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Gender equality in the labour market
Parità fra gli uomini e le donne nel mercato del lavoro
Parità fra gli uomini e le donne nel mercato del lavoro
Parità fra gli uomini e le donne nel mercato del lavoro
La presente direttiva mira a consolidare diverse direttive sulla parità di genere semplificando, modernizzando e migliorando la normativa UE in materia di parità di trattamento fra donne e uomini in materia di occupazione.
SINTESI
La parità di opportunità fra donne e uomini è un principio fondamentale del diritto dell'UE che si applica a tutti i campi della vita sociale, ivi incluso il mondo del lavoro.
Parità nell’impiego e nelle condizioni di lavoro
La presente direttiva vieta le discriminazioni dirette* o indirette* tra uomini e donne per quanto riguarda le condizioni:
L'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’UE vieta inoltre la discriminazione basata sul sesso in materia di remunerazione per uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale. Tale principio si applica anche ai sistemi di classificazione professionale utilizzati per determinare le remunerazioni.
Tuttavia, una differenza di trattamento tra uomini e donne può essere giustificata per la particolare natura delle attività professionali di cui trattasi, purché le misure prese siano legittime e proporzionate.
I paesi dell'UE devono incoraggiare i datori di lavoro e i formatori professionali ad agire contro le discriminazioni (dirette o indirette) basate sul sesso, in particolare contro le molestie* e le molestie sessuali*.
Parità nella protezione sociale
Le donne e gli uomini godono di pari trattamento nel quadro dei regimi professionali di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda:
Questo principio si applica all’insieme della popolazione attiva, compresi:
Congedo di maternità, di paternità e di adozione
Alla fine di un congedo per maternità, paternità e/o adozione, i lavoratori hanno il diritto di:
Tutela dei diritti
I paesi dell'UE devono stabilire i mezzi di tutela per i lavoratori che subiscono una discriminazione, come ad esempio le procedure di conciliazione e le procedure giurisdizionali. Allo stesso modo adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori e i loro rappresentanti da qualsiasi trattamento sfavorevole quale reazione a un reclamo all’interno dell’impresa o a un’azione legale.
Infine, essi stabiliscono le sanzioni, le possibilità di riparazione o di indennizzo in relazione al danno subito.
In caso di ricorso giudiziario, l'onere della prova sarà a carico della parte accusata di discriminazione, la quale dovrà provare che non vi è stata alcuna violazione del principio della parità di trattamento.
Promozione della parità di trattamento
I paesi dell'UE designano gli organismi il cui ruolo consiste nel promuovere, analizzare e tutelare il principio della parità di trattamento, nonché nel garantire il controllo dell'applicazione della normativa e nel fornire aiuto indipendente alle vittime di discriminazioni.
Infine, le imprese devono promuovere il principio di uguaglianza dei sessi e rafforzare il ruolo delle parti sociali e delle organizzazioni non governative.
CONTESTO
TERMINI CHIAVE
*Discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto un'altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga.
*Discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
*Molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
*Molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, in particolare attraverso la creazione di un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
ATTO
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204, 26.7.2006, pag. 23–36)
Ultimo aggiornamento: 29.10.2015