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Document C:2006:097:FULL

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, C 97, 25 aprile 2006


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    ISSN 1725-2466

    Gazzetta ufficiale

    dell'Unione europea

    C 97

    European flag  

    Edizione in lingua italiana

    Comunicazioni e informazioni

    49o anno
    25 aprile 2006


    Numero d'informazione

    Sommario

    pagina

     

    I   Comunicazioni

     

    Commissione

    2006/C 097/1

    Tassi di cambio dell'euro

    1

    2006/C 097/2

    Aiuto di Stato — Spagna — Aiuto di Stato C 1/2006 (ex NN 103/2005) — Chupa Chups — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE ( 1 )

    2

     

    Garante europeo della protezione dei dati

    2006/C 097/3

    Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di decisone del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione del sistema d'informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre grave forme di criminalità (COM(2005) 600 defin.)

    6

     

    Rettifiche

    2006/C 097/4

    Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas (GU C 49 del 28.2.2006)

    11

     


     

    (1)   Testo rilevante ai fini del SEE

    IT

     


    I Comunicazioni

    Commissione

    25.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 97/1


    Tassi di cambio dell'euro (1)

    24 aprile 2006

    (2006/C 97/01)

    1 euro=

     

    Moneta

    Tasso di cambio

    USD

    dollari USA

    1,2365

    JPY

    yen giapponesi

    142,17

    DKK

    corone danesi

    7,4608

    GBP

    sterline inglesi

    0,69190

    SEK

    corone svedesi

    9,3420

    CHF

    franchi svizzeri

    1,5712

    ISK

    corone islandesi

    94,84

    NOK

    corone norvegesi

    7,8310

    BGN

    lev bulgari

    1,9558

    CYP

    sterline cipriote

    0,5761

    CZK

    corone ceche

    28,385

    EEK

    corone estoni

    15,6466

    HUF

    fiorini ungheresi

    262,43

    LTL

    litas lituani

    3,4528

    LVL

    lats lettoni

    0,6960

    MTL

    lire maltesi

    0,4293

    PLN

    zloty polacchi

    3,8587

    RON

    leu rumeni

    3,4651

    SIT

    tolar sloveni

    239,61

    SKK

    corone slovacche

    37,120

    TRY

    lire turche

    1,6385

    AUD

    dollari australiani

    1,6562

    CAD

    dollari canadesi

    1,4064

    HKD

    dollari di Hong Kong

    9,5872

    NZD

    dollari neozelandesi

    1,9478

    SGD

    dollari di Singapore

    1,9612

    KRW

    won sudcoreani

    1 161,94

    ZAR

    rand sudafricani

    7,4419

    CNY

    renminbi Yuan cinese

    9,9149

    HRK

    kuna croata

    7,2995

    IDR

    rupia indonesiana

    10 926,95

    MYR

    ringgit malese

    4,511

    PHP

    peso filippino

    63,803

    RUB

    rublo russo

    33,9400

    THB

    baht thailandese

    46,437


    (1)  

    Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


    25.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 97/2


    AIUTO DI STATO — SPAGNA

    Aiuto di Stato C 1/2006 (ex NN 103/2005) — Chupa Chups

    Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE

    (2006/C 97/02)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Con lettera del 25.1.2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha notificato alla Spagna la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE rispetto all'aiuto alla formazione connesso alla succitata misura.

    La Commissione invita le parti interessate a presentare osservazioni in merito all'aiuto alla formazione rispetto al quale avvia il procedimento entro un mese dalla data di pubblicazione della presente sintesi e della lettera che segue, inviandole al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale della Concorrenza

    Protocollo Aiuti di Stato

    Rue de la Loi/Wetstraat, 200

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    Fax: (32-2) 2961242

    Dette osservazioni saranno comunicate alla Spagna. Su richiesta scritta e motivata degli autori delle osservazioni, la loro identità non sarà rivelata.

    TESTO DELLA SINTESI

    Procedimento

    Con lettera registrata il 22 aprile 2005, la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte di un concorrente relativa ad un presunto aiuto in favore di Chupa Chups S.A. La Commissione ha chiesto informazioni con lettere del 10.6.2005 e del 7.9.2005, cui la Spagna ha risposto con lettere registrate l'11.8.2005, il 26.10.2005, il 18.11.2005 e il 12.12.2005.

    Descrizione

    Il beneficiario dell'aiuto sarebbe Chupa Chups S.A., ossia la holding di un gruppo industriale di proprietà familiare costituito in Spagna nel 1940. La principale attività del gruppo consiste nella produzione e commercializzazione di dolciumi, in particolare lecca-lecca (70 % delle vendite) di cui Chupa Chups è il principale fornitore a livello mondiale (produzione annua di 17 000 tonnellate, ossia 12 milioni di unità al giorno, venduta in 150 paesi). Attualmente il gruppo conta 4 centri di produzione situati in Russia, Messico, Sant Esteve de Sesrovires (Barcellona) e Villamayor (Asturie).

    Nel quadro della ristrutturazione finanziaria della società avviata nel 2002, il 5.9.2003 l'Instituto Catalán de Finanzas («ICF», agenzia finanziaria del governo regionale catalano) ha concesso a Chupa Chups un credito di 35 milioni di EUR. D'altro lato, le informazioni fornite dalle autorità spagnole hanno rivelato la concessione di ulteriori misure a favore della società, in particolare:

    (1) sovvenzioni pubbliche ammontanti a 12,57 milioni di EUR alla fine del 2004; (2) una garanzia del governo regionale delle Asturie su un credito di 4,4 milioni di EUR; (3) il differimento di imposte per un importo di 12,96 milioni di EUR autorizzato nel 2004; (4) un credito a tasso zero di 2,8 milioni di EUR concesso dal «Ministerio de Ciencia y Tecnología» spagnolo; (5) ulteriori sovvenzioni non specificate (sovvenzioni di gestione) ammontanti a 1,58 milioni di EUR.

