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Il modello dell’Unione europea per i permessi di soggiorno

Il modello dell’Unione europea per i permessi di soggiorno

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1030/2002 — Modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno, indicando le informazioni che questi ultimi devono contenere, per i cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente nell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

  • I permessi devono essere documenti separati sotto forma di carta (inizialmente potevano anche essere forniti come adesivi da applicare su un altro documento ufficiale).
  • Il regolamento specifica la forma e il contenuto di tutte le informazioni visibili da riportare sul documento, come ad esempio il cognome e il nome della persona (in questo ordine), l’inizio e la fine del periodo di validità del permesso.
  • Tra le specifiche tecniche compaiono il colore, il processo di stampa, le tecniche e i materiali da usare per i permessi.
  • Tali specifiche comprendono caratteristiche di sicurezza volte a evitare la falsificazione e la contraffazione. Queste caratteristiche saranno mantenute segrete e verranno comunicate solo alle autorità nazionali responsabili della stampa dei permessi.
  • Se lo desiderano, i paesi dell’Unione possono aggiungere ulteriori caratteristiche di sicurezza in conformità con l’elenco presente nell’allegato al regolamento, a condizione di non alterare l’aspetto uniforme della carta.
  • Il regolamento non si applica a:

Il regolamento (CE) n. 380/2008 modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 sull’integrazione di identificatori biometrici* nel formato uniforme per i permessi di soggiorno.

  • Gli identificatori biometrici vengono utilizzati per verificare l’autenticità del permesso e l’identità del titolare. Essi consistono in una foto recente e in due impronte digitali del richiedente.
  • La procedura per il rilevamento di tali identificatori deve rispettare la legislazione nazionale e le tutele contenute nelle convenzioni delle Nazioni Unite relative ai diritti dell’uomo e ai diritti del fanciullo.
  • I dati relativi agli identificatori biometrici devono essere conservati e protetti in maniera tale da garantirne l’integrità, l’autenticità e la riservatezza.

Poiché il formato attuale dei permessi di soggiorno è stato usato per oltre venti anni, è stato adottato il regolamento di modifica (UE) 2017/1954

Esso introduce un nuovo modello uniforme per i permessi di soggiorno con elementi di sicurezza più moderni per impedire le falsificazioni. Le specifiche delle immagini e del testo contenute nell’allegato al regolamento di modifica (UE) 2017/1954 sostituiscono quelle contenute nell’allegato al regolamento originale del 2002. I paesi dell’Unione dispongono di un periodo transitorio di sei mesi entro il quale esaurire le scorte esistenti di permessi di soggiorno.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 1030/2002 si applica dal 15 giugno 2002.

Il regolamento di modifica (UE) 2017/1954 si applica al più tardi 15 mesi dopo l’adozione da parte della Commissione europea delle nuove prescrizioni tecniche per i permessi di soggiorno.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Identificatori biometrici: l’utilizzo di una o più caratteristiche di un individuo (impronte digitali, struttura del viso, iride), memorizzate su un supporto come ad esempio una smart card, un codice a barre o un documento, al fine di verificare l’identità della persona che favorisce il documento

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1030/2002 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2020/1730 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante conferma della partecipazione dell’Irlanda al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 387 del 19.11.2020, pag. 22).

Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

Ultimo aggiornamento: 27.11.2020

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