Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Accordo di cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica dello Yemen

Accordo di cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica dello Yemen

 

SINTESI DI:

Accordo di cooperazione — Comunità europea e Repubblica dello Yemen

Decisione 98/189/CE — Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

  • L’accordo mira a rafforzare e sviluppare il dialogo e la cooperazione tra la Comunità europea (oggi Unione europea) e la Repubblica dello Yemen nei settori riguardanti:
    • sviluppo;
    • il commercio;
    • la cooperazione economica e culturale;
    • la tutela dell’ambiente;
    • la gestione sostenibile delle risorse naturali; e
    • lo sviluppo delle risorse umane.
  • la decisione conclude l’accordo tra l’Unione europea (Unione) e la Repubblica dello Yemen.

PUNTI CHIAVE

L’accordo si fonda sul rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo e i suoi obiettivi in tali campi sono:

  • promuovere e intensificare gli scambi e lo sviluppo di una cooperazione economica sostenibile;
  • intensificare la cooperazione nei settori connessi al progresso economico;
  • sostenere le iniziative dello Yemen volte a migliorare le condizioni e il tenore di vita delle fasce più povere e svantaggiate della popolazione;
  • prendere le misure necessarie per la tutela dell’ambiente e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali;
  • ampliare la cooperazione nei settori della cultura, della comunicazione e dell’informazione per migliorare l’intesa tra le parti.

Settori di cooperazione

Cooperazione commerciale

Per quanto riguarda i loro scambi commerciali, le parti si accordano per

  • allineare le loro politiche commerciali con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio;
  • concedersi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita* con l’eccezione delle preferenze riconosciute in relazione a una unione doganale, a una zona di libero scambio o a una zona di trattamento preferenziale;
  • sviluppare e diversificare gli scambi bilaterali;
  • migliorare i termini di accesso ai prodotti ed eliminare gli ostacoli agli scambi;
  • fornire assistenza tecnica, scambiare informazioni e migliorare la cooperazione nel settore doganale;
  • considerare le esenzioni temporanee da dazi, imposte e altri oneri; e
  • consultarsi sugli eventuali contenziosi di natura commerciale.

Lo Yemen si impegna a tutelare i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale e, per quanto riguarda i servizi marittimi internazionali, a garantire l’effettiva applicazione del principio dell’accesso illimitato al traffico marittimo su basi commerciali e non discriminatorie;

Cooperazione allo sviluppo

Nel campo della cooperazione allo sviluppo, l’Unione riconosce che è necessario un maggiore contributo in termini di entità e di impatto per aiutare lo Yemen nella lotta contro la povertà sviluppando:

  • l’insegnamento elementare e la formazione;
  • il miglioramento delle condizioni di lavoro;
  • le risorse idriche;
  • lo sviluppo rurale; e
  • una migliore sanità.

La cooperazione dovrà essere guidata da una strategia di cooperazione ben definita tenendo conto della distribuzione geografica degli impegni e accompagnata da un dialogo volto a concordare le priorità, ricercando efficacia e sostenibilità.

Cooperazione economica

Per dimostrare il proprio impegno nella cooperazione economica le parti avvieranno un regolare dialogo economico su tutti gli aspetti della politica macroeconomica, tra cui la politica di bilancio, la bilancia dei pagamenti e la politica monetaria. Il suo scopo sarà quello di intensificare la cooperazione tra le autorità responsabili al fine di:

  • creare un contesto economico competitivo che faciliti lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
  • facilitare i contatti e gli scambi di informazioni, avviare un dialogo economico e migliorare la reciproca comprensione;
  • migliorare la cooperazione in materia di norme e questioni normative;
  • migliorare la formazione alla gestione;
  • promuovere il dialogo in materia di politica energetica, di trasferimento tecnologico e di cooperazione tecnologica;
  • aiutare lo Yemen a modernizzare e a ristrutturare l’industria;
  • favorire la partecipazione del settore privato ai programmi di cooperazione;
  • promuovere la cooperazione tra i servizi finanziari;
  • avviare una cooperazione nel settore delle infrastrutture di trasporto e della gestione dei trasporti;
  • stabilire un dialogo e un’eventuale assistenza per la regolamentazione e la normazione delle telecomunicazioni nonché per lo sviluppo di progetti, segnatamente delle applicazioni telematiche nei settori dell’istruzione, della sanità, dell’ambiente, dei trasporti e del commercio elettronico.
  • incentivare gli investimenti creando un clima più propizio per gli investitori.

La cooperazione economica o di altro genere potrà estendersi ad azioni avviate nell’ambito degli accordi di cooperazione o d’integrazione conclusi con altri paesi della stessa regione, per contribuire alla cooperazione regionale. A tal fine, viene pianificato il coordinamento fra i programmi di cooperazione decentrata dell’Unione con i paesi del Mediterraneo e del Consiglio di cooperazione del Golfo.