    Valutazione

    In questa fase la Commissione ritiene che le misure contestate costituiscano un aiuto di Stato. In particolare il succitato credito ICF e il differimento delle imposte non sembrano conformi con il comportamento di un creditore privato operante in normali condizioni di mercato. Benché la società risulti ammissibile ad aiuti conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, in questa fase, la Commissione non può, in assenza di un piano di ristrutturazione, valutare la conformità delle misure in causa con gli orientamenti suddetti.

    Conclusione

    Considerati i dubbi di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

    TESTO DELLA LETTERA

    «Por la presente, la Comisión tiene el honor de comunicar a España que, tras haber examinado la información facilitada por sus autoridades sobre la medida arriba indicada, ha decidido incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

    PROCEDIMIENTO

    1.

    Por carta registrada el 22 de abril de 2005, la Comisión recibió una denuncia de un competidor sobre una supuesta medida de ayuda a favor de Chupa Chups S.A. La Comisión solicitó información por cartas de 10 de junio de 2005 y de 7 de septiembre de 2005, a las que España respondió por cartas registradas el 11 de agosto de 2005, el 26 de octubre de 2005, el 18 de noviembre de 2005 y el 12 de diciembre de 2005.

    DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE LAS MEDIDAS DE AYUDA

    2.

    Chupa Chups S.A. es una sociedad holding de un grupo industrial familiar establecido en España en 1940, que goza de importante presencia internacional. Su principal actividad consiste en la fabricación y comercialización de golosinas, especialmente de chupa-chups (70 % de las ventas), de los que Chupa Chups es el mayor proveedor mundial (producción anual de 17 000 toneladas, o 12 millones de unidades/día, comercializados en 150 países). Actualmente, el grupo cuenta con cuatro centros de producción situados en Rusia, México, Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) y Villamayor (Asturias).

    3.

    En los últimos años, el grupo ha atravesado por graves problemas económicos, con unas pérdidas consolidadas de 22,5 millones de euros en 2002, 4,72 millones de euros en 2003 y 5,95 millones de euros en 2004, así como un volumen de negocios decreciente (1). Dada la situación, la dirección lanzó un plan de reestructuración en 2002, que condujo al cierre de las plantas de fabricación de Brasil, Francia y China y a la venta de algunas marcas secundarias. Además, se llevó a cabo una reestructuración financiera a fondo:

    (1)

    En julio de 2002 se acordó con un grupo de bancos privados un préstamo sindicado por un importe máximo de 75 millones de euros. El contrato estipulaba una serie de obligaciones para la empresa y el cumplimiento de algunos ratios financieros. La operación estaba garantizada por varias empresas pertenecientes al grupo. A finales de 2004, los reembolsos pendientes de este préstamo eran de 14 millones de euros con vencimiento en 2005, 8,56 millones de euros en 2006, y 25,25 millones de euros en 2007. En 2005, la empresa recibió una propuesta de los bancos agentes en el crédito sindicado para renovar la financiación.

    (2)

    En marzo de 2003, los propietarios aportaron fondos extra por valor de 8 millones de euros.

    (3)

    Una remodelación de la estructura empresarial hizo surgir, y contabilizar como nuevos fondos, otros 6,9 millones de euros (2).

    4.

    En el contexto de esta reestructuración financiera, el 5 de septiembre de 2003 el Instituto Catalán de Finanzas [“ICF”, entidad crediticia del Gobierno regional catalán (3)] concedió a la empresa un crédito de 35 millones de euros. De esta cantidad, 20 millones de euros estaban destinados contractualmente a la cancelación parcial del mencionado crédito sindicado. Los restantes 15 millones de euros pretendían cubrir otras necesidades de tesorería de la empresa. El crédito se concedió con un periodo de amortización de 12 años, incluidos 2 años de periodo de carencia. El tipo de interés se indexó a 6 meses Euribor, más un margen de 1,125 %. El principal aval del crédito consistía en una propiedad inmobiliaria (4), tasada por un perito independiente en 71 millones de euros. Este crédito es el motivo de la denuncia por supuesta ayuda estatal presentada a la Comisión.

    5.

    En respuesta a las preguntas de la Comisión a raíz de la denuncia, las autoridades españolas ofrecieron información que ha revelado medidas adicionales a favor de Chupa Chups. En concreto:

    (1)

    La contabilidad anual del año 2004 pone de manifiesto subvenciones públicas por valor de 12,57 millones de euros a finales de ese ejercicio. Esta cifra incluye, en particular: 1,58 millones de euros del Ministerio español de Agricultura y Pesca como ayuda a la inversión en las instalaciones de Barcelona; 4,44 millones de euros de “otros organismos públicos” de ayuda para la construcción de la planta de Asturias; 5,19 millones de euros de “diversos organismos públicos” para la ampliación de esa misma planta de Asturias durante el periodo 1999-2003. Las autoridades españolas no han facilitado información en respuesta a las peticiones de la Comisión en cuanto a la naturaleza y justificación de estas medidas.

