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Cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Egitto

Cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Egitto

 

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e l’Egitto

Decisione 2005/492/CE concernente la firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Egitto

Decisione 2008/180/CE concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e l’Egitto

Protocollo dell’accordo Euromediterraneo che istituisce un’Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e l’Egitto sui principi generali della partecipazione dell’Egitto ai programmi dell’Unione

QUAL È LO SCOPO DELL’ACCORDO, DEL PROTOCOLLO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo stabilisce un quadro formale e norme generali di cooperazione tra la Comunità europea, ora Unione europea (Unione), e l’Egitto, volto a incoraggiare, sviluppare e agevolare attività in ambiti scientifici e tecnologici.
  • Con la decisione 2005/492/UE, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato la conclusione dell’accordo per conto dell’Unione.
  • Con la decisione 2008/180/CE, il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo per conto dell’Unione.
  • Di fronte al sostegno del Consiglio all’approccio della Commissione europea volto a consentire ai paesi partner della politica europea di vicinato di partecipare alle agenzie e ai programmi dell’Unione in base ai loro meriti e, se autorizzati dalle relative basi giuridiche, il protocollo stabilisce termini e condizioni specifici, tra cui il contributo finanziario e le relazioni e le procedure di valutazione, applicabili alla partecipazione della Repubblica algerina democratica e popolare a ciascun programma specifico dell’Unione.

PUNTI CHIAVE

Le attività condotte nell’ambito dell’accordo sono basate su una serie di principi:

  • la promozione di una società della conoscenza per lo sviluppo sociale ed economico delle due parti;
  • benefici reciproci fondati su una ripartizione equilibrata dei vantaggi;
  • accesso reciproco alle attività dei programmi e dei progetti di ricerca svolte da ciascuna parte;
  • lo scambio tempestivo delle informazioni;
  • la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Cooperazione

  • I soggetti giuridici* egiziani possono partecipare ad attività di cooperazione indiretta dei programmi quadro di ricerca e innovazione dell’Unione (Orizzonte Europa) alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici degli Stati membri dell’Unione, in conformità con i termini e le condizioni stabiliti negli allegati I e II dell’accordo.
  • Le personalità giuridiche stabilite negli Stati membri possono partecipare a programmi e progetti di ricerca egiziani che coprono settori simili a quelli del programma quadro alle stesse condizioni applicabili ai soggetti giuridici dell’Egitto, in conformità con i termini e le condizioni di cui agli allegati I e II dell’accordo.

Le attività di cooperazione possono assumere le forme seguenti:

  • regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità della politica dell’Egitto e dell’Unione;
  • discussioni su cooperazione, sviluppi e prospettive;
  • fornitura tempestiva di informazioni sull’attuazione dei rispettivi programmi e progetti di ricerca;
  • riunioni congiunte;
  • visite e scambi di ricercatori, ingegneri e tecnici, anche a fini di formazione;
  • scambi o condivisione di attrezzature e materiali;
  • contatti regolari e continui tra i responsabili dei programmi o dei progetti delle parti;
  • partecipazione di esperti a seminari, conferenze, simposi e workshop;
  • scambi di informazioni su pratiche, leggi, regolamenti e programmi rilevanti ai fini della cooperazione ai sensi del presente accordo;
  • formazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico;
  • accesso reciproco all’informazione scientifica e tecnica nell’ambito della cooperazione;
  • qualsiasi altra modalità adottata dal comitato misto di cooperazione scientifica e tecnica, istituito ai sensi del presente accordo.

Ai sensi del protocollo, l’Egitto deve contribuire finanziariamente al bilancio generale dell’Unione corrispondente ai programmi specifici ai quali partecipa. Un protocollo d’intesa tra la Commissione e le autorità egiziane stabilisce i termini e le condizioni specifici, in particolare il contributo finanziario e le procedure di rendicontazione e valutazione, per quanto riguarda la partecipazione dell’Egitto a ciascun programma.

L’Egitto partecipa all’iniziativa partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area mediterranea (PRIMA), istituita ai sensi della decisione (UE) 2017/1324 (si veda la sintesi). L’iniziativa PRIMA si propone di mettere in comune le conoscenze e le risorse finanziarie dell’Unione e degli Stati partecipanti per creare capacità di ricerca e innovazione e sviluppare conoscenze e soluzioni innovative comuni per i sistemi legati alle risorse idriche e agro-alimentari nell’area mediterranea. L’Unione stanzierà fino a 220 milioni di euro dal programma Orizzonte 2020 per PRIMA.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 27 febbraio 2008 per un tempo indeterminato (provvisoriamente applicabile dalla data di sottoscrizione, il 21 giugno 2005). Può essere risolto in qualsiasi momento da entrambe le parti con un preavviso scritto di dodici mesi.

CONTESTO

L’Egitto è uno dei paesi coperti dalla politica europea di vicinato.

Nel 2004 è entrato in vigore l’accordo Euromediterraneo, che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’Egitto, dall’altra (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni, si veda:

Per ulteriori informazioni sulla cooperazione di ricerca e innovazione con l’Egitto, si veda:

TERMINI CHIAVE

Soggetti giuridici. Ogni persona fisica o giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o del diritto comunitario o internazionale, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura a proprio nome.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba di Egitto (GU L 182 del 13.7.2005, pag. 12).

Decisione del Consiglio 2005/492/CE, del 31 gennaio 2005, concernente la firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto (GU L 182 del 13.7.2005, pag. 11).

Decisione 2008/180/CE del Consiglio, del 25 febbraio 2008, concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto (GU L 59 del 4.3.2008, pag. 12).

Protocollo dell’accordo Euromediterraneo che istituisce un’Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra, riguardante un accordo quadro tra l’Unione europea e la Repubblica araba d’Egitto sui principi generali della partecipazione della Repubblica araba d’Egitto ai programmi dell’Unione (GU L 2024/409 del 30.1.2024).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2017/1324 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa alla partecipazione dell’Unione al partenariato per la ricerca e l’innovazione nell’area del Mediterraneo (PRIMA), avviata congiuntamente da più Stati membri (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 1).

Accordo Euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d’Egitto, dall’altra — Protocolli — Atto final — Dichiarazioni — Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l’Egitto relativo alle importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune (GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39).

Ultimo aggiornamento: 07.06.2024

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