EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

La Commissione europea

La Commissione europea

 

SINTESI DI:

Articolo 17 del trattato sull’Unione europea

Articolo 18 del trattato sull’Unione europea

Articolo 244 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) - Ruolo, composizione, poteri e funzionamento della Commissione europea

Articolo 245 del TFUE - Ruolo, composizione, poteri e funzionamento della Commissione europea

Articolo 246 del TFUE - Ruolo, composizione, poteri e funzionamento della Commissione europea

Articolo 247 del TFUE - Ruolo, composizione, poteri e funzionamento della Commissione europea

Articolo 248 del TFUE - Ruolo, composizione, poteri e funzionamento della Commissione europea

Articolo 249 del TFUE - Ruolo, composizione, poteri e funzionamento della Commissione europea

Articolo 250 del TFUE - Ruolo, composizione, poteri e funzionamento della Commissione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DI QUESTI ARTICOLI INCLUSI NEI TRATTATI?

Stabiliscono il ruolo, la composizione, i poteri, le procedure di nomina e il funzionamento della Commissione europea, l’organo esecutivo dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Ruolo

1. Propone nuove leggi: la Commissione è l’unica istituzione dell’UE a presentare formalmente le leggi affinché siano adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

2. Gestisce le politiche dell’UE e stanzia i fondi dell’UE: la Commissione fissa le priorità di spesa insieme al Consiglio e al Parlamento, oltre a redigere ed eseguire il bilancio annuale.

3. Fa rispettare le leggi dell’UE: insieme alla Corte di Giustizia dell’UE, la Commissione si assicura che le leggi dell’UE vengano applicate correttamente in tutti i paesi UE.

4. Rappresenta l’UE a livello internazionale: parla per conto di tutti i paesi dell’UE presso gli organismi internazionali (come ad esempio l’Organizzazione mondiale del commercio, OMC).

Composizione

  • La Commissione è condotta politicamente da un gruppo di 28 commissari. Il collegio dei commissari comprende un commissario di ciascun paese UE e include:
  • Il lavoro della Commissione è organizzato in reparti noti come direzioni generali (DG), ciascuna responsabile per una specifica area politica.

Il presidente

  • Il Consiglio europeo propone un candidato presidente, tenendo conto dei risultati delle elezioni del Parlamento europeo. Per venire eletto, il candidato deve avere il sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento europeo. Il presidente si occupa di:
    • stabilire gli orientamenti politici per il collegio dei commissari;
    • decidere in merito all’organizzazione interna della Commissione e delegare la responsabilità per aree politiche specifiche ai singoli commissari (questi incarichi possono essere riassegnati durante il mandato);
    • nominare i vicepresidenti tra i membri della Commissione, fatta eccezione per l’AR/VP.
  • Il presidente può inoltre chiedere a un commissario di abbandonare il proprio incarico senza necessità dell’approvazione del collegio.

Nomina

  • Di comune accordo con il presidente eletto, il Consiglio adotta l’elenco di persone che intende nominare come membri della Commissione, fatta eccezione per l’AR/VP.
  • L’AR/VP viene nominato dal Consiglio europeo, di concerto con il presidente della Commissione.
  • I membri della Commissione vengono scelti per la loro competenza generale e la loro indipendenza.
  • L’intero collegio viene approvato attraverso una votazione del Parlamento europeo.

Tabella riassuntiva

Trattato sull’Unione europea

17

Ruolo e composizione della Commissione; nomina e poteri del presidente della Commissione

Trattato sull’Unione europea

18

Nomina e poteri dell’AR/VP

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250

Funzionamento della Commissione

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo III — Disposizioni relative alle istituzioni — Articoli 17 e 18 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 26-27)

Versione consolidata dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte sesta — Disposizioni istituzionali e finanziarie — Titolo I — Disposizioni istituzionali — Capitolo 1 — Le istituzioni — Sezione 4 — La Commissione — Articoli 244, 245, 246, 247, 248, 249 e 250 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 155-157)

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione del Consiglio europeo 2013/272/UE del 22 maggio 2013 riguardante il numero di membri della Commissione europea (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 98)

Ultimo aggiornamento: 11.10.2017

Top