confronto dal punto di vista concettuale.

3)

Il Tribunale non ha considerato il principio in base al quale solo nel caso in cui tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili la valutazione della somiglianza può essere effettuata sulla base di un solo elemento.

4)

L’argomentazione del Tribunale è contraddittoria ed incoerente ai seguenti punti:

Il Tribunale, da un lato, ha ritenuto che gli elementi «U.S.» e «ASSN.» non avessero un significato in quanto tali. Dall’altro lato, esso ha indicato che «U.S.» verrebbe percepito dal pubblico pertinente come riferito all’origine geografica. Inoltre, anche supponendo che taluni consumatori potrebbero non comprendere l’abbreviazione «ASSN.», i consumatori non avrebbero motivo di ignorarla o trascurarla, bensì — conformemente ai principi stabiliti nella causa MATRATZEN — la percepirebbero ancor più come un elemento distintivo.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) l'8 luglio 2011 — Alexandra Schulz/Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG

(Causa C-359/11)

2011/C 311/26

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Alexandra Schulz

Convenuta: Technische Werke Schussental GmbH und Co.KG

Questione pregiudiziale

Se l’art. 3, n. 3, in combinato disposto con l’allegato A, lett. b), e/o c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (1), debba essere interpretato nel senso che una disposizione legislativa nazionale concernente le revisioni dei prezzi contenute in contratti di fornitura di gas naturale conclusi con clienti civili che ricevono le forniture nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento (clienti soggetti a tariffa), soddisfa i requisiti attinenti al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nella medesima il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l’impresa di distribuzione del gas comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate.


(1)  GU L 176, pag. 57.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 20 luglio 2011 — Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG/Kreis Düren

(Causa C-386/11)

2011/C 311/27

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Piepenbrock Dienstleistungen GmbH & Co KG

Convenuto: Kreis Düren

Controinteressata: Stadt Düren

Questione pregiudiziale

Se per «appalto pubblico» nell’accezione dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), debba intendersi anche un contratto fra due enti pubblici territoriali tramite il quale uno di essi attribuisca all’altro una competenza strettamente delimitata a fronte di un rimborso spese, in particolare laddove la mansione attribuita non riguardi l’attività sovrana in quanto tale, bensì solo operazioni ausiliarie.


(1)  GU L 134, pag. 114.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica Ceca) il 22 luglio 2011 — CS AGRO Ronov s.r.o./Ministerstvo zemědělství

(Causa C-390/11)

2011/C 311/28

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: CS AGRO Ronov s.r.o.

Convenuto: Ministerstvo zemědělství

Questioni pregiudiziali

1)

Se, secondo una corretta interpretazione dell’art. 4 bis, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 320/2006 (1), introdotto dal regolamento (CE) del Consiglio n. 1261/2007, l’«impegno» di cessare le consegne di un determinato quantitativo di barbabietola da zucchero di quota all’impresa con la quale il coltivatore ha concluso un contratto di fornitura nel corso della campagna di commercializzazione precedente presupponga una dichiarazione unilaterale del coltivatore secondo cui esso non consegnerà barbabietole da zucchero nella campagna di commercializzazione 2008/2009, ovvero se tale impegno richieda la risoluzione scritta del rapporto contrattuale tra il coltivatore e l’impresa produttrice di zucchero relativamente alla fornitura di barbabietole da zucchero per detta campagna di commercializzazione;

2)

Se il fatto che una parte contraente si avvalga di una misura prevista da una disposizione direttamente vincolante di diritto dell’Unione possa avere come conseguenza l’inapplicabilità dell’obbligo incombente a tale parte contraente in forza di un valido contratto di diritto privato, qualora tale circostanza comporti la concessione all’altro contraente di fondi provenienti dal bilancio pubblico.


(1)  GU 2007 L 58, pag. 42.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 27 luglio 2011 — BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH/Finanzamt Lüdenscheid

(Causa C-395/11)

2011/C 311/29

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: BLV Wohn- und Gewerbebau GmbH

Convenuto: Finanzamt Lüdenscheid

Altra parte: Rolf & Co. OHG

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di lavori di costruzione nell’accezione di cui all’art. 2, n. 1, della decisione 2004/290/CE (1) comprenda, oltre ai servizi, anche le cessioni.

2)

Nel caso in cui l’autorizzazione relativa alla designazione del destinatario della prestazione quale debitore dell’imposta si estenda anche alle cessioni:

Se lo Stato membro autorizzato sia legittimato ad applicare l’autorizzazione solo parzialmente a determinati sottogruppi, quali singole tipologie di lavori di costruzione, e a prestazioni dirette a determinati destinatari.

3)

Nel caso in cui lo Stato membro sia legittimato a costituire sottogruppi: se quest’ultimo sia soggetto a limitazioni nel costituire gli stessi.

4)

Nel caso in cui lo Stato membro non sia legittimato a costituire sottogruppi in generale (v. supra questione n. 2) o a causa di limiti non rispettati (v. supra questione n. 3):

a)

quali conseguenze giuridiche comporti la costituzione illegittima di sottogruppi;

b)

se la costituzione illegittima di sottogruppi comporti la non applicabilità della norma di diritto nazionale solo a beneficio di singoli soggetti passivi o a tutti.


(1)  Decisione del Consiglio 30 marzo 2004, 2004/290/CE, che autorizza la Germania ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (GU L 94, pag. 59).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 28 luglio 2011 — Josef Egbringhoff/Stadtwerke Ahaus GmbH

(Causa C-400/11)

2011/C 311/30

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Josef Egbringhoff

Resistente: Stadtwerke Ahaus GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 3, n. 5, in combinato disposto con l’allegato A, lett. b) e/o c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE (1), debba essere interpretato nel senso che una disposizione normativa nazionale relativa a revisioni dei prezzi contenuti in contratti di fornitura di energia elettrica conclusi con clienti civili che ricevono le forniture nell’ambito dell’obbligo generale di approvvigionamento (clienti tariffari) soddisfi i requisiti attinenti al necessario grado di trasparenza, qualora, pur non figurando nella medesima il motivo, i requisiti e la portata di una revisione dei prezzi, sia tuttavia assicurato che l’impresa fornitrice di energia elettrica comunichi anticipatamente ai suoi clienti, con un ragionevole preavviso, ogni aumento di prezzo, e questi ultimi siano liberi di recedere dal contratto in caso di rifiuto delle nuove condizioni loro notificate.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smaltimento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 28 luglio 2011 — Blanka Soukupová/Ministerstvo zemědělství

(Causa C-401/11)

2011/C 311/31

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: Blanka Soukupová

Resistente: Ministerstvo zemědělství

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «età normale di pensionamento» al momento della cessione di un’azienda agricola ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (1) possa essere interpretata come «l’età necessaria per la nascita del diritto alla pensione di vecchiaia» in capo ad un determinato richiedente ai sensi della normativa nazionale.

2)

Qualora la prima questione sia risolta in senso positivo, se sia conforme al diritto e ai principi generali del diritto dell’Unione europea che l’«età normale di pensionamento» al momento della cessione di un’azienda agricola sia determinata per i singoli richiedenti in modo diverso secondo il loro sesso e il numero di figli allevati.

3)

Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, di quali criteri il giudice nazionale debba tener conto nell’interpretare la nozione di «età normale di pensionamento» al momento della cessione di un’azienda agricola ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.


(1)  GU L 160, pag. 80.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/19


Impugnazione proposta il 28 luglio 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011, causa T-1/08, Buczek Automotive/Commissione

(Causa C-405/11 P)

2011/C 311/32

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, T. Maxian Rusche, agenti)

Altra parte nel procedimento: Buczek Automotive Sp. z o.o., Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale 17 maggio 2011 nella causa T-1/08, Buczek Automotive Sp. z o.o./Commissione nella parte in cui annulla la decisione impugnata;

pronunciare una sentenza definitiva sulle questioni oggetto dell’attuale impugnazione;

rinviare la decisione al Tribunale per un nuovo esame relativamente ai restanti addebiti sollevati in primo grado;

riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ha sollevato nell’impugnazione due addebiti, segnatamente la violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, nonché la violazione dell’art. 107, n. 1, TFUE, in combinato disposto con l’art. 296 TFUE ed il protocollo n. 8 dell’Atto di adesione 2004 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (1) (in prosieguo: il «Protocollo n. 8»).

In primo luogo, il Tribunale ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE per aver effettuato la valutazione del criterio del creditore privato applicato dalla Commissione servendosi di uno standard normativo non corretto. In effetti il Tribunale ha dichiarato che la Commissione era stata obbligata ad effettuare calcoli supplementari dei vantaggi derivanti da diversi metodi di esecuzione e che avrebbe avuto l’obbligo di comparare la durata dei vari procedimenti di esecuzione diretti al recupero dei crediti pubblici. La Commissione ha fatto valere di non essere obbligata ad effettuare calcoli dettagliati, ma solo a tener conto degli elementi che un creditore privato avrebbe preso in considerazione adottando la sua decisione.

Inoltre il Tribunale ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE, per aver posto a torto a carico della Commissione l’onere della prova, cioè per aver imposto alla Commissione l’obbligo di produrre ulteriore materiale probatorio, in particolare quanto alla durata dei diversi procedimenti o al raffronto quantitativo delle incidenze delle diverse modalità o fasi di un’esecuzione efficace dei crediti, ciò al fine di respingere l’argomento sulla condotta di un creditore privato.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato l’art. 107, n. 1, TFUE in combinato disposto con l’art. 296 TFUE ed il Protocollo n. 8, per aver erroneamente constatato che la Commissione non ha soddisfatto l’obbligo di indicare le condizioni alle quali l’aiuto avrebbe inciso sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e falsato o minacciato di falsare potenzialmente la concorrenza. Il Tribunale non ha affatto preso in considerazione che occorre dichiarare che l’aiuto controverso falsa la concorrenza o minaccia di falsarla, in forza del diritto primario, segnatamente il Protocollo n. 8, costituente il fondamento giuridico della decisione, ragion per cui una giustificazione supplementare delle condizioni relative agli scambi commerciali ed alla concorrenza nella decisione sarebbe stata superflua.