    (2)

    De los 12,57 millones de euros de subvenciones públicas mencionados, unos 5 millones de euros todavía quedaban por cobrarse a finales de 2004. El 17 de septiembre de 2004, la Dirección de la empresa aprobó el compromiso de esta cantidad restante (es decir, el crédito frente a las autoridades públicas) en el contexto de un crédito firmado con un banco privado por un máximo de 4,4 millones de euros (5). El crédito fue avalado por el Gobierno regional de Asturias. Las autoridades españolas no han respondido a las preguntas de la Comisión sobre las circunstancias de este aval.

    (3)

    En febrero de 2004, la Agencia Tributaria española autorizó a Chupa Chups a fraccionar el pago de su deuda en concepto de IVA y de impuesto de sociedades en plazos trimestrales que expirarán el 20 de febrero de 2008. Como garantía de este aplazamiento, se constituyó una nueva hipoteca sobre la Casa Batlló. Del total de la deuda aplazada (12,96 millones de euros), 4,56 millones de euros seguían pendientes a 31 de diciembre de 2004. Los intereses aplicados corresponden al tipo de interés oficial por intereses de demora, establecido anualmente en la Ley de Presupuestos nacional (6).

    (4)

    La contabilidad anual de 2004 de la empresa refleja un crédito sin intereses de 2,8 millones de euros que, al parecer, le concedió el Ministerio español de Ciencia y Tecnología el 30 de marzo de 2004 (7). No obstante, las autoridades españolas han declarado desconocer la existencia de dicho crédito (8).

    (5)

    En 2004 Chupa Chups recibió subvenciones adicionales no especificadas (“subvenciones de explotación” (9)) por valor de 1,58 millones de euros. Las autoridades españolas no han respondido a la solicitud de información de la Comisión sobre la naturaleza y la justificación de dichas subvenciones.

    EVALUACIÓN DE LA AYUDA

    1.   Existencia de ayuda estatal

    6.

    El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE declara que serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

    7.

    Todas las medidas enumeradas en los apartados 4 y 5 implican la asignación de fondos estatales. Puesto que la ayuda está destinada a una empresa individual, se cumple el criterio de selectividad. Además, puesto que Chupa Chups está presente en el mercado de las golosinas, sector en el que existe comercio entre Estados miembros, y es una empresa con actividad internacional, también se cumple el criterio de que afecta al comercio dentro de la Comunidad.

    Crédito con el ICF

    8.

    Por lo que se refiere al crédito del ICF, sigue por determinarse si distorsiona la competencia ya que confiere a Chupa Chups una ayuda que no habría conseguido en el mercado privado. En otras palabras, la Comisión tiene que determinar si este organismo público actuó igual que habría hecho un hipotético inversor en economía de mercado en circunstancias similares.

    9.

    Las autoridades españolas consideran que el crédito del ICF debe considerarse teniendo presente la reestructuración en curso del grupo. Sostienen que su objetivo era ampliar los plazos de los pagos de la empresa y que la calidad del riesgo del crédito no había cambiado desde el préstamo de la banca privada. Además, señalan que el grupo tiene actualmente deudas con entidades privadas por valor de unos 30 millones de euros. Por tanto, concluyen que las relaciones de Chupa Chups con los mercados de capital son normales.

    10.

    Sin embargo, algunos factores parecen indicar que la empresa sí obtuvo ventajas con la financiación recibida del ICF:

    El crédito no imponía ninguna condición restrictiva (por ejemplo, en ratios financieros) vinculada al crédito sindicado contraído con la banca privada un año antes, a pesar de que desde entonces había transcurrido otro año más de pérdidas;

    Es evidente que las condiciones acordadas con el ICF eran mejores para la empresa que las del crédito sindicado, ya que aquél se asignó inmediatamente a la cancelación parcial de éste.

    11.

    La existencia de ayuda estatal según el principio del inversor en la economía de mercado debe evaluarse a la vista del riesgo y de las perspectivas de beneficio para el acreedor:

    Por lo que se refiere al riesgo asumido por el ICF, las autoridades españolas han declarado que el principal aval del crédito es una hipoteca de primer grado sobre una propiedad inmobiliaria valorada en unos 70 millones de euros. No obstante, a pesar de las solicitudes de la Comisión, las autoridades españolas no han determinado: i) por qué, si la empresa era capaz de proponer este aval, ningún banco privado al parecer se mostró dispuesto a aportar financiación en condiciones comparables a las del ICF; ii) cuáles eran las condiciones (garantías, tipo de interés y otras) vinculadas al crédito sindicado de 30 de julio de 2002; iii) cuáles eran las condiciones de la propuesta de refinanciación recibida en 2005 de los bancos participantes en el crédito sindicado (y el resultado de esas negociaciones);

    Por lo que se refiere al tipo de interés del crédito: parece corresponder al tipo de mercado aplicable a empresas saneadas; en concreto, no hay prima de riesgo habida cuenta de los problemas del deudor.

    12.

    Visto lo anterior, la Comisión duda de que el crédito concedido por el ICF cumpla el criterio del inversor en una economía de mercado. En consecuencia, en esta fase la Comisión no puede excluir que la medida constituya ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

    Moratoria fiscal

    13.

    Consideraciones similares sobre la aplicación del criterio del inversor en una economía de mercado se aplican a la moratoria fiscal mencionada en el apartado 5.3. A este respecto, los actos de la autoridad pública deben compararse al comportamiento de un hipotético acreedor en una economía de mercado cuyo único objetivo sea obtener la devolución de las cantidades que se le adeudan en las condiciones más ventajosas posibles en cuanto al grado de satisfacción y al plazo.

    14.

    No obstante, las autoridades españolas no han facilitado información que muestre que la moratoria fiscal se debió al deseo de proteger los intereses financieros de la agencia tributaria, o que esto mejoró la posición de la misma respecto a lo que podría haber obtenido mediante otros procedimientos administrativos o civiles en virtud de la legislación nacional, tales como la ejecución tributaria.

