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Wines and wine sector products
Vini e prodotti vitivinicoli
Vini e prodotti vitivinicoli
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Vini e prodotti vitivinicoli
L’Unione europea (UE) fissa regole comuni riguardanti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
ATTO
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
SINTESI
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette
La denominazione di origine protetta (DOP) designa il nome di un prodotto la cui produzione deve avvenire in una determinata area geografica, caratterizzata da un know-how riconosciuto e accertato.
Ogni prodotto che beneficia di una DOP deve essere elaborato esclusivamente da uve provenienti dalla zona in oggetto.
L’indicazione geografica protetta (IGP) indica un prodotto che possiede una qualità, una notorietà o altre caratteristiche particolari attribuibili a una determinata area geografica. Ogni prodotto che beneficia di una IGP deve essere elaborato da uve di cui almeno l’85 % provenga da tale area geografica.
Un produttore può richiedere una DOP o una IGP alle seguenti condizioni:
La domanda di protezione si compone di un fascicolo tecnico e un documento unico che riassume il disciplinare di produzione.
Menzioni tradizionali
Le menzioni tradizionali sono utilizzate per:
Le domande di protezione di menzioni tradizionali sono presentate alla Commissione dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi, oppure dalle organizzazioni professionali del settore vitivinicolo.
Le menzioni tradizionali sono riportate nell’allegato XII. Sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda. Sono protette contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, e contro prassi che possano indurre in errore il consumatore.
Indicazioni obbligatorie sulle etichette
Le norme specifiche contenute nel presente regolamento completano le norme generali sull’etichettatura previste in materia di alimenti. Sono utili ai consumatori per comprendere meglio le specificità dei prodotti vitivinicoli e consentono ai produttori di valorizzare la qualità dei loro prodotti.
L'etichettatura dei vini e dei prodotti vitivinicoli deve riportare le seguenti informazioni:
Il nome della categoria non è necessario per i vini la cui etichetta reca il nome protetto di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica.
I termini «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta» possono essere omessi se:
La presenza di solfiti deve essere indicata nell’etichetta secondo le disposizioni previste dalla direttiva 2000/13/CE relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari.
Tutte le indicazioni obbligatorie (tranne l’importatore e il numero di lotto) devono comparire in modo chiaro e visibile nel medesimo campo visivo della bottiglia.
La DOP, l’IGP o la menzione tradizionale sono riportate sull’etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali vige la protezione. Se non è possibile esprimere in caratteri latini le DOP, le IGP o i nomi nazionali specifici, il nome può figurare in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea.
Indicazioni facoltative
L’etichetta di vini e prodotti vitivinicoli può recare indicazioni facoltative, quali ad esempio:
Le bottiglie
L’allegato XVII del regolamento elenca i tipi di bottiglia utilizzabili limitatamente con determinati prodotti.
Divieto di utilizzare capsule e lamine a base di piombo
Il dispositivo di chiusura dei prodotti vitivinicoli non è rivestito da una capsula o da una lamina a base di piombo.
Abrogazione
Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 753/2002.
Riferimenti
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 607/2009 |
31.7.2009 |
- |
GU L 193 del 24.7.2009 |
Ultima modifica: 18.02.2011