(1)  Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione europea — Protocollo n. 8 sulla ristrutturazione dell’industria siderurgica polacca (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 948).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/20


Impugnazione proposta il 29 luglio 2011 dall’Atlas Transport GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 maggio 2011, causa T-145/08, Atlas Transport GmbH/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli); altra parte nel procedimento: Atlas Air Inc.

(Causa C-406/11 P)

2011/C 311/33

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Atlas Transport GmbH (rappresentante: avv. K. Schmidt-Hern)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e Atlas Air Inc.

Conclusioni della ricorrente

Annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea 16 maggio 2011, causa T-145/08;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 24 gennaio 2008 (procedimento R 1023/2007-1);

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata l’UAMI e il Tribunale avrebbero violato l’art. 59, terza frase, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, che disciplina l’obbligo di motivazione di un ricorso. Con tale decisione, l’UAMI e il Tribunale avrebbero inoltre violato l’art. 60 del regolamento n. 40/94 in combinato disposto con la regola 20, n. 7, del regolamento n. 2868/95, nonché principi di diritto riconosciuti negli Stati membri. Il procedimento dinanzi all’UAMI avrebbe dovuto essere obbligatoriamente sospeso, di modo che il termine per il ricorso non sarebbe scaduto.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Münster (Germania) il 1o agosto 2011 — Procedimento penale a carico di Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

(Causa C-408/11)

2011/C 311/34

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Münster

Imputato nella causa principale

Thomas Karl-Heinz Kerkhoff

Staatsanwaltschaft Münster

Questione pregiudiziale

Se l’art. 11, n. 4, della direttiva 2006/126/CE (1) debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro è autorizzato a non riconoscere per lungo tempo una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro anche nel caso di un precedente ritiro della medesima nel territorio del primo Stato, senza che fosse stato imposto un periodo distinto di divieto di richiedere una nuova abilitazione alla guida o senza che nel frattempo sia scaduto un periodo di divieto.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 dicembre 2006, 2006/126/CE, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403, pag. 18).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/21


Impugnazione proposta il 10 agosto 2011 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale 8 giugno 2011, causa T-86/11, Bamba/Consiglio

(Causa C-417/11 P)

2011/C 311/35

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop, B. Driessen e E. Dumitriu-Segnana, agenti)

Altre parti nel procedimento: Nadiany Bamba, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza pronunciata l’8 giugno 2011 dal Tribunale (Quinta Sezione ampliata) nella causa T-86/11, Bamba/Consiglio;

pronunciarsi in via definitiva sulle questioni oggetto della presente impugnazione e respingere il ricorso della sig.ra Nadiany Bamba in quanto infondato; e

condannare la sig.ra Nadiany Bamba alle spese sostenute dal Consiglio in primo grado nonché nell'ambito della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Consiglio invoca due motivi a sostegno della sua impugnazione.

In via principale il ricorrente afferma che la motivazione fornita negli atti contestati corrisponde ai requisiti di cui all'art. 296 TFUE e, pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto stabilendo che gli atti contestati sono viziati da insufficienza di motivazione. Il Consiglio avrebbe infatti fornito, nei «considerando» degli atti contestati, una descrizione dettagliata della situazione di particolare gravità in Costa d'Avorio, che giustificherebbe le misure assunte nei confronti di talune persone ed entità. Inoltre, il Consiglio avrebbe chiaramente precisato le ragioni per le quali ritiene che la sig.ra Nadiany Bamba debba essere oggetto delle misure restrittive in questione.

In subordine, il Consiglio deduce che il Tribunale è incorso in un errore di diritto per aver ignorato, nell'ambito della sua valutazione dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, il contesto ben noto alla sig.ra Nadiany Bamba, nel quale sono intervenuti gli atti contestati.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Městský soud v Praze (Repubblica ceca) il 10 agosto 2011 — Česká spořitelna, a. s./Gerald Feichter

(Causa C-419/11)

2011/C 311/36

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Městský soud v Praze

Parti

Ricorrente: Česká spořitelna, a. s.

Convenuto: Gerald Feichter

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di materia relativa a contratti conclusi da un consumatore per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, contenuta nell’art. 15, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001 (1), possa essere interpretata nel senso che essa comprende anche diritti derivanti da una cambiale emessa in forma incompleta fatti valere dal prenditore contro l’avallante dell’emittente.

2)

Indipendentemente dal fatto che la risposta alla prima questione sia affermativa o negativa, se la nozione di materia contrattuale contenuta nell’art. 5, punto 1), lett. a), del regolamento (CE) del Consiglio n. 44/2001, possa essere interpretata nel senso che, tenendo conto esclusivamente del contenuto del documento in quanto tale, essa comprende anche i diritti derivanti da una cambiale emessa in forma incompleta fatti valere dal prenditore contro l’avallante dell’emittente.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; GU L 12, pag. 1.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/21


Impugnazione proposta il 10 agosto 2011 dal Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 23 maggio 2011, nella causa T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione

(Causa C-422/11 P)

2011/C 311/37

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (rappresentanti: D. Dziedzic-Chojnacka, D. Pawłowska)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare l’ordinanza e rinviare la causa al Tribunale dell’Unione europea per un nuovo esame;

condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Presupposto per il rigetto del ricorso era il rapporto di lavoro che legava gli avvocati rappresentanti il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche) all’Ufficio stesso, rapporto che, ad avviso del Tribunale, esclude la possibilità di rappresentanza da parte loro della parte ricorrente dinanzi al Tribunale. Il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej fa valere i seguenti addebiti:

In primo luogo, l’addebito di violazione dell’art. 19, terzo e quarto comma, in combinato disposto con l’art. 53, primo comma dello Statuto nonché in combinato disposto con l’art. 254, sesto comma, TFUE e l’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale (in prosieguo: il «Regolamento»), per averlo interpretato erroneamente e considerato che tale disposizione non riguarda gli avvocati assunti sulla base di un contratto di lavoro concluso con la parte nel procedimento dinanzi al Tribunale.

In secondo luogo, violazione dell’art. 67, n. 1, TFUE in combinato disposto con l’art. 113 del regolamento, per non aver osservato il diverso sistema giuridico e la diversa tradizione normativa di uno Stato membro ed aver rigettato il ricorso partendo dal presupposto che avvocati i quali si trovano in un rapporto di lavoro sono caratterizzati da un minor grado di indipendenza rispetto a quello di cui fruisce un avvocato esercente la sua attività nell’ambito di uno studio indipendente dal cliente.

In terzo luogo, l’addebito di violazione dell’art. 5, nn. 1 e 2, del Trattato sull’Unione europea («TUE») in combinato disposto con l’art. 4, n. 1, TUE nonché con l’art. 113 del Regolamento, per aver considerato che le disposizioni dei Trattati permettono una differenziazione, quanto alla portata dei diritti degli avvocati in materia di rappresentanza dinanzi al Tribunale, in una situazione in cui il diritto di uno Stato membro non prevede una differenziazione siffatta, mentre competenze in materia non sono state attribuite all’Unione nei Trattati.

In quarto luogo, l’addebito di violazione dell’art. 5, n. 4, TUE in combinato disposto con l’art. 113 del Regolamento, per aver ritenuto che il diniego ad avvocati trovantisi in un rapporto di lavoro il diritto alla rappresentanza di una parte del procedimento dinanzi al Tribunale sia necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati.

In quinto luogo, violazione della procedura per insufficienza di motivazione dell’ordinanza impugnata.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/22


Impugnazione proposta l’11 agosto 2011 dalla Repubblica di Polonia avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) 23 maggio 2011, nella causa T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commissione

(Causa C-423/11 P)

2011/C 311/38

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Conclusioni della ricorrente

Annullamento integrale dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea 23 maggio 2011 nella causa T-226/10.

Motivi e principali argomenti

Presupposto per il rigetto del ricorso era il rapporto di lavoro che legava gli avvocati rappresentanti il Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Presidente dell’Ufficio delle comunicazioni elettroniche) all’Ufficio stesso, rapporto che, ad avviso del Tribunale, esclude la possibilità di rappresentanza da parte loro della parte ricorrente dinanzi al Tribunale medesimo. Il governo della Repubblica di Polonia fa valere contro l’ordinanza impugnata i seguenti addebiti:

 

In primo luogo l’addebito di violazione dell’art. 19, terzo e quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia, a causa della sua interpretazione erronea. Le disposizioni del diritto dell’Unione europea non armonizzano le forme ammissibili della prestazione di servizi legali. Anche l’art. 19 dello Statuto non introduce restrizioni in materia, limitandosi ad un rinvio alle disposizioni nazionali. Ad avviso della Repubblica di Polonia, l’art. 19 dello Statuto non offre alcun fondamento, al fine di privare, in maniera generalizzata ed arbitraria, avvocati, che prestano assistenza legale in base ad un rapporto di lavoro, del diritto alla rappresentanza delle parti dinanzi alla Corte di giustizia, poiché la normativa polacca garantisce pienamente la loro indipendenza.

 

In secondo luogo, l’addebito di violazione del principio di proporzionalità formulato all’art. 5, n. 4, TUE. Secondo la Repubblica di Polonia l’esclusione della possibilità di rappresentanza ad opera di un avvocato legato alla parte stessa da un rapporto di lavoro va oltre quanto necessario al fine di garantire la prestazione di un servizio legale da parte di un giurista indipendente. Sussistono misure materiali e formali meno restrittive che possono condurre al conseguimento dello stesso obiettivo, in particolare le normative nazionali riferentesi ai principi dell’esercizio di una professione e dell’etica professionale.

