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Sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione europea

Sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione europea

QUAL È L’OBIETTIVO DEL PRESENTE REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2017/1938 mira a rafforzare la sicurezza energetica dell’Unione europea (Unione), aiutando a prevenire interruzioni potenziali dell’approvvigionamento e a rispondervi quando si verificano, per garantire ai nuclei familiari e ad altri consumatori vulnerabili una fornitura constante.
  • Il regolamento fa parte del pacchetto Unione dell’energia, che intende rendere l’energia sicura, accessibile e sostenibile attraverso una cooperazione più stretta fra gli Stati membri dell’Unione.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/1789 mira a integrare il gas rinnovabile e il gas e l’idrogeno a basse emissioni di carbonio nel sistema energetico dell’Unione adattandosi anche a nuovi rischi, quali le minacce informatiche. Inoltre, la modifica opererà ed estenderà il meccanismo di solidarietà in modo che gli Stati membri si forniscano reciprocamente «gas di solidarietà» anche in caso di grave emergenza, garantendo l’applicabilità di un insieme di norme standard nel caso in cui gli Stati membri non abbiano firmato accordi bilaterali.

PUNTI CHIAVE

La sicurezza dell’approvvigionamento di gas è una responsibilità condivisa dalle imprese di gas naturale, gli Stati membri e la Commissione Europea. I componenti principali del regolamento sono i seguenti.

  • Promuove un migliore coordinamento e cooperazione fra i gruppi regionali degli Stati membri per valutare i rischi comuni dell’approvvigionamento e sviluppare e mettersi d’accordo per stabilire misure preventive comuni. In alcune situazioni eccezionali, il regolamento di modifica (UE) 2024/1789 consente agli Stati membri di decidere di adottare misure temporanee per ridurre il consumo non indispensabile di gas da parte dei clienti protetti. Tali misure di carattere temporaneo saranno introdotte solo dopo una valutazione dettagliata da parte delle autorità competenti.
  • Introduce un meccanismo di solidarietà mediante il quale gli Stati membri devono aiutarsi a vicenda al fine di garantire sempre l’approvvigionamento di gas ai consumatori più vulnerabili, persino in situazioni gravi di approvvigionamento di gas, stabilendo delle condizioni per l’equa compensazione dallo Stato membro che riceve gli aiuti. Il regolamento di modifica (UE) 2024/1789 introduce un nuovo articolo che stabilisce le norme per la cooperazione tra Stati membri collegati indirettamente con misure basate sul mercato (misure volontarie).
  • Migliora la trasparenza, obbligando le imprese di gas a notificare alle rispettive autorità nazionali i loro principali contratti di fornitura di gas a lungo termine che possono essere rilevanti per la sicurezza dell’approvvigionamento.
  • La Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione eseguirà un’ulteriore simulazione a livello dell’Unione di situazioni di interruzione dell’approvvigionamento di gas o delle rispettive infrastrutture entro l’.
  • Gli Stati membri hanno obblighi specifici verso la Comunità dell’energia, con la Commissione che coordina le norme giuridiche.
  • In seguito all’escalation dell’aggressione militare russa immotivata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina e dell’esigenza di garantire le riserve di gas, la normativa di modifica ha imposto il riempimento fino almeno l’80 % della capacità degli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas sul territorio degli Stati membri prima dell’inverno 2022/2023 e del 90 % prima delle stagioni invernali successive. L’obiettivo era far sì che l’Unione riempisse collettivamente l’85 % della capacità totale di stoccaggio sotterraneo del gas nel 2022. Nel 2022 è stato concordato un obiettivo di riempimento dello stoccaggio del 90 % fino al .
  • Riconoscendo le variazioni nelle capacità di stoccaggio del gas e nelle situazioni nazionali, gli Stati membri sono in grado di raggiungere in parte l’obiettivo di stoccaggio calcolando le scorte di gas naturale liquefatto o di combustibili alternativi. Per gli Stati membri che dispongono di notevoli capacità di stoccaggio rispetto al consumo interno di gas, l’obbligo di riempimento delle riserve sotterranee era limitato a un volume corrispondente al 35 % del consumo annuo medio di gas nei cinque anni precedenti.
  • Per rafforzarne la sicurezza di approvvigionamento, gli Stati membri senza impianti di stoccaggio possono stoccare il 15 % del proprio consumo annuo di gas in riserve situate in altri Stati membri e potervi accedere. È stata concessa un’eccezione a Irlanda, Cipro e Malta purché non siano direttamente interconnesse con i sistemi del gas degli altri Stati membri.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2024/1789 impone agli Stati membri di prendere in considerazione misure appropriate in materia di cibersicurezza nell’elaborazione dei propri piani d’azione preventivi e dei piani di emergenza. La Commissione adotterà un atto delegato che stabilisce norme specifiche per il settore in merito agli aspetti legati alla cibersicurezza dei flussi transfrontalieri di gas, comprese norme sui requisiti minimi comuni, la pianificazione, il monitoraggio, la comunicazione e la gestione delle crisi. Inoltre, la modifica opererà ed estenderà il meccanismo di solidarietà in modo che gli Stati membri si forniscano reciprocamente «gas di solidarietà» anche in caso di grave emergenza, garantendo l’applicabilità di un insieme di norme standard nel caso in cui gli Stati membri non abbiano firmato accordi bilaterali.

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA QUESTO REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2017/1938 è in vigore dal . Le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/1789 si applicano dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1938 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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