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Informazioni ambientali: partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia (convenzione di Aarhus)

Informazioni ambientali: partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia (convenzione di Aarhus)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1367/2006 sull’applicazione delle disposizioni della convenzione di Aarhus

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento richiede alle istituzioni e agli organi dell’Unione europea (Unione) di attuare gli obblighi contenuti nella convenzione di Aarhus (si veda la sintesi). La convenzione conferisce al pubblico il diritto di:

  • accesso alle informazioni ambientali;
  • partecipare al processo decisionale;
  • accesso alla giustizia in materia ambientale.

PUNTI CHIAVE

Accesso alle informazioni ambientali

Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono:

  • garantire l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali che detengono, secondo le condizioni stabilite nel regolamento;
  • garantire che le informazioni ambientali siano progressivamente rese disponibili e diffuse al pubblico;
  • organizzare le informazioni in banche dati facilmente accessibili al pubblico;
  • aggiornare le informazioni e garantire che siano esatte e comparabili;
  • rispondere a eventuali richieste di informazioni ambientali entro quindici giorni lavorativi.

Le banche dati o i registri ambientali devono comprendere:

  • testi di trattati internazionali, convenzioni o accordi, politiche, piani e programmi;
  • relazioni sullo stato di avanzamento dell’attuazione degli elementi di cui sopra;
  • passi compiuti nelle procedure di violazione del diritto dell’Unione;
  • relazioni sullo stato dell’ambiente;
  • dati di monitoraggio delle attività che potrebbero incidere sull’ambiente;
  • autorizzazioni rilasciate che potrebbero incidere sull’ambiente;
  • studi sull’impatto ambientale e valutazioni dei rischi.

Le richieste di informazioni possono essere rifiutate solo in circostanze specifiche, come nel caso di procedimenti giudiziari in corso o se la loro divulgazione può danneggiare l’ambiente, ad esempio rivelando siti di riproduzione di specie rare.

Partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale

Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono prevedere tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare al processo decisionale relativo a piani o programmi in materia ambientale. Nel caso in cui la Commissione europea elabori un piano o un programma da sottoporre alla decisione di altri organi dell’Unione, deve prevedere la partecipazione del pubblico a tale fase preparatoria.

Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono individuare il pubblico che rischia di essere interessato da un piano o da un programma, nonché garantire che sia informato in merito:

  • al progetto di proposta;
  • alle informazioni ambientali pertinenti;
  • alle modalità pratiche di partecipazione, tra cui l’indicazione:
    • dell’entità presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni;
    • dell’entità a cui è possibile sottoporre commenti o quesiti;
    • di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale.

È previsto un termine di almeno otto settimane entro cui fare pervenire commenti, e di almeno quattro settimane per gli avvisi riguardanti eventuali riunioni o audizioni.

Le istituzioni e gli organi dell’Unione tengono debitamente conto dell’esito della partecipazione del pubblico e informano il pubblico in merito a qualsiasi decisione e alle considerazioni su cui si è basata la decisione, inclusa l’informazione circa la partecipazione del pubblico.

Riesame interno e accesso alla giustizia

I membri del pubblico, in presenza di determinate condizioni, possono presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato o, in caso di un’omissione, che avrebbe dovuto adottare un atto amministrativo alla luce del fatto che tale atto o omissione contravviene al diritto ambientale.

Un’organizzazione non governativa (ONG) può formulare una richiesta a condizione che:

  • sia una persona giuridica indipendente senza fini di lucro a norma del diritto nazionale o della prassi di uno Stato membro dell’Unione;
  • abbia come obiettivo primario dichiarato quello di promuovere la tutela dell’ambiente nell’ambito del diritto ambientale;
  • sia stata costituita da più di due anni;
  • l’oggetto della richiesta rientri nel suo obiettivo e nelle sue attività.

La richiesta di riesame interno può altresì essere formulata da altri membri del pubblico qualora siano in grado di:

  • dimostrare che i propri diritti sono lesi in maniera diretta dalla presunta violazione del diritto ambientale dell’Unione rispetto al pubblico in generale;
  • dimostrare un interesse pubblico sufficiente, sostenuto da almeno 4 000 membri del pubblico di almeno cinque Stati membri, con almeno 250 membri del pubblico provenienti da ogni Stato membro.

Le richieste devono essere presentate da una ONG ambientale che soddisfi i criteri sopra delineati o da un avvocato autorizzato a esercitare in uno Stato membro.

Tali richieste devono essere formulate entro otto settimane dall’adozione, dalla notifica o dalla pubblicazione dell’atto amministrativo, qualunque azione sia la più recente.

Le istituzioni e gli organi dell’Unione devono pubblicare tutte le richieste di riesame interno il prima possibile in seguito alla ricezione, nonché tutte le decisioni finali relative a tali richieste il prima possibile dopo la loro adozione.

L’istituzione o l’organo dell’Unione deve pronunciarsi entro ventidue settimane dalla scadenza del termine di presentazione di otto settimane. Qualora un’istituzione o un organo dell’Unione si astenga dal pronunciarsi in merito a una richiesta di riesame interno, o nel caso in cui una richiesta venga respinta, l’ONG o altri membri del pubblico possono presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 28 giugno 2007. Talune norme modificate, principalmente relative all’accesso alla giustizia, sono in vigore dal 28 ottobre 2021. Le norme che consentono l’accesso di altri membri del pubblico oltre alle ONG ambientali si applicano a partire dal 29 aprile 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006 pag. 13).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1367/2006 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2023/748 della Commissione, dell’11 aprile 2023, che stabilisce norme dettagliate di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle richieste di riesame interno di atti amministrativi o omissioni amministrative (GU L 99 del 12.4.2023, pag. 23).

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

Ultimo aggiornamento: 22.06.2023

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