 

In terzo luogo, l’addebito di violazione della procedura in assenza di una motivazione appropriata. Ad avviso del governo della Repubblica di Polonia, il Tribunale non ha motivato a sufficienza l’ordinanza nella causa T-226/10, in particolare non ha esaminato le specificità del rapporto giuridico che lega gli avvocati al Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) l’11 agosto 2011 — Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-424/11)

2011/C 311/39

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrenti: Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, National Association of Pension Funds Ltd, Ford Pension Fund Trustees Ltd, Ford Salaried Pension Fund Trustees Ltd, Ford Pension Scheme for Senior Staff Trustee Ltd

Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’espressione «fondi comuni d’investimento» di cui all’art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA (1) ed all’art. 135, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112 (2) sia idonea ad includere: i) un regime pensionistico professionale istituito da un datore di lavoro allo scopo di fornire prestazioni previdenziali ai dipendenti e/o ii) un fondo comune d’investimento in cui gli attivi di tali regimi pensionistici vengono gestiti in comune per essere investiti, qualora i regimi pensionistici in questione abbiano le seguenti caratteristiche:

a)

le prestazioni previdenziali spettanti all’aderente sono definite in anticipo dagli atti costitutivi del regime facendo riferimento ad una formula basata sull’anzianità di servizio dell’aderente e sul suo stipendio, e non al valore degli attivi del regime;

b)

il datore di lavoro è obbligato a versare contributi al regime;

c)

solo i dipendenti del datore di lavoro possono partecipare al regime e ottenere a tale titolo prestazioni previdenziali (un partecipante al regime è qui indicato col termine «aderente»);

d)

un dipendente è libero di decidere se essere o meno un aderente;

e)

un dipendente aderente è normalmente obbligato a versare contributi al regime corrispondenti ad una percentuale del suo stipendio;

f)

i contributi del datore di lavoro e degli aderenti sono raccolti dal gestore del regime ed investiti (generalmente in titoli) per formare un fondo diretto a finanziare le prestazioni erogate dal regime agli aderenti;

g)

se gli attivi del regime sono più elevati di quanto necessario per finanziare le prestazioni erogate dal medesimo, il gestore del regime e/o il datore di lavoro, in conformità con i termini del regime e con le disposizioni di diritto nazionale pertinenti, possono adottare una delle seguenti misure: i) ridurre i contributi versati dal datore di lavoro al regime; ii) trasferire l’intera eccedenza, o una sua parte, al datore di lavoro; iii) incrementare le prestazioni previdenziali per gli aderenti al regime;

h)

se gli attivi del regime sono insufficienti a finanziare le prestazioni erogate dal medesimo, il datore di lavoro è normalmente tenuto a coprire il deficit e, qualora non lo faccia o non sia in grado di farlo, vengono ridotte le prestazioni percepite dagli aderenti;

i)

il regime consente agli aderenti di versare contributi aggiuntivi volontari che non sono trattenuti dal regime ma che vengono trasferiti a terzi per essere investiti e per ottenere prestazioni aggiuntive in base all’andamento degli investimenti effettuati (tali operazioni non sono soggette ad IVA);

j)

gli aderenti hanno diritto di trasferire i capitali accumulati nel regime (calcolati con riferimento al valore attuariale di tali capitali al momento del trasferimento) ad altri regimi pensionistici;

k)

i contributi del datore di lavoro e degli aderenti al regime non vengono considerati, ai fini dell’imposta sul reddito applicata dagli Stati membri, come reddito degli aderenti;

l)

le prestazioni previdenziali erogate dal regime agli aderenti sono considerate, ai fini dell’imposta sul reddito applicata dagli Stati membri, come reddito degli aderenti; e

m)

i costi di gestione del regime sono sopportati dal datore di lavoro, e non dagli aderenti al regime.

2)

Se, alla luce, in primo luogo, dell’obiettivo dell’esenzione prevista dall’art. 13 B, lett. d), n. 6, della sesta direttiva IVA e dall’art. 135, n. 1, lett. g), della direttiva 2006/112, in secondo luogo, del principio di neutralità fiscale e, in terzo luogo, delle circostanze elencate nella questione 1) supra:

a)

uno Stato membro sia legittimato a definire, nella normativa nazionale, i fondi che rientrano nella nozione di «fondi comuni d’investimento» in maniera da escludervi i fondi aventi le caratteristiche indicate alla questione 1) supra e di includervi invece gli organismi d’investimento collettivo quali definiti dalla direttiva 85/611, come modificata;

b)

siano pertinenti, e in quale misura, al fine di determinare se un fondo del tipo descritto nella questione 1) supra debba essere qualificato dalla normativa di uno Stato membro come «fondo comune d’investimento»:

i)

le caratteristiche del fondo [elencate nella questione 1) supra];

ii)

il livello di somiglianza ed il rapporto di concorrenza tra il fondo ed altri strumenti di investimento già qualificati dallo Stato membro come «fondi comuni d’investimento».

3)

Nell’ipotesi in cui, in risposta alla questione 2), lett. b), punto ii) supra, risulti pertinente determinare il «livello di somiglianza ed il rapporto di concorrenza» tra il fondo ed altri strumenti di investimento già qualificati dallo Stato membro come «fondi comuni d’investimento», se sia necessario considerare la questione dell’esistenza e della portata del rapporto di concorrenza tra il fondo di cui trattasi e gli altri suddetti strumenti di investimento come distinta rispetto alla questione della loro somiglianza.


(1)  Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).

(2)  Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom il 12 agosto 2011 — Mark Alemo-Herron e altri/Parkwood Leisure Ltd

(Causa C-426/11)

2011/C 311/40

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom

Parti

Ricorrenti: Mark Alemo-Herron Sandra Tipping, Christopher Anderson, Stacey Aris, Audrey Beckford, Lee Bennett, Delroy Carby, Vishnu Chetty, Deborah Cimitan, Victoria Clifton, Claudette Cummings, David Curtis, Stephen Flin, Patience Ijelekhai, Rosemarie Lee, Roxanne Lee, Vivian Ling, Michelle Nicholas, Lansdail Nugent, Anne O'Connor, Shirley Page, Alan Peel, Mathew Pennington, Laura Steward

Convenuta: Parkwood Leisure Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se, come nel caso di specie, un lavoratore vanta il diritto contrattuale nei confronti del cedente di usufruire di condizioni all’occorrenza negoziate e concordate da terzi organismi di contrattazione collettiva e tale diritto è considerato dalla legislazione nazionale dinamico — e non statico — tra il lavoratore e l’imprenditore cedente, l’art. 3 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE (1), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16), letto congiuntamente alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 9 marzo 2006, causa C-499/04, Werhof/Freeway Traffic Systems GmbH & Co KG (Racc. pag. I-2397),

a)

richieda che tale diritto sia protetto e applicabile nei confronti del cessionario in caso di un trasferimento cui si applica la direttiva; oppure

b)

autorizzi i giudici nazionali a ritenere che tale diritto sia protetto e applicabile nei confronti del cessionario in caso di un trasferimento cui si applica la direttiva; oppure

c)

osti a che i giudici nazionali considerino tale diritto protetto e applicabile nei confronti del cessionario in caso di un trasferimento cui si applica la direttiva.

2)

Se, qualora uno Stato membro abbia rispettato i propri obblighi di soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 3 della direttiva 2001/23, ma sorga la questione se le misure di attuazione debbano essere interpretate nel senso di andare oltre quei requisiti in maniera favorevole ai lavoratori tutelati, attribuendo diritti contrattuali dinamici nei confronti del cessionario, i giudici di quello Stato membro siano liberi di applicare il diritto nazionale all’interpretazione della legislazione di attuazione, sempreché tale interpretazione non sia contraria al diritto dell’UE ovvero se ed eventualmente quale altro approccio debba essere adottato riguardo all’interpretazione.

3)

Se, nel caso di specie, posto che l’imprenditore non ha affermato che riconoscere ai lavoratori diritti di carattere dinamico in base al diritto nazionale relativamente alle condizioni concordate a livello di accordo collettivo, comporterebbe la violazione dei diritti di quell’imprenditore ai sensi dell’art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il giudice nazionale sia libero di applicare l’interpretazione dei TUPE fatta valere dai lavoratori.


(1)  Direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82, pag. 16).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland (Irlanda) il 16 agosto 2011 — Margaret Kenny e altri/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

(Causa C-427/11)

2011/C 311/41

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Ireland

Parti

Ricorrenti: Margaret Kenny, Patricia Quinn, Nuala Condon, Eileen Norton, Ursula Ennis, Loretta Barrett, Joan Healy, Kathleen Coyne, Sharon Fitzpatrick, Breda Fitzpatrick, Sandra Hennelly, Marian Troy, Antoinette Fitzpatrick, Helena Gatley

Convenuti: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Minister for Finance, Commissioner of An Garda Síochána

Questioni pregiudiziali

1)

Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, in violazione dell’art. 141 (ora art. 157 TFUE) e della direttiva del Consiglio 75/117/CEE (1), al fine di accertare se essa sia oggettivamente giustificata, il datore di lavoro debba fornire:

a)

la giustificazione dell’impiego dei colleghi presi come termine di paragone sui posti occupati da questi ultimi;

b)

la giustificazione del pagamento di una retribuzione maggiore ai colleghi presi come termine di paragone, ovvero

c)

la giustificazione del pagamento di una retribuzione inferiore ai ricorrenti.

2)

Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, al fine di accertare se essa sia oggettivamente giustificata, il datore di lavoro debba fornire una giustificazione per quanto riguarda:

a)

i posti specifici occupati dai colleghi presi come termine di paragone dai ricorrenti e/o

b)

la totalità dei posti occupati dai colleghi.

3)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 2 b), se si possa considerare sussistente un’oggettiva giustificazione anche se quest’ultima non si applica ai colleghi scelti come termini di paragone.

4)

Se la Labour Court abbia commesso un errore, alla luce del diritto comunitario, nell’accettare che si prenda in considerazione «l’interesse a mantenere buone relazioni sindacali» al fine di determinare se il datore di lavoro possa obiettivamente giustificare una differenza nella retribuzione.

5)

Se, in circostanze nelle quali sussista, prima facie, una discriminazione indiretta basata sul sesso relativamente alla retribuzione, possa essere accertata la sussistenza di un’oggettiva giustificazione in riferimento agli interessi attinenti alle relazioni sindacali di uno dei convenuti e se siffatti interessi siano rilevanti ai fini dell’analisi dell’oggettiva giustificazione.