    15.

    Por consiguiente, en esta fase la Comisión duda de que la agencia tributaria española actuara como un acreedor diligente en una economía de mercado. Y si no lo hizo, la moratoria fiscal constituiría una ventaja que Chupa Chups no podría haber conseguido en el mercado, causando así una distorsión de la competencia. Por consiguiente, la medida constituye ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

    Subvenciones públicas, avales públicos y crédito subvencionado

    16.

    Las intervenciones citadas en el apartado 5, puntos (1), (2), (4) y (5) son, por su propia naturaleza, susceptibles de falsear la competencia dentro de la Comunidad, al dar a Chupa Chups una ventaja sobre sus competidores que no reciben la ayuda. Las autoridades españolas no han aportado elementos que contradigan esta conclusión. La Comisión, por tanto, considera que estas medidas son ayudas estatales con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.

    2.   Excepciones al amparo del artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE

    17.

    El objetivo primero de las medidas es ayudar a una empresa en crisis. En tales casos, sólo puede aplicarse la excepción del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, que permite autorizar ayudas estatales concedidas para facilitar el desarrollo de determinadas actividades siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común, si se cumplen las condiciones pertinentes.

    18.

    Las ayudas de salvamento y de reestructuración para empresas en crisis actualmente están reguladas por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (10) (en lo sucesivo, “las Directrices”).

    19.

    Dados sus resultados en los últimos 4 años y la evolución de sus ratios financieros, Chupa Chups parece una empresa en crisis con arreglo a la sección 2.1 de las Directrices. En concreto, la contabilidad anual de 2004 muestra pérdidas acumuladas de años anteriores por valor de 38,42 millones de euros que corresponden al 360 % del capital suscrito a finales de ese año (10,66 millones de euros). Los resultados negativos obtenidos en 2004 representan un 55,8 % adicional de ese capital.

    20.

    En esas circunstancias, Chupa Chups en principio podría haberse acogido a una ayuda de reestructuración. Sin embargo, en esta fase la Comisión considera que no se respetan los criterios de compatibilidad de la ayuda establecidos en las Directrices. En concreto:

    (1)

    Las autoridades españolas no han presentado ningún plan de reestructuración, cuya aplicación sería una condición para la concesión de la ayuda. Por tanto, no existe relación entre la ayuda concedida por las distintas entidades públicas y las medidas de reestructuración emprendidas por el beneficiario desde 2002;

    (2)

    Al no existir una notificación y un plan de reestructuración, la Comisión no ha podido evaluar si la ayuda restablecerá la viabilidad a largo plazo, si se ha limitado al mínimo ni si se han evitado falseamientos indebidos a la competencia (especialmente dada la significativa presencia en el mercado del beneficiario).

    21.

    Habida cuenta de lo anterior, y con la información de que se dispone en esta fase, la Comisión duda de que las medidas controvertidas sean compatibles con el mercado común como ayuda de reestructuración. Además, no parece ser de aplicación ninguna otra excepción establecida en el Tratado CE.

    DECISIÓN

    22.

    Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE e insta a España, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamentono 659/1999 del Consejo a aportar, en el plazo de un mes desde el recibo de la presente, toda la documentación, información y datos necesarios para evaluar si las medidas pertinentes no constituyen ayuda estatal, así como toda la documentación, información y datos necesarios para evaluar la compatibilidad de la ayuda. La Comisión solicita a España que remita sin demora una copia de la presente carta al beneficiario potencial de la ayuda.

    23.

    La Comisión desea recordar a España que el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE tiene efecto suspensorio y llama su atención sobre el artículo 14 del Reglamento no 659/1999 del Consejo, que dispone que toda ayuda ilegal deberá ser recuperada del beneficiario.

    24.

    Por la presente, la Comisión comunica a España que informará a los interesados mediante la publicación de la presente carta y de un resumen significativo en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, informará a los interesados en los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE mediante la publicación de una comunicación en el suplemento EEE del Diario Oficial, y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante copia de la presente. Se invitará a todos los interesados mencionados a presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de la presente.»


    (1)  344 millones de euros en 2002; 294 millones de euros en 2003; 261 millones de euros en 2004.

    (2)  Varias operaciones entre junio y diciembre de 2004, incluida la división de las actividades inmobiliarias y la incorporación de la propiedad de las marcas mediante el incremento de capital.

    (3)  El ICF es una entidad de capital público, adscrita a la Consejería de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña, que tiene como misión facilitar financiación a los sectores privado y público de la economía catalana. Como institución de crédito público, está especializada en la financiación a medio y largo plazo con especial atención a la pequeña y mediana empresa. El ICF cuenta con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines. El ICF fue creado por la Ley 2/1985 de 14 de enero.

    (4)  La “Casa Batlló” es un emblemático edificio de Gaudí en el centro de Barcelona, declarado “Monumento Histórico-Artístico de Interés Nacional” por España. No obstante, el crédito incluía garantías adicionales para cubrir el riesgo de que algún organismo público adujera un derecho de compra preferencial sobre el edificio. Al final, esto no se produjo y se eliminaron las garantías adicionales. Según las autoridades españolas, la hipoteca sobre la Casa Batlló por el crédito del ICF es de primer grado.

    (5)  El crédito fue firmado con un plazo de reembolso de 3 años. A 31 de diciembre de 2004, el importe de 4,4 millones de euros había sido totalmente utilizado.

    (6)  5,5 % hasta el 31.12.2003; 4,75 % en 2004; 5 % a partir de 2005.

