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Programma per la promozione delle ONG attive nel campo della tutela ambientale.

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Programma per la promozione delle ONG attive nel campo della tutela ambientale.

Questo programma comunitario mira ad incoraggiare l'attività delle organizzazioni non governative europee (ONG) che hanno come principale campo di attività la tutela ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria

ATTO

Decisione n. 466/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che stabilisce un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative attive principalmente nel campo della protezione ambientale [Cfr atti modificativi].

SINTESI

La relazione

La decisione 97/872 CE del Consiglio, concernente un programma di azione comunitario per la promozione delle organizzazioni non governative (ONG) attive principalmente nel campo della protezione ambientale stabiliva che nel corso dei primi tre anni (1998-2000) fosse elaborata una relazione sulla sua attuazione. Tale relazione, elaborata alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione e dai beneficiari del programma [COM(2001) 337 def.- Volume I], ha raccomandato la proroga del programma (che scade il 31 dicembre 2001), pur con alcune modifiche. La decisione 2002/466 contiene il nuovo programma e sostituisce la decisione 97/872/CE.

La relazione sull'attuazione della decisione 97/872/CE sottolinea che la proroga del programma di azione è fermamente sostenuta dalla Commissione e dalle ONG. Essa rileva tuttavia alcuni punti deboli, su cui è necessario intervenire:

  • estensione della copertura geografica del programma ai paesi candidati all'adesione e ai Balcani;
  • migliore ripartizione delle risorse fra le varie regioni e fra piccole e grandi ONG;
  • onere delle procedure di controllo applicate alle singole fasi del programma;
  • ritardi nei pagamenti alle ONG e altri problemi relativi alla gestione finanziaria del programma;
  • ricorso a criteri di selezione non sufficientemente obiettivi;
  • finanziamenti concessi troppo spesso alle stesse ONG;
  • assenza di un sistema ben definito di audit;
  • opportunità che le ONG partecipino sistematicamente all'elaborazione e all'applicazione della politica europea nel settore dell'ambiente.

Il nuovo programma

Obiettivo del nuovo programma stabilito dalla decisione è incoraggiare l'attività delle ONG che hanno come principale campo di attività la tutela ambientale e che contribuiscono allo sviluppo e all'attuazione della legislazione e della politica ambientale comunitaria in tutte le regioni europee. Il programma promuove anche la partecipazione sistematica delle ONG in tutte le fasi del processo decisionale sulla politica ambientale della Comunità e il rafforzamento delle piccole associazioni locali o regionali che si adoperano per l'applicazione dell'acquis ambientale..

Il programma è aperto alle ONG:

  • indipendenti, senza fini di lucro e attive principalmente nel campo della protezione ambientale;
  • attive a livello europeo, con una struttura che copre almeno tre paesi europei (il caso di due paesi è accettato a certe condizioni);
  • stabilite in uno degli Stati membri, in uno dei paesi candidati all'adesione o in un paese balcanico;
  • le cui attività sono conformi ai principi del Sesto programma di azione per l'ambiente
  • legalmente costituite da più di due anni e i cui conti annuali sono stati certificati.

L'aiuto concesso nell'ambito del presente programma si concentrerà sulle priorità del Sesto programma d'azione per l'ambiente, l'educazione ambientale e l'applicazione della legislazione comunitaria nel settore dell'ambiente.

Un invito a presentare proposte, concernente le sovvenzioni previste dal programma, è pubblicato entro il 30 settembre di ogni anno. Le ONG che riceveranno il finanziamento sono scelte entro il 31 dicembre di ogni anno; l'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Le sovvenzioni erogate alle ONG non superano il 70% delle spese medie ammissibili dell'organizzazione candidata, verificate nei due anni precedenti, nel caso di ONG basate nella Comunità o l'80% nel caso di ONG basate nei paesi candidati all'adesione e nei Balcani e non superano in nessun caso l'80% delle spese ammissibili dell'organizzazione candidata per l'anno in corso. L'importo è determinato annualmente. L'allegato della decisione riporta le quattro tappe della procedura di selezione e di assegnazione dei fondi.

Sono istituiti sistemi di controllo e di valutazione dei risultati ottenuti dalle ONG beneficiarie. Il mancato raggiungimento dei risultati previsti può comportare l'inammissibilità al finanziamento. Sono previste sanzioni in caso di irregolarità o frode (annullamento della sovvenzione, pagamento di un'ammenda, impossibilità di ricevere altri finanziamenti comunitari o di partecipare a meccanismi di dialogo).

L'importo finanziario per l'attuazione del programma, che va dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, è di 32 milioni di euro.

Il 30 aprile di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento e agli Stati membri una relazione sulla procedura di assegnazione delle sovvenzioni e sui relativi risultati. Entro il 31 dicembre 2004, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione degli obiettivi del programma e, se del caso, propone modifiche.

Riferimenti

Atto

Datadi entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Direttiva 466/2002/CE

17.03.2002

GU L 75 del 16.03.2002

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione n. 786/2004/CE

30.04.2004

-

GU L 138 del 30.04.2004

ATTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+ ) [Gazzetta ufficiale L 149 del 09.06.2007].

Elenco delle organizzazioni beneficiarie di un finanziamento comunitario a fini ambientali:[Gazzetta ufficiale C 147 del 24.06.2003];[Gazzetta ufficiale C 324 del 24.12.2002];[Gazzetta ufficiale C 279 del 15.11.2002].

Ultima modifica: 24.10.2006

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