(1)  Direttiva del Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU L 45, pag. 19).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) il 16 agosto 2011 — Purely Creative Ltd e a./Office of Fair Trading

(Causa C-428/11)

2011/C 311/42

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parti

Ricorrenti: Purely Creative Ltd Strike Lucky Games Ltd, Winners Club Ltd, McIntyre & Dodd Marketing Ltd, Dodd Marketing Ltd, Adrian Williams, Wendy Ruck, Catherine Cummings, Peter Henry

Convenuto: Office of Fair Trading

Questioni pregiudiziali

1)

Se la pratica vietata stabilita nel punto 31 dell’allegato I della direttiva 2005/29/CE (1) precluda ai professionisti di informare i consumatori di avere vinto un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti il consumatore è invitato a sostenere un costo, anche se di entità minima, in relazione alla richiesta del premio o altra vincita equivalente.

2)

Se, nel caso in cui il professionista offra al consumatore diversi metodi per reclamare il premio o altra vincita equivalente, il punto 31 dell’allegato I sia violato quando il compimento di qualsiasi azione concernente uno qualunque dei metodi di richiesta è subordinato al sostenimento di un costo per il consumatore, ivi compreso un costo di entità minima.

3)

In caso di assenza di violazione del punto 31 dell’allegato I, quando il metodo di richiesta comporta per il consumatore soltanto costi di entità minima, in che modo il giudice nazionale debba determinare se tali costi sono di entità minima. In particolare, se tali costi debbano essere integralmente necessari:

a)

al fine di consentire al promotore di identificare il consumatore come il vincitore del premio, e/o

b)

al consumatore per prendere possesso del premio, e/o

c)

al consumatore per godere dell’esperienza descritta come premio.

4)

Se l’uso dell’espressione «falsa impressione» al punto 31 imponga una condizione supplementare rispetto al requisito del versamento di denaro o del sostenimento di costi da parte del consumatore per reclamare il premio, affinché il giudice nazionale concluda che le disposizioni del punto 31 sono state violate.

5)

In caso affermativo, in che modo il giudice nazionale debba determinare se tale «falsa impressione» sia stata data. In particolare, se, nel decidere se sia stata data una «falsa impressione», il giudice nazionale sia tenuto a considerare il valore relativo del premio rispetto al costo sostenuto per reclamarlo. In caso affermativo, se tale «valore relativo» debba essere valutato con riferimento:

a)

al costo unitario a carico del promotore per acquisire il premio; oppure

b)

al costo unitario a carico del promotore per fornire il premio al consumatore; oppure

c)

al valore che il consumatore può attribuire al premio sulla base di una stima del «valore di mercato» di un articolo equivalente acquistabile.


(1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 maggio 2005, 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149, pag. 22).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/26


Ricorso proposto il 18 agosto 2011 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-431/11)

2011/C 311/43

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, T. de la Mare, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la decisione del Consiglio 6 giugno 2011 (1) relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE;

limitare nel tempo gli effetti di tale pronuncia fino a quando il Consiglio non adotti, sulla base dell’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, una nuova decisione relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE) in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno Unito chiede l’annullamento, ai sensi dell’art. 264 TFUE, della decisione del Consiglio 6 giugno 2011, 2011/407/UE, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE (in prosieguo: la «Decisione»).

Il Regno Unito chiede che la Corte voglia:

a)

annullare la Decisione;

b)

decidere, in seguito all’annullamento della Decisione, che le sue disposizioni continuino ad applicarsi finché il Consiglio non adotti una decisione legittima, sulla base dell’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE; e

c)

condannare il Consiglio alle spese.

La Decisione, adottata sul fondamento normativo dell’art. 48 TFUE, determinò la posizione dell’Unione Europea da adottare in sede di negoziati del Comitato misto SEE rispetto alla modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE.

Il Regno Unito afferma che il Consiglio è incorso in errore nell’adottare la Decisione assumendo quale fondamento normativo l’art. 48 TFUE. Il Consiglio avrebbe piuttosto dovuto basare tale decisione sull’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, il quale costituisce il fondamento pertinente per l’adozione di una posizione comune in vista della conclusione di accordi internazionali aventi per effetto l’estensione nell’Unione europea dei diritti in materia di previdenza sociale a cittadini di paesi terzi. L’art. 48 TFUE contempla una competenza legislativa soltanto relativamente ai lavoratori dell’Unione e ai lavoratori autonomi. L’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE, stando al suo tenore letterale, prevede il potere di conferire diritti in capo ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti all’interno dell’Unione europea.

Ai sensi del protocollo 21, le misure adottate sulla base dell’insieme dei fondamenti normativi di cui al Titolo V — ivi incluso l’art. 79, n. 2, lett. b), TFUE — si applicano al Regno Unito solo qualora esso scelga di aderire a tali misure.

La domanda di annullamento della Decisione si fonda, di conseguenza, sul fatto che la sua adozione sarebbe basata su un fondamento normativo erroneo, con la conseguenza, per il Regno Unito, che esso è stato privato dei suoi diritti nell’ambito del protocollo 21.


(1)  Decisione del Consiglio 6 giugno 2011, 2011/407/UE, relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell’allegato VI (Sicurezza sociale) e del protocollo 37 dell’accordo SEE (GU L 182, pag. 12)


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, (Chancery Division) (Regno Unito) il 26 agosto 2011 — Novartis AG/Actavis UK Ltd

(Causa C-442/11)

2011/C 311/44

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice, (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenuta: Actavis UK Ltd

Questioni pregiudiziali

Se, qualora sia stato rilasciato un certificato protettivo complementare per un prodotto quale definito dal regolamento (CE) n. 469/2009 (1) per un principio attivo, i diritti conferiti da tale certificato ai sensi dell'art. 5 del regolamento con riferimento all'oggetto, quale definito nell'art. 4 del regolamento, si considerino violati:

i)

da un medicinale contenente tale principio attivo (nel caso di specie il valsartan) in combinazione con uno o più altri principi attivi (nel caso di specie l'idroclorotiazide); o

ii)

solo da un medicinale contenente tale principio attivo (nel caso di specie il valsartan) quale unico principio attivo


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 maggio 2009, n. 469, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/27


Ricorso proposto il 30 agosto 2011 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-196/06, Edison/Commissione

(Causa C-446/11 P)

2011/C 311/45

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci e V. Bottka, agenti)

Altra parte nel procedimento: Edison SpA

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 16 giugno 2011, notificata alla Commissione il 20 giugno 2011;

rinviare la causa dinanzi al Tribunale per un nuovo esame;

riservare la decisione sulle spese nei due gradi di giudizio;

ove la Corte ritenesse di poter giudicare nel merito, respingere il ricorso presentato in primo grado e condannare la Edison SpA alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente adduce quattro motivi.

i)

Il Tribunale avrebbe violato l’art. 253 CE, in combinazione con l’art. 81 CE, per aver erroneamente determinato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione riguardo all’imputazione di un’infrazione all’art. 81 CE alla società che detiene il 100 % del capitale della società che partecipa direttamente all’infrazione, imputazione che si fonda su una presunzione che deve essere adeguatamente confutata. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto e delle norme giuridiche che disciplinano la materia, segnatamente dell’onere della prova che incombe alla ricorrente. Ha erroneamente imposto alla Commissione un obbligo di motivazione a fronte di argomenti «non privi di significato», senza richiedere, come avrebbe dovuto, che tali argomenti fossero idonei a confutare la presunzione di responsabilità della società controllante.

ii)

In subordine, il Tribunale avrebbe violato gli artt. 230 e 253 CE in quanto è giunto alla conclusione che la decisione comporta una motivazione insufficiente. Per un verso, avrebbe commesso errori di diritto nella lettura della decisione impugnata, tralasciando di esaminare taluni passaggi pertinenti. Per altro verso, avrebbe confuso questioni di motivazione e questioni di merito nel rifiutare di tener conto di spiegazioni fornite nella decisione impugnata, vuoi giudicando che la Commissione avesse violato i diritti di difesa della ricorrente, vuoi ritenendo che tali spiegazioni non fossero convincenti.

iii)

Il Tribunale avrebbe violato gli artt. 230 e 253 CE in combinazione con i principi del diritto dell’Unione relativi al diritto di difesa e al contraddittorio davanti ai giudici dell’Unione. Avrebbe, infatti, ritenuto a torto che la Commissione non potesse avvalersi di argomenti non menzionati nella comunicazione degli addebiti o non ripresi nella decisione per ribattere agli argomenti della ricorrente volti a confutare la presunzione di responsabilità della controllante. Ciò varrebbe in particolare quando, come sarebbe nella specie, si tratta di documenti invocati dalla ricorrente, o di cui essa era a conoscenza e non poteva ignorare il rischio che la Commissione li prendesse in considerazione come prove a suo carico, o quando poteva ragionevolmente dedurre dai documenti in causa le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.

iv)

Il Tribunale avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 230, 231 e 253 CE, ritenendo a torto di dover annullare la decisione impugnata per insufficienza di motivazione anche se la soluzione in essa adottata risultava corretta nel merito


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/28


Ricorso proposto il 31 agosto 2011 dalla Caffaro Srl in amministrazione straordinaria (anciennement Caffaro Srl) avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-192/06, Caffaro/Commissione

(Causa C-447/11 P)

2011/C 311/46

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Caffaro Srl in amministrazione straordinaria (anciennement Caffaro Srl) (rappresentanti: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza e, per l’effetto, dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nella parte in cui ha comminato alla Caffaro S.r.l. in solido con la SNIA S.p.A. un’ammenda pari a 1 078 milioni di euro o, in alternativa,

annullare la sentenza e, conseguentemente, la decisione per le parti relative a quei motivi del presente atto di impugnazione che codesta Corte riterrà fondati e meritevoli di accoglimento;

in via subordinata, rideterminare, riconducendola a un valore simbolico o attraverso la sua sostanziale riduzione, l’ammenda irrogata alla ricorrente, tenendo conto dei motivi di diritto e delle circostanze di fatto richiamati con il presente atto;

in via di ulteriore subordine, rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio informato alle indicazioni e ai criteri che la Corte vorrà precisare nel presente procedimento di impugnazione;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la Caffaro denuncia la violazione dell’art. 101 TFUE, dell’art. 23, par. 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003 (1) e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende (2), l’erronea qualificazione giuridica, lo snaturamento dei fatti e di alcune prove, la violazione dell’obbligo di motivazione nonché la carenza e la contraddittorietà della motivazione nella parte della sentenza in cui il Tribunale ha omesso di considerare rilevanti lo stato di dipendenza economica della Caffaro nel mercato di riferimento e il danno subito da quest’ultima proprio in conseguenza del cartello.

