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Sicurezza dell’aviazione civile: norme a livello dell’UE

Sicurezza dell’aviazione civile: norme a livello dell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Stabilisce norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e per le procedure volte a monitorarne l’attuazione.
  • Si applica a tutti gli aeroporti civili nell’UE, nonché ai vettori aerei e ad altre persone o società che forniscono beni o servizi in tali aeroporti o tramite questi ultimi.
  • Sostituisce il regolamento (CE) n. 2320/2002, adottato in seguito agli eventi dell’11 settembre 2001 e che stabiliva norme comuni nel campo della sicurezza dell’aviazione civile.

PUNTI CHIAVE

Norme fondamentali comuni per la protezione dell’aviazione civile

Tali norme comprendono, ad esempio:

  • controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano per impedire l’introduzione di articoli proibiti, quali armi ed esplosivi, a bordo degli aeromobili;
  • anche il bagaglio da stiva (il bagaglio che i passeggeri portano al check-in) viene controllato prima di essere caricato;
  • sicurezza in aeroporto (ad esempio, un accesso controllato alle diverse aree degli aeroporti, il controllo del personale, il controllo dei veicoli, nonché la vigilanza e le pattuglie per impedire alle persone non autorizzate di entrare in queste aree);
  • protezione degli aeromobili e controlli e ispezioni di sicurezza sugli stessi prima della partenza per assicurare che nessun articolo proibito sia a bordo;
  • controlli di sicurezza di merci e posta, prima che siano caricati sugli aeromobili;
  • controlli di sicurezza delle forniture per l’aeroporto (ossia articoli destinati alla vendita all’interno dei ristoranti e dei negozi «duty-free», ove la vendita è esente da imposte) e delle forniture in volo (ad esempio, cibo e bevande per i passeggeri);
  • selezione e formazione del personale;
  • prestazioni delle dotazioni di sicurezza (ciò significa che le attrezzature usate per i controlli in generale e per i controlli degli accessi devono essere conformi a determinate specifiche ed essere in grado di eseguire i controlli di sicurezza previsti).

Nel novembre 2015, la Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. Esso stabilisce misure dettagliate per l’attuazione di tali norme di sicurezza e ha abrogato un precedente regolamento [regolamento (UE) n. 185/2010] che era stato modificato più di venti volte. Dalla sua adozione, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è stato modificato varie volte.

Gli emendamenti modificano l’elenco dei paesi extra UE che applicano norme equivalenti a quelle dell’UE e introducono nuove norme in materia di:

  • sicurezza in aeroporto;
  • sicurezza degli aeromobili;
  • controllo di liquidi, aerosol e gel, bagaglio da stiva, merci e posta, forniture in volo;
  • selezione e formazione del personale;
  • dotazioni di sicurezza;
  • controllo dei precedenti personali per rafforzare la cultura della sicurezza e la resilienza;
  • norme di prestazione;
  • l’utilizzo di attrezzature per il rilevamento di esplosivi nelle calzature e di attrezzature per il rilevamento di vapori esplosivi.

Obblighi dei paesi dell’UE e sugli aeroporti e gli operatori

I paesi dell’UE provvedono a:

  • designare un’unica autorità responsabile per la sicurezza aerea;
  • elaborare un programma nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile al fine di stabilire le responsabilità per l’attuazione delle norme fondamentali comuni;
  • elaborare un programma nazionale idoneo a verificare la qualità della sicurezza dell’aviazione civile.

Gli aeroporti, i vettori aerei e gli altri soggetti interessati devono:

  • definire e attuare un programma di sicurezza;
  • garantire controlli interni della qualità.

Ispezioni della Commissione

La Commissione effettua ispezioni in collaborazione con le autorità nazionali, comprese ispezioni senza preavviso di aeroporti, vettori aerei e altre persone o società interessate. Eventuali carenze devono essere risolte dalle autorità nazionali. Le autorità nazionali sono responsabili del controllo di qualità primario e dell’applicazione della normativa e devono pertanto effettuare audit e ispezioni presso aeroporti, vettori aerei e altre persone o società interessate.

Riconoscimento dell’equivalenza delle norme di sicurezza aerea dei paesi extra UE

L’UE può riconoscere le norme di sicurezza aerea dei paesi extra UE come equivalenti alle norme UE per consentire un sistema di sicurezza unico (sistema «one stop security»). Ciò significa, ad esempio, che i passeggeri in arrivo negli aeroporti dell’UE e che cambiano aeromobile nel corso del viaggio possano essere dispensati dai controlli all’arrivo. Ciò si tradurrebbe in tempi di connessione più rapidi, costi inferiori e maggiore comodità per i viaggiatori. Un «sistema di sicurezza unico» è uno degli obiettivi della normativa dell’UE sulla sicurezza dell’aviazione.

Relazioni sull’applicazione

Ogni anno la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008. L’ultima relazione, relativa al 2017, è stata pubblicata nel 2019.

Pandemia di Covid-19

  • La pandemia di Covid-19 limita fortemente la capacità dei paesi dell’UE e dell’Unione europea nel suo complesso di mantenere una catena di approvvigionamento in entrata efficace ed efficiente. Servizi di trasporto merci continui e ininterrotti sono di fondamentale importanza strategica per l’Unione e svolgono un ruolo fondamentale nella fornitura di beni essenziali, tra cui medicinali, attrezzature mediche, altre sostanze e merci.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 modifica pertanto il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi extra UE, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari.
  • L’allegato al regolamento (UE) 2015/1998 è modificato per tener conto di fattori quali l’impatto della pandemia sulle prestazioni degli impianti in loco, sui controlli e sulle visite, e la necessità di adottare misure urgenti che stabiliscano la base giuridica appropriata per attuare un processo alternativo e accelerare il processo di convalida della sicurezza aerea dell’UE per gli operatori della catena logistica in entrata dell’Unione colpiti dalla situazione attuale.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 28 aprile 2010

Gli articoli seguenti si applicano dal 29 aprile 2008:

  • articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4, tutti relativi a norme fondamentali comuni escluse quelle relative alla protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita;
  • articolo 8, relativo alla cooperazione con l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale;
  • articolo 11, paragrafo 2: specifiche dei programmi nazionali per il controllo della qualità;
  • articolo 15, paragrafo 1, secondo comma: ispezioni senza preavviso da parte della Commissione;
  • articolo 17: gruppo consultivo delle parti interessate;
  • articolo 19: procedura di comitato; e
  • articolo 21: sanzioni.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 300/2008 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/910 della Commissione, del 30 giugno 2020, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1998, (UE) 2019/103 e (UE) 2019/1583 per quanto riguarda la nuova designazione delle compagnie aeree, degli operatori e dei soggetti che effettuano controlli di sicurezza di merci e posta provenienti da paesi terzi, nonché il rinvio di determinate prescrizioni regolamentari nel settore della cibersicurezza, del controllo dei precedenti personali, degli standard dei sistemi per il rilevamento di esplosivi e dei dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi, a causa della pandemia di Covid-19 (GU L 208 dell’ 1.7.2020, pag. 43).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1254/2009 della Commissione, del 18 dicembre 2009, che definisce i criteri per consentire agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e di adottare misure di sicurezza alternative (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 17).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).

Si veda la versione consolidata.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Relazione annuale 2017 sull’attuazione del regolamento (CE) n. 300/2008 che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile» [COM(2019) 183 final del 16.4.2019].

Ultimo aggiornamento: 14.09.2020

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