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Governance dell’Unione dell’energia

Governance dell’Unione dell’energia

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

La strategia dell’Unione dell’energia ha cinque dimensioni:

Il regolamento ha varie caratteristiche essenziali.

  • Richiede agli Stati membri:
    • di elaborare piani nazionali integrati per l’energia e il clima per il periodo 2021-2030 entro il 31 dicembre 2019, successivamente entro il 1° gennaio 2029 e da allora in poi ogni 10 anni, nonché di aggiornarli entro il 30 giugno 2024, successivamente entro il 1° gennaio 2034 e da allora in poi ogni 10 anni;
    • di preparare e riferire alla Commissione europea strategie a lungo termine per la riduzione delle emissioni con una prospettiva trentennale, al fine di contribuire ai più ampi obiettivi di sviluppo sostenibile e agli obiettivi a lungo termine stabiliti dall’accordo di Parigi;
    • di preparare relazioni biennali sullo stato di avanzamento dell’attuazione dei piani, a partire dal 15 marzo 2023 in avanti, per seguire i progressi compiuti nell’ambito delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia.
  • Stabilisce un processo di consultazione ricorrente tra la Commissione europea e gli Stati membri, promuovendo la cooperazione regionale tra questi ultimi, in particolare prima della messa a punto dei piani, e in seguito ogni dieci anni per i successivi periodi decennali.
  • Richiede alla Commissione di monitorare e valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei traguardi, degli obiettivi e dei contributi stabiliti nei rispettivi piani nazionali e di proporre misure ed esercitare i suoi poteri a livello dell’Unione al fine di garantire il raggiungimento collettivo di tali obiettivi e traguardi.
  • Stabilisce i requisiti dei sistemi di inventario nazionali e dell’Unione per le emissioni di gas a effetto serra, le politiche, le misure e le proiezioni.
  • Fissa un obiettivo vincolante per l’Unione relativo a una riduzione nazionale delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % (rispetto ai livelli del 1990) entro il 2030, e si impegna a stabilire un obiettivo climatico per il 2040 entro sei mesi dal primo bilancio globale previsto dall’accordo di Parigi, che la Commissione raccomanda di fissare al 90 %.
  • Cita non solo gli impegni degli Stati membri, ma anche i loro traguardi nazionali ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia (noto come regolamento LULUCF).
  • Nel 2025 si prevede che la Commissione effettui un esame completo dei dati degli inventari nazionali presentati dagli Stati membri al fine di determinare gli obiettivi annuali di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra degli Stati membri e di determinare le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri in conformità con il regolamento (UE) 2018/842, che stabilisce riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra.
  • Si allinea agli obiettivi stabiliti nella direttiva rivista sull’energia da fonti rinnovabili [direttiva (UE) 2018/2001 — si veda la sintesi], che mira ad aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo globale di energia dell’Unione al 42,5 % entro il 2030, con un aumento indicativo aggiuntivo del 2,5 % per consentire il raggiungimento dell’obiettivo del 45 %. Ogni Stato membro deve contribuire a questo obiettivo comune.
  • Si allinea agli obiettivi stabiliti nella direttiva rivista sull’efficienza energetica [direttiva (UE) 2023/1791 — si veda la sintesi], che stabilisce un obiettivo vincolante di efficienza energetica dell’UE per garantire una riduzione del consumo energetico pari ad almeno l’11,7 % entro il 2030 rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento dell’UE per il 2020.

Atti delegati

  • La Commissione ha il potere di adottare atti delegati per adeguare il modello dei piani nazionali per l’energia e il clima in virtù delle modifiche apportate al quadro strategico dell’Unione in materia di energia e clima, che sono direttamente e specificatamente collegate ai contribuiti dell’Unione nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’accordo di Parigi.
  • Può altresì adottare atti delegati per tenere conto dei cambiamenti ai potenziali di riscaldamento globale e alle linee guida sugli inventari concordati a livello internazionale, al fine di stabilire requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell’Unione e la configurazione dei registri.
  • Il regolamento delegato (UE) 2020/1044 integra il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda i valori per i potenziali di riscaldamento globale e le linee guida per l’inventario dei gas a effetto serra, e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione:
    • Esso abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 a partire dal 1o gennaio 2021.
    • Si applica alle relazioni presentate dagli Stati membri dal 2021 in poi;
    • gli Stati membri e la Commissione utilizzeranno i potenziali di riscaldamento globale elencati nell’allegato I allo scopo di determinare e comunicare i dati degli inventari dei gas a effetto serra.

Atti di esecuzione

La Commissione ha adottato tre atti di esecuzione:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2018/1999;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 sul meccanismo unionale di finanziamento dell’energia rinnovabile; e
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 sulla struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima.

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 24 dicembre 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/1999 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2020/1044 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori del potenziale di riscaldamento globale e le linee guida per gli inventari e per quanto riguarda il sistema di inventario dell’Unione e che abroga il regolamento delegato (UE) n. 666/2014 della Commissione (GU L 230 del 17.7.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 della Commissione, del 7 agosto 2020, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione (GU L 278 del 26.8.2020, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 della Commissione, del 15 novembre 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima (GU L 306 del 25.11.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

Si veda la versione consolidata.

Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030 [COM(2014) 15 final del 28.1.2014].

Ultimo aggiornamento: 27.05.2024

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