Con il secondo motivo, la Caffaro censura la violazione da parte del Tribunale del principio di parità di trattamento, nonché la violazione dell’art. 23, par. 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003 e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende, con riguardo all’anno di riferimento preso in considerazione dalla Commissione nella decisione nell’ambito del c.d. trattamento differenziato. In particolare, la censura riguarda l’adozione per tutti i partecipanti all’asserita infrazione (tranne che per la Caffaro) delle quote di mercato relative all’anno 1999.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’errore del Tribunale circa l’asserita ininfluenza, sulla durata ascritta alla Caffaro, della mancata partecipazione della ricorrente ai contatti illeciti del 26 novembre 1998. In particolare, la Caffaro denuncia la violazione dell’art. 23, par. 2 e 3, del regolamento (CE) 1/2003 e degli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende con riguardo alla durata, la carenza di motivazione, l’errata valutazione dei fatti e la violazione dell’obbligo di motivazione.

Con il quarto motivo, che riguarda l’intervenuta prescrizione e la tardività dell’azione della Commissione nei confronti della ricorrente, la Caffaro denuncia l’errata applicazione dell’art. 25 del regolamento (CE) 1/2003, lo snaturamento e l’erronea qualificazione giuridica dei fatti, lo sviamento di potere, la violazione dei principi generali di diritto dell’UE, la lesione dei propri diritti di difesa nonché il difetto di motivazione della sentenza. In particolare, la Caffaro contesta al Tribunale di non aver considerato l’inerzia della Commissione per un anno, dopo l’atto interruttivo della prescrizione, prima di inviare alla ricorrente una richiesta di informazioni, senza alcuna ragione istruttoria e senza alcuna motivazione espressa.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente contesta la carenza di motivazione e l’erronea valutazione contenuta nella sentenza delle circostanze attenuanti addotte dalla Caffaro dinanzi alla Commissione. La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia commesso anche una violazione delle norme di procedura e abbia valutato erroneamente a suo danno alcuni elementi probatori.


(1)  GU L 1, pag. 1.

(2)  GU 1998, C 9, pag. 3.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/29


Ricorso proposto il 31 agosto 2011 dalla SNIA SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-194/06, SNIA/Commissione

(Causa C-448/11 P)

2011/C 311/47

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: SNIA SpA (rappresentanti: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia e E. Gambaro, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza che ha respinto il ricorso presentato dalla SNIA S.p.A. e, per l’effetto, dichiarare la nullità della decisione della Commissione del 3 maggio 2006, C(2006) 1766 def., nella parte in cui ricomprende la SNIA S.p.A. tra le destinatarie infliggendole, in solido con la Caffaro S.r.l., un'ammenda pari a 1,078 milioni di euro;

in via subordinata, rimettere gli atti al Tribunale per un nuovo giudizio informato alle indicazioni e ai criteri che la Corte vorrà precisare nel presente procedimento di impugnazione;

in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, SNIA denuncia l’errore di diritto in cui è incorso il Tribunale per avere automaticamente desunto la responsabilità della SNIA dalla fusione di quest’ultima con la Caffaro S.p.A. e per aver erroneamente applicato i principi in tema di imputazione della responsabilità in materia di concorrenza, con particolare riguardo al c.d. criterio della «continuità economica», e quelli in materia di onere della prova. Secondo la ricorrente, i giudici di primo grado hanno altresì compiuto una qualificazione erronea della fattispecie e hanno snaturato alcuni elementi di prova.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura il mancato accertamento nella sentenza della discordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione con riguardo all’elemento della fusione tra la SNIA e la Caffaro S.p.A. In particolare, la ricorrente invoca la violazione e la falsa applicazione da parte del Tribunale dell’art. 27 del regolamento (CE) 1/2003 (1), la lesione dei propri diritti della difesa, l'errata qualificazione giuridica nonché lo snaturamento dei fatti e delle prove.

Con il terzo motivo, la ricorrente contesta l’errata applicazione dell'art. 296 TFUE, nonché l’errata valutazione degli elementi di prova tale da snaturarne contenuto e portata e la violazione dei diritti di difesa. In particolare, la ricorrente censura la sentenza per non avere rilevato l’insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione nella parte che individua la responsabilità solidale della SNIA. Inoltre, la ricorrente denuncia uno «svisamento» del contenuto della decisione nonché una lesione dei propri diritti di difesa per avere il Tribunale fondato la responsabilità della prima su elementi sui quali la SNIA non ha avuto modo di esprimersi né nel corso del procedimento amministrativo né durante il giudizio di primo grado.


(1)  GU L 1, pag. 1


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/29


Ricorso proposto il 1o settembre 2011 dalla Solvay Solexis SpA avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) 16 giugno 2011, causa T-195/06, Solvay Solexis/Commissione

(Causa C-449/11 P)

2011/C 311/48

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Solvay Solexis SpA (rappresentanti: T. Salonico, G.L. Zampa e G. Barone, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui accertano la partecipazione della Ausimont all’infrazione prima di maggio-settembre 1997, e conseguentemente ricalcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 2 della decisione;

annullare la sentenza impugnata e la decisione nelle parti in cui, con riferimento al periodo dopo maggio-settembre 1997, non riconoscono la minore gravità della condotta della Ausimont in ragione, della sua mancata partecipazione all’intesa sulla limitazione delle capacità e nelle parti in cui la inseriscono in una categoria errata ai fini della determinazione dell’importo base dell’ammenda e, conseguentemente, ricalcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente nell’art. 2 della decisione; ovvero,

in alternativa a quanto sopra, annullare la sentenza impugnata nelle parti di cui ai precedenti punti 1) e 2) e rimettere la causa al Tribunale per una nuova decisione;

ordinare alla Commissione di pagare i costi del procedimento.

Motivi e principali argomenti

I.

Violazione dell’art. 101 TFUE e dell’art. 2 del regolamento n. 1/2003 (1), contraddittoria e insufficiente motivazione, e correlato manifesto snaturamento degli elementi di prova, in quanto non risulta dimostrato che la condotta della Ausimont dal maggio 1995 fino a maggio-settembre 1997 sia qualificabile come facente parte di un «accordo» o di una «pratica concertata», né risulta motivato il rigetto delle prove oggettive fornite dalla ricorrente per dimostrare il comportamento fortemente competitivo ed indipendente della Ausimont in tale periodo.

II.

Violazione dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e certezza del diritto, anche alla luce del mancato rispetto degli Orientamenti del 1998 sul calcolo delle ammende (2), nonché difetto di motivazione e manifesto snaturamento degli elementi di prova, in relazione alla valutazione della gravità della condotta della Ausimont e alla determinazione della sua sanzione.


(1)  GU L 1, pag. 1

(2)  GU 1998, C 9, pag. 3.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/30


Ordinanza del presidente della Corte 5 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom — Regno Unito) — JPMorgan Chase Bank, NA, J.P. Morgan Securities Limited/Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts

(Causa C-54/11) (1)

2011/C 311/49

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 120 del 16.4.2011.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/30


Ordinanza del presidente della Corte 26 luglio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundeskommunikationssenat — Austria) — Publikumsrat des Österreichischen Rundfunks/Österreichischer Rundfunk

(Causa C-162/11) (1)

2011/C 311/50

Lingua processuale: il tedesco

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 179 del 18.6.2011.


Tribunale

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/31


Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Marcuccio/Commissione

(Causa T-236/02) (1)

(Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento - Funzione pubblica - Funzionari - Impiego in un paese terzo - Riassegnazione del posto e del suo titolare - Diritti della difesa - Ricorso per risarcimento danni - Competenza a conoscere della legittimità e del merito)

2011/C 311/51

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase) (rappresentante: L. Garofalo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione europea 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la riassegnazione del ricorrente dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio), di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare di quelli inerenti all’eventuale reclutamento di un altro funzionario per ricoprire la sua posizione, nonché delle note della Commissione del 13 e 14 novembre 2001 e del parere, ovvero dei pareri, del comitato di direzione del servizio estero e, dall’altro, una domanda diretta alla concessione delle indennità connesse alle sue funzioni in Angola nonché di un risarcimento per il danno subìto

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 18 marzo 2002, con cui è stata disposta la riassegnazione del sig. Luigi Marcuccio dalla direzione generale «Sviluppo», delegazione della Commissione a Luanda (Angola), alla stessa direzione generale a Bruxelles (Belgio), è annullata.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dal sig. Marcuccio.


(1)  GU C 233 del 28.9.2002.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/31


Sentenza del Tribunale del 9 settembre 2011 — Grecia/Commissione

(Causa T-344/05) (1)

(FEOGA - Sezione “Garanzia” - Spese escluse dal finanziamento comunitario - Carne bovina - Premio all’estensivazione - Campi coltivabili - Frutta e verdura - Aiuto alla trasformazione di taluni agrumi - Condizioni per lapplicazione di una correzione finanziaria forfetaria del 100 % - Proporzionalità)

2011/C 311/52

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica greca (rappresentanti: I. Chalkias e E. Svolopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Visaggio, agenti, assistiti dall’avv. N. Korogiannakis)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 188, pag. 36), laddove esclude talune spese effettuate dalla repubblica greca nei settori della carne bovina, dei campi coltivabili e della frutta e verdura

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 15 luglio 2005, 2005/555/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 188, pag. 36), è annullata, laddove esclude talune spese effettuate dalla repubblica greca a titolo di premio per l’estensivazione effettuata per gli anni 2000 e 2001.

2)

Per il resto il ricorso è respinto.

3)

La Repubblica ellenica sopporterà due terzi delle proprie spese e due terzi delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese e un terzo delle spese della Repubblica greca.