    (7)  El importe deberá rembolsarse en pagos bianuales en un plazo de 6 años y el primer pago se efectuará el 20 de enero de 2006.

    (8)  Además, el 29 de diciembre de 2000 ese mismo Ministerio concedió un crédito sin intereses de 1,5 millones de euros en aplicación del régimen aprobado “Actuaciones de Reindustrialización” (N 102/97, N 72/98, N 35/99, N 182/01).

    (9)  Las “subvenciones de explotación” generalmente van destinadas a compensar un déficit de actividades específicas o a aportar unos ingresos mínimos.

    (10)  DO C 244 de 1.10.2004, p. 2.


    Garante europeo della protezione dei dati

    25.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 97/6


    Parere del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sulla proposta di decisone del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione del sistema d'informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre grave forme di criminalità (COM(2005) 600 defin.)

    (2006/C 97/03)

    IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

    vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

    vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

    vista la richiesta, ricevuta il 29 novembre 2005 dalla Commissione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001,

    HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

    1.   INTRODUZIONE

    1.1.   Osservazioni preliminari

    La proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione del sistema d'informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (di seguito: «la proposta») è stata trasmessa dalla Commissione al garante europeo della protezione dei dati (GEPD) con lettera del 24 novembre 2005. Per quest'ultimo la lettera rappresenta una richiesta di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri come previsto nell'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001. Secondo il GEPD il presente parere dovrebbe essere citato nel preambolo della decisione.

    Il GEPD ritiene importante formulare un parere su questo argomento sensibile, in quanto la proposta in oggetto fa direttamente seguito all'istituzione del VIS, su cui il GEPD dovrà esercitare un controllo e su cui ha formulato un parere il 23 marzo 2005 (1). In tale parere l'ipotesi di un accesso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge era già stata presa in considerazione (cfr. in appresso); in termini di protezione dei dati la creazione di nuovi diritti di accesso al VIS ha un impatto determinante sul sistema. Pertanto la formulazione di un parere sulla presente proposta costituisce un seguito necessario al primo parere.

    1.2.   Importanza della proposta

    a)   Contesto

    La presente proposta non è solo importante di per sé ma anche perché rientra nell'attuale tendenza ad accordare alle autorità incaricate dell'applicazione della legge l'accesso a vari sistemi d'informazione e d'identificazione su vasta scala. Di ciò fa menzione, tra gli altri, la comunicazione della Commissione, del 24 novembre 2005, concernente il miglioramento dell'efficienza e l'incremento dell'interoperabilità e delle sinergie tra le banche dati europee nel settore della giustizia e degli affari interni (2), in particolare il punto 4.6: «In merito all'obiettivo della lotta al terrorismo e contro la criminalità, il Consiglio ritiene attualmente un problema il fatto che le autorità competenti per la sicurezza interna non possano accedere ai dati VIS. Lo stesso vale per tutti i dati relativi all'immigrazione contenuti in SIS II e per i dati di EURODAC.»

    Pertanto la presente proposta potrebbe essere considerata un precursore di strumenti giuridici analoghi sviluppati nel quadro di altre banche dati, ed è cruciale definire, dall'inizio, i casi in cui tale accesso può essere ammissibile.

    b)   Impatto di un nuovo accesso al VIS

    Il GEPD riconosce certo che le autorità incaricate dell'applicazione della legge devono poter avvalersi dei migliori strumenti per individuare gli autori di atti terroristici o di altri gravi reati. E' altresì consapevole che i dati VIS possono costituire, in determinate circostanze, una fonte essenziale di informazioni per tali autorità.

    Tuttavia, consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legge l'accesso alle banche di dati del primo pilastro, per quanto giustificato dalla lotta al terrorismo, è ben lungi dall'essere un elemento privo di ripercussioni. Occorre tenere presente che il VIS è un sistema d'informazione sviluppato in vista dell'attuazione della politica europea in materia di visti e non uno strumento per l'applicazione della legge. Un accesso su base sistematica costituirebbe realmente una grave violazione del principio di limitazione delle finalità e comporterebbe un'intrusione eccessiva nella vita privata dei viaggiatori che hanno acconsentito al trattamento dei loro dati per ottenere un visto e si attendono che tali dati siano raccolti, consultati e trasmessi per tale unica finalità.

    Poiché i sistemi d'informazione sono creati con una finalità specifica, la quale determina le garanzie, la sicurezza e le condizioni di accesso, concedere l'accesso sistematico per finalità diverse da quelle originarie non solo violerebbe il principio di limitazione delle finalità, ma potrebbe anche rendere inadeguati o insufficienti gli elementi suindicati.

    Analogamente, un cambiamento così significativo del sistema potrebbe invalidare i risultati dello studio di valutazione d'impatto (che ha esaminato solo l'utilizzo del sistema per le sua finalità originarie). Ciò vale anche per i pareri delle autorità incaricate della protezione dei dati. Si potrebbe affermare che la nuova proposta altera le premesse delle analisi dell'ottemperanza effettuate da queste ultime.

    c)   Rigorosa limitazione dell'accesso

    Sulla scorta delle osservazioni precedenti, il GEPD desidera sottolineare che l'accesso al VIS da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge può essere accordato solo in circostanze specifiche, da valutare caso per caso, e deve essere accompagnato da rigorose garanzie. In altri termini, la consultazione da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge deve essere limitata a casi specifici attraverso mezzi tecnici e giuridici adeguati.