Agricoltura e pesca

Nei settori dell’agricoltura e della pesca, l’obiettivo è quello di modernizzare e ristrutturare i settori per mettere in pratica quanto segue:

  • una strategia nazionale di sicurezza alimentare;
  • sviluppare mercati stabili;
  • sviluppo rurale integrato;
  • sviluppo del settore privato;
  • diversificazione della produzione;
  • riduzione della dipendenza alimentare; e
  • cooperazione per le questioni sanitarie, veterinarie e fitozoosanitarie, assistenza tecnica e formazione.

Ambiente

Le parti riconoscono che vi è uno stretto collegamento tra povertà e degrado ambientale e pertanto concordano di privilegiare la tutela dell’ambiente. Ciò comporta:

  • creare le strutture amministrative, normative e informative necessarie per una gestione razionale dell’ambiente;
  • sviluppare fonti energetiche sostenibili e non inquinanti;
  • favorire la cooperazione e il coordinamento a livello regionale; e
  • scambiare informazioni e know-how.

Altri settori

  • La cooperazione nei settori del turismo, della scienza e della tecnologia punta a promuovere la cooperazione, lo scambio di informazioni e lo sviluppo.
  • Ulteriori obiettivi sono:
    • la lotta contro l’abuso di stupefacenti, compresi il commercio e la produzione illecita di stupefacenti, narcotici e sostanze psicotrope;
    • la lotta contro il riciclaggio di denaro; e
    • il controllo dei precursori chimici.
  • Nel campo sociale, verrà considerato prioritario:
    • il rispetto dei diritti sociali fondamentali, privilegiando le misure volte a promuovere l’effettiva parità uomo-donna e l’equo coinvolgimento delle donne nei processi decisionali;
    • migliorare le condizioni di lavoro e la protezione sociale delle madri e dei bambini; e
    • migliorare il sistema di protezione sociale e la copertura sanitaria.
  • Lo sviluppo delle risorse umane viene considerato parte integrante dello sviluppo economico e sociale. Gli sforzi punteranno a favorire:
    • l’accesso delle donne all’istruzione;
    • lo sviluppo delle competenze attraverso una più stretta cooperazione a livello di istruzione e di formazione; e
    • la cooperazione interuniversitaria e interaziendale.
  • Le parti collaboreranno nei settori dell’informazione, della comunicazione, della cultura, per instaurare un clima di maggiore comprensione e consolidare i legami culturali. Si concentreranno su programmi di informazione reciproca, conservazione e restauro di monumenti, istruzione e formazione ed eventi culturali.

Aspetti istituzionali

  • Viene istituito un comitato misto di cooperazione incaricato di sorvegliare l’applicazione globale dell’accordo. esso garantisce il buon funzionamento dell’accordo, stabilisce le priorità e formula raccomandazioni. Entrambe le parti ribadiscono il desiderio di avviare regolari contatti tra i parlamenti europeo e yemenita.
  • L’accordo può essere ampliato e sostituire disposizioni incompatibili o identiche. Non pregiudica la possibilità per i paese dell’Unione di avviare attività bilaterali. La mancata esecuzione può comportare misure contro l’altra parte, alle quali si potrà ovviare cercando una soluzione che perturbi il meno possibile il funzionamento dell’accordo.
  • I funzionari e gli esperti coinvolti nell’attuazione dell’accordo potranno godere di garanzie, agevolazioni e privilegi giuridici previsti dalle norme internazionali.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1o luglio 1998.

CONTESTO

Nel febbraio 2019, il Consiglio ha adottato le conclusioni sullo Yemen riaffermando il suo impegno per l’unità, la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dello Yemen di fronte al conflitto che ha vissuto per oltre sei anni. Ha inoltre accolto con favore l’adozione all’unanimità delle risoluzioni 2451 e 2452 dell’UNSCR su cui si fonda l’accordo di Stoccolma e l’istituzione della missione delle Nazioni Unite per sostenere l’accordo di Hodeida (UNMHA)

Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Nazione più favorita: il trattamento NPF prevede che un paese offra le concessioni, i privilegi o le immunità accordati a una nazione all’interno di un accordo commerciale a tutte le altre nazioni che sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen (GU L 72, dell’11.3.1998, pag. 18).

Decisione 98/189/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, recante conclusione dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen (GU L 72 dell’11.3.1998, pag. 17).

DOCUMENTI CORRELATI

Conclusioni del Consiglio sullo Yemen, 18 febbraio 2019

Conclusioni del Consiglio sullo Yemen, 25 giugno 2018

Il Consiglio adotta le conclusioni sullo Yemen — comunicato stampa, 3.4.2017

Informazione concernente l’entrata in vigore dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica dello Yemen (GU L 178 del 23.6.1998, pag. 38).

Ultimo aggiornamento: 27.04.2020

Top