(1)  GU C 281 del 12.11.2005.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/32


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Deltafina/Commissione

(Causa T-12/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione del tabacco greggio - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Immunità dalle ammende - Cooperazione - Ammende - Proporzionalità - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti)

2011/C 311/53

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Deltafina SpA (Orvieto, Italia) (rappresentanti: avv.ti R. Jacchia, A. Terranova, I. Van Bael, J.-F. Bellis e F. Di Gianni)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Whelan e F. Amato, successivamente A. Whelan e V. Di Bucci, e infine É. Gippini Fournier e L. Malferrari, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento o, in subordine, di riduzione dell’ammenda inflitta alla Deltafina dall’art. 2 della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, C(2005) 4012 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deltafina SpA è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 dell’11.3.2006.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/32


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Alliance One International/Commissione

(Causa T-25/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato italiano dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE - Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato - Imputabilità del comportamento illecito - Ammende)

2011/C 311/54

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alliance One International, Inc. (Danville, Virginia, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Osti e A. Prastaro, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente É. Gipponi Fournier e F. Amato, poi É. Gippini Fournier e N. Khan, agenti)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 ottobre 2005, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.281/B.2 — Tabacco greggio — Italia), e in via subordinata domanda di riduzione dell'ammenda inflitta alla Alliance One International

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Alliance One International, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 60 dell’11.3.2006.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/32


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Lucite International e Lucite International UK/Commissione

(Causa T-216/06) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato dei metacrilati - Decisione che constata una violazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE - Ammende - Gravità dell'infrazione - Circostanze attenuanti - Mancata applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche concordate)

2011/C 311/55

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Lucite International Ltd (Southampton, Regno Unito) e Lucite International UK Ltd (Darwen, Regno Unito) (rappresentanti: R. Thompson, QC, S. Rose e A. Chandler, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Bottka, F. Amato e I. Chatzigiannis, successivamente V. Bottka, I. Chatzigiannis e F. Arbault, agenti)

Oggetto

Domanda di riduzione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti in forza dell’art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 31 maggio 2006, C(2006) 2098 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda della Commissione diretta alla revoca dell’immunità è respinta.

3)

La Lucite International Ltd e la Lucite International UK Ltd sopporteranno il 90 % delle proprie spese e il 90 % delle spese sostenute dalla Commissione.

4)

La Commissione sopporterà il 10 % delle proprie spese e il 10 % delle spese sostenute dalla Lucite International e dalla Lucite International UK.


(1)  GU C 237 del 30.9.2006.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/33


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-232/06) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazione di servizi relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per taluni progetti informatici - Rigetto dell’offerta di un offerente - Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente - Ricorso per risarcimento danni - Violazione dei requisiti di forma - Irricevibilità - Ricorso di annullamento - Termine di ricevimento delle offerte - Termine di presentazione delle domande di informazioni - Parità di trattamento - Errore manifesto di valutazione)

2011/C 311/56

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Wilderspin ed E. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2006 di non selezionare l’offerta presentata dal consorzio formato dalla ricorrente e da altre società nell’ambito di una gara d’appalto relativa alle specifiche, allo sviluppo, alla manutenzione e al supporto di sistemi informatici doganali per i progetti informatici «CUST-DEV» e di aggiudicare l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro, domanda di risarcimento del danno

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 261 del 28.10.2006.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/33


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Koninklijke Grolsch/Commissione

(Causa T-234/07) (1)

(Concorrenza - Intese - Mercato olandese della birra - Decisione che accerta una violazione unica e continuata dell’art. 81 CE - Partecipazione della ricorrente alla violazione accertata - Insufficienza di prove - Difetto di motivazione)

2011/C 311/57

Lingua processuale: l’olandese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Grolsch NV (Enschede, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. Biesheuvel e J. de Pree, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bouquet, S. Noë e A. Nijenhuis, agenti, successivamente A. Bouquet e S. Noë, assistiti dall’avv. M. Slotboom, avocat)

Oggetto

In via principale, la domanda di annullamento, nella parte che riguarda la ricorrente, della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697, relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 18 aprile 2007, C(2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (procedimento COMP/B-2/37.766 — Mercato olandese della birra) è annullata nella parte riguardante la Koninklijke Grolsch NV.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/33


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Francia/Commissione

(Causa T-257/07) (1)

(Polizia sanitaria - Regolamento (CE) n. 999/2001 - Protezione dalle encefalopatie spongiformi trasmissibili - Ovini e caprini - Regolamento (CE) n. 746/2008 - Adozione di misure di eradicazione meno coercitive di quelle previste in precedenza - Principio di precauzione)

2011/C 311/58

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e A.-L. During, successivamente E. Belliard, G. de Bergues, R. Loosli-Surrans e B. Cabouat, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: M. Nolin, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente I. Rao e C. Gibbs, successivamente I. Rao e L. Seeboruth, e infine L. Seeboruth e F. Penlington, agenti, assistiti da T. Ward, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 17 giugno 2008, n. 746, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 202, pag. 11), in quanto consente misure di sorveglianza e di eradicazione meno coercitive di quelle in precedenza previste per i greggi di ovini e di caprini

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica francese è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione europea per il procedimento principale e per i procedimenti sommari.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese.


(1)  GU C 211 dell’8.9.2007.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/34


Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Tegebauer/Parlamento

(Causa T-308/07) (1)

(Diritto di petizione - Petizione sottoposta al Parlamento europeo - Decisione di archiviazione - Atto impugnabile - Ricevibilità - Obbligo di motivazione)

2011/C 311/59

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ingo-Jens Tegebauer (Treviri, Germania) (rappresentanti: inizialmente R. Nieporte, successivamente H.-B. Pfriem, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente H. Krück e M. Windisch, successivamente N. Lorenz e E. Waldherr, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal ricorrente il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007)

Dispositivo

1)

La decisione della commissione per le petizioni del Parlamento europeo 20 giugno 2007, recante archiviazione della petizione presentata dal sig. Ingo-Jens Tegebauer il 7 febbraio 2007 (petizione n. 95/2007), è annullata.

2)

Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché quelle del sig. Tegebauer.


(1)  GU C 269 del 10.11.2007.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/34


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CMB e Christof/Commissione

(Causa T-407/07) (1)

(Appalti pubblici di forniture - Bando di gara indetto dall’EAR - Fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici - Rigetto dell’offerta - Ricorso di annullamento - Competenza del Tribunale - Termine di ricorso - Previa istanza amministrativa - Errore scusabile - Criteri di aggiudicazione - Regole procedurali - Obbligo di motivazione - Principio di buona amministrazione - Responsabilità extracontrattuale)

2011/C 311/60

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: CMB Maschinenbau & Handels GmbH (Gratkorn, Austria); e J. Christof GmbH (Graz, Austria) (rappresentanti: inizialmente A. Petsche, N. Niejahr, avvocati, F. Young, solicitor, e Q. Azau, avvocato, successivamente A. Petsche, N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuta: Commissione europea, in qualità di legittimo successore dell’Agenzia europea per la ricostruzione (EAR) (rappresentanti: P. van Nuffel, F. Erlbacher e T. Scharf, agenti)

Oggetto

Da una parte, una domanda di annullamento della decisione dell’EAR che respinge l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della gara d’appalto EuropeAid/124192/D/SUP/YU, riguardante la fornitura di attrezzature per il trattamento dei rifiuti medici (GU 2006, S 233-248823), e che attribuisce l’appalto ad un altro offerente e, dall’altra, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CMB Maschinenbau & Handels GmbH e la J. Christof GmbH sopportano le loro spese e quelle sostenute dalla Commissione.


(1)  GU C 8 del 12.1.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/35


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Dow AgroSciences e a./Commissione

(Causa T-475/07) (1)

(Prodotti fitosanitari - Sostanza attiva trifluralin - Non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE - Ricorso di annullamento - Procedura di valutazione - Nuovo studio e studio supplementare - Termine - Nozioni di “rischio” e “pericolo” - Manifesto errore di valutazione - Progetto di rapporto di riesame - Progetto di direttiva o di decisione - Termine - Conseguenze di un’eventuale inosservanza - Legittimo affidamento - Principio di proporzionalità - Decisione 1999/468/CE detta “comitatologia” - Regolamento (CE) n. 850/2004 - Art. 3, n. 3 - Eccezione d’illegittimità)

2011/C 311/61

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Regno Unito) e altri 20 ricorrenti i cui nomi compaiono nell’allegato alla sentenza (rappresentanti: C. Mereu e K. Van Maldegem, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Parpala e B. Doherty, agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato)

Oggetto

Domanda volta all’annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2007, 2007/629/CE, concernente la non iscrizione del trifluralin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 255, pag. 42).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dow AgroSciences Ltd e gli altri 20 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sopporteranno, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/35


Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — Olive Line International/UAMI — Knopf (O-live)

(Causa T-485/07) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo O-live - Nome commerciale anteriore Olive line - Impedimento relativo alla registrazione - Art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009] - Diritto di vietare l’uso di un marchio più recente - Rischio di confusione - Art. 7 della legge spagnola sui marchi e art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, del regolamento n. 207/2009])

2011/C 311/62

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. Koch Moreno, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: S. Schäffner e B. Schmidt, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Reinhard Knopf (Malsch, Germania) (rappresentante: W. Weber, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2), relativa ad un’opposizione tra la Olive Line International, SL, ed il sig. Reinhard Knopf.