    Il GEPD ha già sottolineato tutto ciò nel suo parere sul VIS: «Il GEPD è consapevole del fatto che le strutture di contrasto sono interessate ad avere accesso al VIS; il 7 marzo 2005 il Consiglio ha adottato conclusioni in tal senso. Poiché il VIS ha la finalità di migliorare la politica comune in materia di visti, va osservato che la concessione di un accesso sistematico alle strutture di contrasto sarebbe in contrasto con tale finalità. Benché ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE l'accesso possa essere concesso su base ad hoc, in circostanze specifiche e fatte salve adeguate garanzie, un accesso sistematico non può essere autorizzato.».

    In conclusione, i requisiti essenziali potrebbero essere così sintetizzati:

    L'accesso sistematico non può essere accordato: la decisione deve garantire che si procederà sempre alla valutazione caso per caso della necessità e proporzionalità dell'accesso da parte delle autorità del terzo pilastro. Al riguardo è indispensabile che lo strumento giuridico abbia una formulazione precisa, per non lasciare margini a un'interpretazione estensiva, che porterebbe a sua volta a un accesso sistematico.

    Nei casi in cui l'accesso è autorizzato, in considerazione del suo carattere sensibile devono essere adottate garanzie e condizioni adeguate che includano un regime globale di protezione dei dati utilizzati a livello nazionale.

    1.3   Osservazioni iniziali

    Il GEPD riconosce che nello strumento proposto è stata prestata grande attenzione alla protezione dei dati, in particolare limitando l'accesso a casi specifici e unicamente nel quadro della lotta contro gravi forme di criminalità (3).

    Tra gli altri elementi positivi il GEPD desidera inoltre menzionare specificamente:

    la limitazione ad alcune forme di criminalità, quali indicate nella convenzione Europol;

    l'obbligo degli Stati membri di redigere e pubblicare un elenco delle autorità che hanno accesso al sistema;

    l'esistenza di un punto di accesso centrale per Stato membro (e di una unità specializzata nell'ambito dell' Europol), che consente un migliore filtraggio delle richieste di accesso e un migliore controllo;

    le rigide norme in materia di ulteriore trasmissione dei dati, di cui all'articolo 8, paragrafo 5 della proposta;

    l'obbligo degli Stati membri e dell'Europol di tenere un registro delle persone incaricate della consultazione dei dati.

    2.   ANALISI DELLA PROPOSTA

    2.1.   Osservazioni preliminari

    Per accordare l'accesso alle autorità in base al terzo pilastro, la proposta VIS principale, basata sul primo pilastro, dovrebbe contenere una clausola passerella che, essenzialmente, determini il possibile contenuto di uno strumento giuridico del terzo pilastro, quale la proposta in oggetto. Poiché quando il GEPD ha formulato il suo parere sul VIS, tale clausola passerella non era ancora stata introdotta, il GEPD non ha potuto formulare osservazioni al riguardo. Pertanto tutte le osservazioni che seguono sono espresse con riserva quanto al contenuto della clausola passerella.

    2.2.   Finalità dell'accesso

    Per garantire una limitazione adeguata dell'accesso è importante definire con precisione le condizioni di accesso al VIS. E' apprezzabile che oltre alla proposta di decisione vera e propria, la relazione e i considerando (cfr. in particolare il considerando 7) indichino a chiare lettere che si intende consentire l'accesso solo caso per caso.

    Riguardo all'articolo 5 della proposta si può osservare, al fine di orientarne l'interpretazione,

    che esso limita la portata dell'accesso mediante condizioni sostanziali:

    b)

    l'accesso per la consultazione deve essere necessario ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati terroristici o di altre gravi forme di criminalità;

    c)

    l'accesso per la consultazione deve essere necessario nell'ambito di un caso particolare (...), e

    d)

    devono esistere fondati motivi, basati su indicazioni concrete, per ritenere che la consultazione dei dati VIS contribuirà alla prevenzione, all'individuazione e all'investigazione di qualsiasi forma di criminalità in questione.

    Tali condizioni sono cumulative e la condizione di cui alla lettera b) costituisce prevalentemente una definizione del campo d'applicazione ratione materiae. In pratica, ciò significa che l'autorità che desidera accedere al VIS deve essere confrontata a una grave forma di criminalità di cui alla lettera b) della proposta e occorre che vi sia un caso particolare di cui alla lettera c). Inoltre l'autorità, secondo quanto previsto alla lettera d), deve poter dimostrare che nel caso in questione la consultazione dei dati VIS contribuirà alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione del reato.

    Anche con quest'interpretazione dell'articolo 5 il GEPD teme che la formulazione flessibile della lettera d): «contribuirà alla» sia troppo ampia. Sono molti i casi in cui i dati VIS potrebbero «contribuire alla» prevenzione o all'investigazione di gravi forme di criminalità. Per giustificare un accesso ai dati VIS in deroga al principio della limitazione delle finalità, il GEPD ritiene che tale consultazione debba «contribuire sostanzialmente alla» prevenzione, all'individuazione o all'investigazione del reato grave in questione e suggerisce pertanto di modificare l'articolo 5 in tal senso.

    L'articolo 10 stabilisce che le registrazioni devono evidenziare lo scopo esatto dell'accesso. Lo «scopo esatto» dovrebbe comprendere elementi che rendono necessaria la consultazione del VIS nel senso indicato dall'articolo 5, lettera d). Questo contribuirebbe ad assicurare che, per tutte le consultazioni del VIS, si effettui un controllo della necessità, e a ridurre il rischio di accesso su base sistematica.

