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Programme promoting NGOs active in the field of environmental protection
Programma per la promozione delle ONG attive nel campo della tutela ambientale.
Programma per la promozione delle ONG attive nel campo della tutela ambientale.
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Programma per la promozione delle ONG attive nel campo della tutela ambientale.
Questo programma comunitario mira ad incoraggiare l'attività delle organizzazioni non governative europee (ONG) che hanno come principale campo di attività la tutela ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria
ATTO
Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale [Cfr atti modificativi].
SINTESI
La relazione
La decisione 97/872 CE del Consiglio, concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale stabiliva che nel corso dei primi tre anni (1998-2000) fosse elaborata una relazione sulla sua attuazione. Tale relazione, elaborata alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dai beneficiari del programma [COM(2001) 337 def.- Volume I], ha raccomandato la proroga del programma (che scade il 31 dicembre 2001), pur con alcune modifiche. La decisione 2002/466 contiene il nuovo programma e sostituisce la decisione 97/872/CE.
La relazione sull'attuazione della decisione 97/872/CE sottolinea che la proroga del programma di azione è fermamente sostenuta dalla Commissione e dalle ONG. Essa rileva tuttavia alcuni punti deboli, su cui è necessario intervenire:
Il nuovo programma
Obiettivo del nuovo programma stabilito dalla decisione è incoraggiare l'attività delle ONG che hanno come principale campo di attività la tutela ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni europee. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale sulla politica ambientale della Comunità e il rafforzamento delle piccole associazioni locali o regionali che si adoperano per l'applicazione dell'acquis ambientale..
Il programma è aperto alle ONG:
L'aiuto concesso nell'ambito del presente programma si concentrerà sulle priorità del Sesto programma d'azione per l'ambiente, l'educazione ambientale e l'applicazione della legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente.
Un invito a presentare proposte, concernente le sovvenzioni previste dal programma, è pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno. Le ONG che riceveranno il finanziamento sono scelte entro il 31 dicembre di ogni anno; l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Le sovvenzioni erogate alle ONG non superano il 70% delle spese medie ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità o l'80% nel caso di ONG basate nei paesi candidati all'adesione e nei Balcani e non superano in nessun caso l'80% delle spese ammissibili dell'organizzazione candidata per l'anno in corso. L'importo è determinato annualmente. L'allegato della decisione riporta le quattro tappe della procedura di selezione e di assegnazione dei fondi.
Sono istituiti sistemi di controllo e di valutazione dei risultati ottenuti dalle ONG beneficiarie. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti può comportare l'inammissibilità al finanziamento. Sono previste sanzioni in caso di irregolarità o frode (annullamento della sovvenzione, pagamento di un'ammenda, impossibilità di ricevere altri finanziamenti comunitari o di partecipare a meccanismi di dialogo).
L'importo finanziario per l'attuazione del programma, che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è di 32 milioni di euro.
Il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento e agli Stati membri una relazione sulla procedura di assegnazione delle sovvenzioni e sui relativi risultati. Entro il 31 dicembre 2004, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma e, se del caso, propone modifiche.
Riferimenti
Atto |
Datadi entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Direttiva 466/2002/CE |
17.03.2002 |
GU L 75 del 16.03.2002 |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Decisione n. 786/2004/CE |
30.04.2004 |
- |
GU L 138 del 30.04.2004 |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+ ) [Gazzetta ufficiale L 149 del 09.06.2007].
Elenco delle organizzazioni beneficiarie di un finanziamento comunitario a fini ambientali:[Gazzetta ufficiale C 147 del 24.06.2003];[Gazzetta ufficiale C 324 del 24.12.2002];[Gazzetta ufficiale C 279 del 15.11.2002].
Ultima modifica: 24.10.2006