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 26 settembre 2007 (caso R 1478/2006-2) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese

3)

Il sig. Reinhard Knopf sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 51 del 23.2.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/36


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Kwang Yang Motor/UAMI — Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna sormontato da una ventola)

(Causa T-10/08) (1)

(Disegno o modelli comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un motore a combustione interna sormontato da una ventola - Disegno o modello nazionale anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso - Assenza di impressione generale diversa - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Artt. 4 e 6 nonché art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 6/2002)

2011/C 311/63

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kwang Yang Motor Co., Ltd (Kaohsiung, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti P. Rath, W. Festl-Wietek e M. Wetzel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: avv.ti T. Musmann, H. Timmann, M. Büttner e S. von Petersdorff-Campen)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 8 ottobre 2007 (procedimento R 1337/2006-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha e la Kwang Yang Motor Co., Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kwang Yang Motor Co., Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/36


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Kwang Yang Motor/UAMI — Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna)

(Causa T-11/08) (1)

(Disegno o modelli comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta un motore a combustione interna - Disegno o modello nazionale anteriore - Motivo di nullità - Assenza di carattere individuale - Caratteristiche visibili della componente di un prodotto complesso - Assenza di impressione generale diversa - Utilizzatore informato - Margine di libertà dell’autore - Artt. 4 e 6 nonché art. 25, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 6/2002)

2011/C 311/64

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kwang Yang Motor Co., Ltd (Kaohsiung, Taiwan) (rappresentanti: avv.ti P. Rath, W. Festl-Wietek e M. Wetzel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: avv.ti T. Musmann, H. Timmann, M. Büttner e S. von Petersdorff-Campen)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI 8 ottobre 2007 (procedimento R 1380/2006-3), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha e la Kwang Yang Motor Co., Ltd

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kwang Yang Motor Co., Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 64 dell’8.3.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/37


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — LPN/Commissione

(Causa T-29/08) (1)

(Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Diniego di accesso - Documenti relativi ad un procedimento per inadempimento in corso, avente ad oggetto un progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile - Informazioni ambientali - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico - Interesse pubblico prevalente)

2011/C 311/65

Lingua processuale: portoghese

Parti

Ricorrente: Liga para Protecção da Natureza (LPN) (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: P. Vinagre e Silva, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e D. Recchia, agenti)

Intervenienti: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente B. Weis Fogh, successivamente C. Vang, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentanti: inizialmente J. Heliskoski, A. Guimaraes-Purokoski, M. Pere e H. Leppo, successivamente J. Heliskoski e A. Guimaraes-Purokoski, agenti); e Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk, S. Johannesson e K. Petkovska, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 22 novembre 2007 che conferma il rifiuto di concedere l’accesso a documenti contenuti nel fascicolo di un procedimento per inadempimento aperto nei confronti della Repubblica portoghese in merito al progetto di costruzione di una diga sul fiume Sabor (Portogallo), che era idoneo a violare la direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1), e la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto nella parte in cui verte su documenti e su parti di documenti con riferimento ai quali, nella decisione della Commissione 24 ottobre 2008, SG.E.3/MIB/psi D(2008) 8639, alla Liga para Protecção da Natureza (LPN) è stato negato l’accesso.

2)

Per il resto, non vi è più luogo a statuire.

3)

La LPN sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

Il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 79 del 29.3.2008.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/37


Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

(Causa T-522/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo AGATHA RUIZ DE LA PRADA - Marchio figurativo comunitario anteriore rappresentante un fiore nero e bianco - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009))

2011/C 311/66

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bercovitz Álvarez)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mary Quant Ltd (Birmingham, Regno Unito) (rappresentanti: R. Arnold, solicitor, e M. Hicks, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione dell’UAMI 17 settembre 2008 (causa R 1523/2007-1), relativa a un procedimento d’opposizione tra la Mary Quant Ltd e Mme Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat è condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/38


Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Ruiz de la Prada de Sentmenat/UAMI — Quant Cosmetics Japan (AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

(Causa T-523/08) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento d’opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo AGATHA RUIZ DE LA PRADA - Marchi nazionali e comunitario figurativi anteriori rappresentanti un fiore nero e bianco - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009])

2011/C 311/67

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. R. Bercovitz Álvarez)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Mary Quant Cosmetics Japan Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Arnold, solicitor, e C. Hicks, barrister)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 17 settembre 2008 (causa R 1522/2007-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Mary Quant Cosmetics Japan Ltd e la sig.ra Agatha Ruiz de la Prada de Sentmena

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La sig.ra Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat é condannata alle spese.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/38


Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Dredging International e Ondernemingen Jan de Nul/EMSA

(Causa T-8/09) (1)

(Appalti pubblici di servizi - Procedure di aggiudicazione degli appalti dell’EMSA - Intervento di battelli ausiliari per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi - Rigetto dell’offerta - Ricorso di annullamento - Non conformità dell’offerta con l’oggetto dell’appalto - Conseguenze - Parità di trattamento - Proporzionalità - Definizione dell’oggetto dell’appalto - Mancata comunicazione delle caratteristiche e dei vantaggi relativi all’offerta accolta - Motivazione - Aggiudicazione dell’appalto - Carenza di interesse ad agire - Domanda di dichiarazione di nullità del contratto concluso con l’aggiudicatario - Domanda di risarcimento danni)

2011/C 311/68

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Dredging International NV (Zwijndrecht, Belgio) e Ondernemingen Jan de Nul NV (Hofstade-Aalst, Belgio) (rappresentanti: R. Martens e A. Van Vaerenbergh, avvocati)

Convenuta: Agence européenne pour la sécurité maritime (EMSA) (rappresentanti: J. Menze, agente, assistito da J. Stuyck e A.-M. Vandromme, avvocati)

Oggetto

In primo luogo, la domanda di annullamento della decisione dell’EMSA 29 ottobre 2008, che respinge l’offerta presentata dalle ricorrenti nell’ambito della procedura negoziata EMSA/NEG/3/2008, concernente la conclusione di appalti di servizi relativi all’intervento di battelli ausiliari per la lotta all’inquinamento da idrocarburi (lotto n. 2: mare del Nord) e che aggiudica l’appalto alla DCI International, poi, la domanda di dichiarazione di nullità del contratto concluso tra l’EMSA e la DC International e, da ultimo, una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Dredging International NV e la Ondernemingen Jan de Nul NV sono condannate alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/39


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — dm-drogerie markt/UAMI — Distribuciones Mylar (dm)

(Causa T-36/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo dm - Marchio nazionale figurativo anteriore dm - Procedimento amministrativo - Decisioni delle divisioni di opposizione - Revoca - Rettifica di errori materiali - Atto inesistente - Ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla commissione di ricorso - Termine di ricorso - Legittimo affidamento - Artt. 59, 60 bis, 63 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60, 62, 65 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] - Regola 53 del regolamento (CE) n. 2868/95)

2011/C 311/69

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e C. Mellein)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente J. Novais Gonçalves, poi G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Distribuciones Mylar, SA (Gelves, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 ottobre 2008 (causa R 228/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Distribuciones Mylar, SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2008 (causa R 228/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Distribuciones Mylar, SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, è annullata in quanto non ha dichiarato nulla la versione modificata della decisione della divisione d’opposizione 16 maggio 2007.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L’UAMI è condannato alle spese.


(1)  GU C 82 del 4.4.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/39


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Chalk/UAMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

(Causa T-83/09) (1)

(Marchio comunitario - Marchio comunitario denominativo CRAIC - Cessioni - Registrazione del trasferimento del marchio - Revoca - Artt. 16, 17, 23 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 16, 17, 23 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] e regola 31 del regolamento (CE) n. 2868/95)

2011/C 311/70

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: David Chalk (Canterbury, Regno Unito) (rappresentanti: W. James, M. Gilbert, C. Balme, solicitors, e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Reformed Spirits Company Holdings Ltd (Saint Helier, Regno Unito) (rappresentante: C. Morcom, QC)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 13 novembre 2008 (procedimento R 1888/2007-2), relativa ad una domanda di registrazione di trasferimento di marchio comunitario a seguito di cessione

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. David Chalk è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Reformed Spirits Company Holdings Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/40


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/UAMI — British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg)

(Causa T-271/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg - Marchi nazionali denominativo anteriore JAN III SOBIESKI e figurativo anteriore Jan III Sobieski - Mancato rispetto dell’obbligo di pagamento, tramite versamento o bonifico, della tassa di ricorso entro il termine - Decisione della commissione di ricorso che dichiara il ricorso non proposto - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 - Domanda di restitutio in integrum - Assenza di circostanze eccezionali o imprevedibili - Art. 81 del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 311/71

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg (Dortmund, Germania) (rappresentanti: avv.ti U. Fitzner e U.H. Fitzner)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: British-American Tobacco Polska S.A. (Augustów, Polonia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 13 maggio 2009 (procedimento R 771/2008-4), relativa ad un’opposizione tra la British-American Tobacco Polska S.A. e la Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg è condannata alle spese.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/40


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Deutsche Bahn/UAMI — DSB (IC4)

(Causa T-274/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo IC4 - Marchio comunitario denominativo anteriore ICE e marchio nazionale figurativo anteriore IC - Criteri di valutazione del rischio di confusione - Impedimenti relativi alla registrazione - Somiglianza dei servizi - Somiglianza dei segni - Carattere distintivo del marchio anteriore - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 311/72

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. E. Haag)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schäffner, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DSB (Copenhagen, Danimarca) (rappresentante: avv. T. Swanstrøm)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutsche Bahn AG e la DSB

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 aprile 2009 (procedimento R 1380/2007-1) e la decisione della divisione di opposizione dell’UAMI 26 luglio 2007 sono annullate.

2)

L’UAMI è condannata alle spese sostenute dalla Deutsche Bahn AG ai fini tanto del presente procedimento giurisdizionale quanto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

3)

L’UAMI e la DSB sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/41


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — CEVA/Commissione

(Causa T-285/09) (1)

(Programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nell’ambito della ricerca biologica - Progetto Seapura - Convenzione di sovvenzione - Clausola compromissoria - Domanda di rimborso degli anticipi versati in esecuzione di un contratto di finanziamento della ricerca - Solleciti - Ricorso per annullamento - Irricevibilità)

2011/C 311/73

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d'étude et de valorisation des algues SA CEVA (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.- M. Peyrical, avocat)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Joris, agente, assistito da E. Bouttier, avocat)

Oggetto

Domanda di annullamento delle quattro lettere di sollecito della Commissione dell’11 maggio 2009, con le quali essa invita la ricorrente a rimborsarle l’importo degli anticipi a quest’ultima versati in esecuzione di una convenzione di sovvenzione conclusa per un progetto da realizzare nell’ambito del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico intitolato «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche»

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Centre d'étude et de valorisation des algues SA (CEVA) è condannato alle spese.


(1)  GU C 220 del 12.9.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/41


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH)

(Causa T-289/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE CLINICAL RESEARCH - Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei servizi - Uso effettivo del marchio anteriore)

2011/C 311/74

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Astellas Pharma GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Gutiérrez Martínez, M.H. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 14 maggio 2009 (procedimento R 401/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yamanouchi Pharma GmbH e l’Omnicare, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Omnicare, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/41


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Omnicare/UAMI — Astellas Pharma (OMNICARE)

(Causa T-290/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo OMNICARE - Marchio nazionale figurativo anteriore OMNICARE - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Somiglianza dei servizi - Uso effettivo del marchio anteriore)

2011/C 311/75

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Kentucky, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Astellas Pharma GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Gutiérrez Martínez, M.H. Granado Carpenter e M. Polo Carreño)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 14 maggio 2009 (procedimento R 402/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Yamanouchi Pharma GmbH e l’Omnicare, Inc.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Omnicare, Inc. è condannata alle spese.