    2.3.   Chiavi di ricerca nella banca dati VIS

    L'articolo 5, paragrafi 2 e 3 prevede un accesso in due fasi ai dati VIS: solo se da una prima consultazione risulta che uno o più dati sono registrati è possibile accedere a un' ulteriore serie di dati. Questo, di per sé, è un approccio corretto. Tuttavia la prima serie di dati sembra molto ampia. In particolare ci si può interrogare sulla pertinenza dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere e) e i) per la consultazione della prima serie di dati:

    Lo «scopo del viaggio» sembra essere un criterio di ricerca molto generico per consentire un'interrogazione efficace del sistema. Comporta inoltre il rischio che, sulla sua base, si ottenga il profilo dei viaggiatori.

    Quanto alle «fotografie», la possibilità di interrogare una banca dati così ampia sulla base di fotografie è limitata; questo tipo di ricerca, allo stadio attuale della tecnologia, produce un livello inaccettabile di risposte errate. Le conseguenze di un'identificazione errata possono essere molto gravi per la persona interessata.

    Pertanto il GEPD chiede che i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere e) e i) siano considerati informazioni supplementari, accessibili solo se dalla prima consultazione risulta che i dati sono già registrati nel sistema, e siano trasferiti all'articolo 5, paragrafo 3.

    In alternativa, la possibilità di interrogare la banca dati sulla scorta di fotografie potrebbe essere sottoposta a una valutazione della tecnologia da parte del comitato consultivo e realizzata, solo quando la tecnologia sia considerata sufficientemente matura e affidabile.

    2.4.   Applicazione agli Stati membri cui non si applica il regolamento VIS

    L'accesso al VIS per consultazione può avvenire da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna degli Stati membri che non aderiscono al VIS. Esse devono effettuare la consultazione attraverso uno Stato che vi aderisce, nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da b) a d) (ossia caso per caso) e presentare una richiesta scritta debitamente motivata.

    Il GEPD desidera sottolineare la necessità di imporre alcune condizioni al trattamento dei dati, al di là della consultazione. La disposizione applicabile agli Stati membri che aderiscono al VIS stabilisce che i dati ottenuti dal VIS devono essere trattati conformemente alla decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro (cfr. in appresso). La medesima condizione dovrebbe valere per gli Stati membri cui non si applica il regolamento VIS ma che consultano i dati VIS. Il ragionamento è valido anche per la registrazione dei dati ai fini di un successivo controllo. Pertanto il GEPD raccomanda che nell'articolo 6 della proposta sia aggiunto un paragrafo nel quale si stabilisca che gli articoli 8 e 10 della decisione si applicano altresì agli Stati membri cui non si applica il regolamento VIS.

    2.5.   Regime di protezione dei dati

    a)   Applicazione della decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro

    Poiché l'accesso da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna rappresenta un'eccezione rispetto alle finalità del VIS, tale accesso dovrebbe essere soggetto a un rigoroso regime di protezione dei dati, che assicuri un livello elevato di protezione dei dati ottenuti dal VIS e trattati dalle autorità nazionali o dall' Europol.

    L'articolo 8 della proposta stabilisce che la decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito «la decisione quadro») si applica al trattamento dei dati personali a norma della decisione proposta. Per quanto concerne la protezione dei dati la presente proposta dovrebbe quindi essere considerata una lex specialis, che completa o specifica la lex generalis (ossia la decisione quadro). Ad esempio le disposizioni sull'ulteriore trasferimento di dati sono più rigide nella presente proposta e dovrebbero essere seguite. Lo stesso dicasi per i motivi dell'accesso ai dati.

    b)   Portata

    Il GEPD si compiace che il regime di protezione dei dati della decisione quadro si applichi a tutti i trattamenti dei dati personali previsti dalla proposta di decisione. Questo significa che il livello di protezione dei dati è equivalente, a prescindere dalle autorità che consultano i dati VIS.

    Poiché l'articolo 2 utilizza un criterio funzionale per definire tali autorità («le autorità degli Stati membri competenti in materia di prevenzione, individuazione e investigazione di reati terroristici e altre gravi forme di criminalità.»), la definizione potrebbe includere i servizi di intelligence oltre alle autorità incaricate dell'applicazione della legge. I servizi di intelligence che consultano VIS sono pertanto, in linea di principio, soggetti agli stessi obblighi in termini di protezione dei dati, il che, ovviamente, è un elemento positivo.

    Tuttavia, poiché potrebbero sorgere dubbi su tale interpretazione riguardo all'applicabilità della decisione quadro ai servizi di intelligence che accedono a dati VIS, il GEPD suggerisce la seguente formulazione alternativa:

    «Quando la decisione quadro (…) non è appplicabile, gli Stati membri assicurano un livello di protezione dei dati almeno equivalente a quello garantito ai sensi della decisione quadro».

    c)   Controllo

    Quanto alla formulazione dell'articolo 8, occorrerebbe chiarire che il paragrafo 1 riguarda il trattamento dei dati all'interno del territorio degli Stati membri. Poiché i paragrafi 2 e 3 chiariscono il loro campo d'applicazione (trattamento dei dati da parte dell'Europol e della Commissione) andrebbe chiarito che il paragrafo 1 riguarda un'altra ipotesi.

    La ripartizione delle competenze in materia di controllo a seconda delle rispettive attività degli attori costituisce un approccio corretto. Manca tuttavia un elemento: la necessità di un approccio coordinato nel controllo. Come già indicato nel parere del GEDP sul VIS: «Per quanto concerne il controllo del VIS, è altresì importante sottolineare che le attività di controllo da parte delle autorità di controllo nazionali e del GEPD dovrebbero essere coordinate fino a un certo punto […]. Infatti, sussiste l'esigenza di un'attuazione armonizzata del regolamento e di cooperazione verso un approccio generale dei problemi comuni.