(1)  GU C 244 del 10.10.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/42


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Ergo Versicherungsgruppe/UAMI — DeguDent (ERGO)

(Causa T-382/09) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo ERGO - Marchi comunitario e nazionale denominativi anteriori CERGO - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Obbligo di statuire sul ricorso nella sua interezza - Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso - Art. 64, n. 1, del regolamento n. 207/2009)

2011/C 311/76

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ergo Versicherungsgruppe AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A.W. Renck, T. Dolde e J. Pause)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: DeguDent GmbH (Hanau, Germania) (rappresentanti: inizialmente W. Blau, poi W. Blau, D. Kaya e C. Kusulis, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la DeguDent GmbH e l’Ergo Versicherungsgruppe AG

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 23 luglio 2009 (procedimento R 44/2008-4) è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha omesso di statuire sul ricorso proposto dinanzi ad essa con riferimento ai prodotti della classe 5.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’Ergo Versicherungsgruppe AG, la DeguDent GmbH e l’UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese.


(1)  GU C 297 del 5.12.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/42


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 — centrotherm Clean Solutions/UAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)

(Causa T-427/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo CENTROTHERM - Uso effettivo del marchio - Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 311/77

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Germania) (rappresentante: avv. O. Löffel)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e R. Manea, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Albrecht e U. Vormbrock)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4) è annullata nella parte in cui ha parzialmente annullato la decisione della divisione di annullamento 30 ottobre 2007.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG.

3)

La Centrotherm Systemtechnik GmbH sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/43


Sentenza del Tribunale 15 settembre 2011 Centrotherm Systemtechnik/UAMI — centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)

(Causa T-434/09) (1)

(Marchio comunitario - Procedimento di decadenza - Marchio comunitario denominativo CENTROTHERM - Uso effettivo del marchio - Art. 51, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Esame d’ufficio dei fatti - Art. 76, n. 1, del regolamento n. 207/2009 - Ricevibilità di nuovi elementi di prova - Art. 76, n. 2, del regolamento n. 207/2009 - Eccezione di illegittimità - Regola 40, n. 5, del regolamento (CE) n. 2868/95)

2011/C 311/78

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Centrotherm Systemtechnik GmbH (Brilon, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Albrecht e U. Vormbrock)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: G. Schneider e R. Manea, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (Blaubeuren, Germania) (rappresentante: avv. O. Löffel)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 agosto 2009 (procedimento R 6/2008-4), relativa ad un procedimento di decadenza tra la centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG e la Centrotherm Systemtechnik GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Centrotherm Systemtechnik GmbH è condannata alle spese.

3)

La centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG. sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 312 del 19.12.2009.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/43


Sentenza del Tribunale 13 settembre 2011 — Zangerl-Posselt/Commissione

(Causa T-62/10 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale - Mancata ammissione alle prove pratiche e orali - Condizioni di ammissione - Titoli di studio richiesti - Art. 5, n. 3, lett. a), ii), dello Statuto - Interpretazione - Presa in considerazione delle diverse versioni linguistiche - Lavori preparatori)

2011/C 311/79

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brigitte Zangerl-Posselt (Merzig, Germania) (Rappresentante: S. Paulmann, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 30 novembre 2009, causa F-83/07, Zangerl-Posselt/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), e volta all’annullamento di tale sentenza

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La sig. ra Brigitte Zangerl-Posselt sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente istanza.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/43


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — BVR/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Causa T-197/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich - Marchio nazionale figurativo anteriore Raiffeisen - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 311/80

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. I. Rinke)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Austria Leasing GmbH (Eschborn, Germania) (rappresentante: avv. B. Joachim)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 248/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra il Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) e l’Austria Leasing GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) è condannato alle spese.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/44


Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — DRV/UAMI — Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

(Causa T-199/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich - Marchio nazionale figurativo anteriore Raiffeisen - Assenza di rischio di confusione - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 311/81

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) (Bonn, Germania) (rappresentante: avv. I. Rinke)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: B. Schmidt, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Austria Leasing GmbH (Eschborn, Germania) (rappresentante: avv. B. Joachim)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 3 febbraio 2010 (procedimento R 253/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) e l’Austria Leasing GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Deutscher Raiffeisenverband e.V. (DRV) è condannata alle spese.


(1)  GU C 179 del 3.7.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/44


Sentenza del Tribunale 14 settembre 2011 — K-Mail Order/UAMI — IVKO (MEN’Z)

(Causa T-279/10) (1)

(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo MEN’Z - Denominazione commerciale anteriore WENZ - Impedimento relativo alla registrazione - Portata locale del segno anteriore - Art. 8, n. 4, e art. 41, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009)

2011/C 311/82

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: K-Mail Order GmbH & Co. KG (Pforzheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti T. Zeiher e G. Stallecker)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH (Baar-Wanderath, Germania)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 30 marzo 2010 (procedimento R 746/2009-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Wenz GmbH e l’IVKO Industrieprodukt-Vertriebskontakt GmbH

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La K-Mail Order GmbH & Co. KG è condannata alle spese.


(1)  GU C 234 del 28.8.2010.


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/44


Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — Hemofarm/UAMI — Laboratorios Diafarm (HEMOFARM)

(Causa T-411/11)

2011/C 311/83

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Hemofarm AD farmaceutsko-hemijska industrija Vršac (Vršac, Serbia) (rappresentante: D. Cañadas Arcas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Diafarm, SA (Barberá del Vallès, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

sospendere il procedimento dinanzi al Tribunale avviato dalla ricorrente e relativo al ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) 17 maggio 2011, fintanto che l’UAMI e i Tribunali competenti in materia commerciale di Barcellona nn. 4 e 8 si pronuncino sulle domande di dichiarazione di nullità e decadenza per mancato uso;

in caso contrario, riesaminare, annullare o eventualmente modificare la decisione della quarta commissione di ricorso, R 298/2010-4, nella parte in cui si riferisce ai prodotti impugnati appartenenti alla classe 5, al fine di rigettare quindi l’opposizione B 996 506 relativamente a detta classe, di modo che la domanda di marchio comunitario n. 4 504 049 HEMOFARM della ricorrente risulti accettata per tutti i prodotti della classe 5 e si possa procedere alla sua registrazione nelle classi richieste 5 e 35.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «HEMOFARM» per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Laboratorios Diafarm, SA.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo comunitario e internazionale «HEMOFARM» per prodotti appartenenti alle classi 3 e 16 e marchi denominativi nazionali «HEMOPLANT» e «HEMONET» per prodotti appartenenti alla classe 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), dal momento che non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/45


Ricorso proposto il 30 agosto 2011 — Longevity Health Products/UAMI — Weleda Trademark (MENOCHRON)

(Causa T-473/11)

2011/C 311/84

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Longevity Health Products, Inc. (Nassau, Bahamas) (rappresentante: avv. J. Korab)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Weleda Trademark AG (Arlesheim, Svizzera)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso della società Longevity Health Products, Inc.;

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 luglio 2011, procedimento R 2345/2010-4, e respingere l’opposizione della Weleda Trademark AG avverso la registrazione del marchio comunitario CTM 005050752, e

condannare l’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «MENOCHRON» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Weleda Trademark AG.

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «MENODORON» per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata accolta.

Decisione della commissione di ricorso: il ricorso è stato respinto.

Motivi dedotti: violazione dell’art. 8 del regolamento n. 207/2009 (1), poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/46


Impugnazione proposta il 5 settembre 2011 da Luigi Marcuccio avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 20 giugno 2011 causa F-67/10, Marcuccio/Commissione

(Causa T-475/11 P)

2011/C 311/85

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Controinteressate nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia accogliere il presente ricorso con ogni conseguenza di legge.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l’ordinanza del Tribunale della Funzione pubblica del 20 giugno 2011, che ha rigettato come irricevibile un ricorso avente per oggetto la condanna della Commissione a risarcire i pretesi danni subiti in conseguenza del diniego della Commissione di rimborsarli le spese ripetibili asseritamene sostenute nella causa che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale del 4 novembre 2008/causa F-41/06, Marcuccio/Commissione).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

L’illegittimità della ripulsa, per presunta irricevibilità dei medesimi, del «terzo apo della domanda» (sic a cavallo tra i paragrafi n.ro 13 e 14 dell’Ordinanza impugnata) inoltrata dal ricorrente con il ricorso in primo grado nonché del «quarto capo della domanda» (sic a cavallo tra i paragrafi n.ro 19 e 20 dell’Ordinanza impugnata) inoltrata dal ricorrente con il ricorso in primo grado, anche per (a) erronee false ed irragionevoli interpretazioni ed applicazione della nozione di domanda ex art. 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e dell’art. 91 di quest’ultimo nonché immotivato ed illogico discostamento della giurisprudenza in merito; (b) difetto assoluto di motivazione, travisamento e snaturamento dei fatti, in conferenza, apoditticità, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità ed irragionevolezza;

2)

Travisamento e sviamento dei fatti e difetto assoluto di Istruttoria;

3)

Omessa pronuncia su di una domanda intra litem del ricorrente, con conseguente violazione dei diritti, in capo al ricorrente, al contraddittorio ed alla difesa.


Tribunale della funzione pubblica

22.10.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 311/47


Ricorso proposto il 2 agosto 2011 — ZZ/Commissione europea

(Causa F-79/11)

2011/C 311/86

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Risarcimento del danno materiale e morale asseritamente subito per la mancata adozione di provvedimenti per l’esecuzione della sentenza F-128/07

Conclusioni del ricorrente

Condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 10 000 a titolo di risarcimento della perdita di chance causata dalla mancata adozione di provvedimenti di esecuzione nei suoi confronti;

condannare la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 5 000 a titolo del danno morale subito per l’assenza di comunicazione da parte della Commissione sul seguito che essa intendeva dare alla sentenza di annullamento;

condannare la Commissione alle spese.


Top