    L'articolo 35 [della proposta VIS] dovrebbe pertanto contenere una disposizione in tal senso secondo cui il GEPD convoca, almeno una volta l'anno, una riunione con tutte le autorità di controllo nazionali

    Ciò vale altresì per quest'uso specifico del sistema VIS (in questo caso anche con il coinvolgimento dell'autorità di controllo comune dell'Europol). Il controllo dovrebbe essere del tutto coerente con il controllo del «VIS primo pilastro», in quanto si tratta dello stesso sistema. Inoltre le riunioni di coordinamento convocate dal GEPD, cui partecipano tutte le parti coinvolte nel controllo, costituiscono il modello scelto per il controllo di altri sistemi d'informazione su vasta scala, come Eurodac.

    Il GEPD riconosce che il coordinamento è in qualche misura previsto nella proposta, la quale menziona il ruolo del futuro Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall'articolo 31 della proposta di decisione quadro. Tuttavia va ribadito che il controllo in quanto tale non rientra tra i compiti di tale organo consultivo.

    Il GEPD suggerisce di aggiungere una disposizione nella quale si stabilisca che la riunione di coordinamento convocata dal GEPD nel quadro del controllo del «VIS primo pilastro» dovrà essere competente anche in materia di dati elaborati ai sensi della presente proposta e che, a tale effetto, l'autorità di controllo comune dell'Europol dovrebbe essere rappresentata.

    2.6.   Autoverifica

    L'articolo 12 della proposta prevede sistemi di controllo del VIS. Il GEPD ritiene che tale controllo debba riguardare non solo gli aspetti connessi ai risultati, ai costi-benefici alla qualità del servizio ma anche il rispetto dei requisiti giuridici, soprattutto nel settore della protezione dei dati. L'articolo 12 dovrebbe essere modificato in tal senso.

    Per svolgere quest'autoverifica della legalità del trattamento dei dati, la Commissione dovrebbe potersi avvalere delle registrazioni di cui all'articolo 10 della proposta. Pertanto l'articolo 10 dovrebbe stabilire che tali registrazioni non sono conservate solo ai fini del controllo della protezione dei dati e per garantire la sicurezza di questi ultimi ma anche per procedere a un'autoverifica costante del VIS. Le relazioni di autoverifica faciliteranno i compiti di controllo del GEPD e di quanti esercitano il controllo, poiché essi saranno in grado di scegliere meglio le aree prioritarie del controllo.

    3.   CONCLUSIONE

    Sulla scorta delle precedenti osservazioni, il GEPD sottolinea l'importanza cruciale di concedere l'accesso alle autorità competenti in materia di sicurezza interna e all'Europol solo caso per caso e con rigide garanzie. La proposta consente, in modo globalmente soddisfacente, di raggiungere questo obiettivo, benché possano essere introdotti alcuni miglioramenti, come proposto nel presente parere:

    L'accesso al VIS ai sensi dell'articolo 5 dovrebbe essere subordinato alla condizione che la consultazione contribuisca «sostanzialmente» alla prevenzione, all'individuazione o all'investigazione di un reato grave; le registrazioni di cui all'articolo 10 dovrebbero inoltre consentire di valutare l'esistenza di tale condizione in ogni singolo caso.

    Le due chiavi di ricerca per l'accesso al VIS di cui all'articolo 5, paragrafo 2, ossia «scopo del viaggio» e «fotografie», dovrebbero essere riesaminate e essere disponibili come informazioni supplementari, dopo l'ottenimento di una prima serie di dati.

    Il livello di protezione dei dati applicabile, al di là della consultazione, dovrebbe essere equivalente, a prescindere dalle autorità che consultano i dati VIS. Gli articoli 8 e 10 dovrebbero essere applicabili anche agli Stati membri cui non si applica il regolamento VIS.

    Dovrebbe essere garantito un approccio coordinato in materia di controllo, anche in ordine all'accesso al VIS previsto nella proposta in oggetto.

    Le disposizioni riguardanti i sistemi di controllo dovrebbero assicurare anche l'autoverifica del rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 gennaio 2006

    Peter HUSTINX

    Garante europeo della protezione dei dati


    (1)  Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2004) 835 definitivo)

    (2)  COM(2005) 597 definitivo.

    (3)  Coerente con le conclusioni del Consiglio del marzo e luglio 2005, nelle quali si chiede che l'accesso al VIS sia accordato alle autorità competenti in materia di sicurezza interna «unicamente nel pieno rispetto delle normative sulla protezione dei dati personali».


    Rettifiche

    25.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 97/11


    Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 90/396/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas

    ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 49 del 28 febbraio 2006 )

    (2006/C 97/04)

    Pagina 5:

    anziché:

    CEN

    EN 30-2-1:1998

    Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — parte 2-1: Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità

     

    EN 30-2-1:1998/A1:2003

    Nota 3

    Data scaduta

    (10.12.2004)

    EN 30-2-1:1998/A2:2005

    Nota 3

    La data di questa pubblicazione

    EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

     

     

    leggasi:

    CEN

    EN 30-2-1:1998

    Apparecchi di cottura a gas per uso domestico — parte 2-1: Utilizzazione razionale dell'energia — Generalità

     

    EN 30-2-1:1998/A1:2003

    Nota 3

    Data scaduta

    (10.12.2004)

    EN 30-2-1:1998/A2:2005

    Nota 3

    Data scaduta

    (11.11.2005)

    EN 30-2-1:1998/A1:2003/AC:2004

     

     


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