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Svincolo degli aiuti ai paesi in via di sviluppo

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Svincolo degli aiuti ai paesi in via di sviluppo

L'Unione europea propone un quadro di riflessione e raccomandazioni concrete sullo svincolo degli aiuti comunitari e bilaterali degli Stati membri per aumentarne l'efficacia. La Commissione europea auspica in particolare lo svincolo totale degli aiuti alimentari e del relativo trasporto. L'insieme di proposte in questione non si limita a rispettare lo spirito della raccomandazione del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ma va ben oltre.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 18 novembre 2002: Svincolare gli aiuti per aumentarne l'efficacia [COM(2002) 639 def.- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

SINTESI

Nella comunicazione in questione, la Commissione propone di svincolare totalmente gli aiuti comunitari e gli aiuti bilaterali nell'ambito dei Quindici, a condizione di ottenere l'accordo del paese beneficiario e la reciprocità da parte di altri donatori.

Gli aiuti vincolati sono concessi a condizione che il beneficiario li impieghi per l'acquisto di beni e servizi presso fornitori situati nel paese donatore. Lo svincolo degli aiuti corrisponde pertanto ad aprire i mercati interessati a fornitori non esclusivamente situati nel paese donatore.

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE

Informazioni

La Commissione propone di:

  • avviare iniziative di ampio respiro, a livello europeo, intese a migliorare la disponibilità per tutti i donatori di informazioni relative all'impatto di uno svincolo totale e illimitato degli aiuti, sull'efficacia degli aiuti, sulla distribuzione delle risorse e sulle strutture e gli attori dello sviluppo;
  • avviare iniziative concrete con ciascuno Stato membro, nell'ambito del partenariato, allo scopo di migliorare la comunicazione di informazioni sul rapporto tra svincolo degli aiuti e decentramento, sull'armonizzazione delle procedure e sul ruolo del paese beneficiario.

Revisione degli strumenti finanziari relativi allo sviluppo

Per svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, la Commissione propone, per le politiche e procedure definite a livello comunitario e gli accordi di partenariato, di modificare le basi giuridiche di tutta una serie di strumenti finanziari degli aiuti comunitari. Per conseguire tale obiettivo, la Commissione preferisce optare per la revisione di ogni singolo strumento finanziario connesso allo sviluppo, secondo un'impostazione graduale basata sull'inserimento di concetti comuni.

Svincolo totale degli aiuti alimentari

La Commissione raccomanda di proseguire e di estendere l'attuale impegno dei donatori a favore dello svincolo degli aiuti, nell'ambito del CAS e dell'OCSE, ai fini di uno svincolo globale degli aiuti, basato sul principio della piena reciprocità tra donatori. La Commissione caldeggia anche lo svincolo totale degli aiuti alimentari (esclusi dal campo di azione della raccomandazione del CAS) e del relativo trasporto e propone di introdurre questi elementi nel futuro rinegoziato della convenzione sugli aiuti alimentari (esdeenfr) adottata dai membri del comitato per gli aiuti alimentari (Argentina, Australia, Canada, Comunità europea e suoi Stati membri, Giappone, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti).

Questioni connesse allo svincolo degli aiuti bilaterali degli Stati membri

La Commissione invita tutti gli operatori dell'Unione europea a conformarsi alle regole del mercato interno e alle direttive sugli appalti pubblici. In effetti, le disposizioni del trattato CE sulla libera circolazione delle merci e dei servizi e le norme UE sugli appalti pubblici vietano tutti i criteri fonte di discriminazioni a favore delle imprese nazionali a danno degli operatori stabiliti in altri paesi dell'Unione. Può succedere che gli aiuti bilaterali vincolati violino le norme CE in materia di concorrenza e di mercato interno e contravvengano al principio di non discriminazione di cui all'articolo 12 del trattato CE.

Per quanto riguarda gli appalti aggiudicati da un'amministrazione del paese beneficiario, che non agisca in nome proprio o per conto di un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro, la Commissione propone che gli Stati membri si impegnino a svincolare gli aiuti e inseriscano sistematicamente una clausola contrattuale negli strumenti di concessione degli aiuti. Ciò obbligherebbe le autorità del paese beneficiario interessato ad applicare procedure di aggiudicazione conformi ai principi alla base delle direttive sugli appalti pubblici, vale a dire i principi di pari trattamento, di trasparenza, di mutuo riconoscimento e di proporzionalità.

QUADRO GENERALE

Contesto storico

Nella riunione ad alto livello del CAS dell'OCSE, la Commissione si è impegnata a mettere in pratica lo spirito e gli obiettivi delle raccomandazioni del CAS in materia di svincolo degli aiuti (EN) (lo svincolo si limita ai paesi meno sviluppati ma i paesi membri del CAS sono incoraggiati a mettere in pratica gli svincoli in misura crescente su vasta scala). Le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona di marzo 2002 hanno confermato la determinazione dell'Unione europea ad accelerare ulteriormente le discussioni in materia di svincolo degli aiuti.

Situazione dello svincolo degli aiuti comunitari

Gli aiuti comunitari sono in gran parte svincolati da più di 25 anni, al di là addirittura di quanto previsto nella raccomandazione del CAS. Le gare d'appalto sono aperte agli Stati membri e a tutti i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), ma anche a tutti i paesi partner del Mediterraneo nell'ambito del programma MEDA, e ai paesi beneficiari per l' America Latina e l' Asia. Gli aiuti comunitari si orientano inoltre sempre più verso il sostegno alla bilancia dei pagamenti e al bilancio, che per definizione è totalmente svincolato.

Conformemente agli impegni della Commissione, la revisione del regolamento finanziario comunitario ha portato ad introdurre gli elementi necessari per svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari. I regolamenti (CE) n. 2110/2005 (abrogato dal regolamento 1905/2006) e 2112/2005 (abrogato dal regolamento 1805/2006) relativi all'accesso dei paesi terzi all'assistenza esterna della Comunità, si prefiggono di applicare all'insieme degli strumenti comunitari di aiuto allo sviluppo (tematici e geografici) il principio dello svincolo dell'aiuto nei confronti dei paesi in via di sviluppo più poveri.

I vantaggi dello svincolo

Lo svincolo degli aiuti costituisce un aspetto significativo del dibattito in corso sulla coerenza e l'efficacia degli interventi in materia di aiuti e sulla credibilità dei donatori. L'approccio della Commissione si basa sul postulato, secondo il quale lo svincolo degli aiuti costituisce un mezzo per potenziare la trasparenza e la responsabilità in materia di gestione e di inoltro degli aiuti.

I sostenitori dello svincolo sostengono inoltre che svincolando gli aiuti se ne migliora l'efficacia. Lo svincolo permetterebbe di passare più agevolmente al sostegno di bilancio, dissociando, in ciascun paese donatore, il legame tra aiuti e interesse commerciale, che costituisce una causa maggiore di inerzia. Molti ritengono inoltre che lo svincolo totale degli aiuti aumenterebbe il valore dell'aiuto pubblico allo sviluppo attraverso forniture più convenienti, migliorando il rapporto costi - efficacia, e maggiorerebbe quindi le risorse finanziarie disponibili per le attività di sviluppo. Secondo le stime, gli aiuti vincolati porterebbero ad una maggiorazione del 15 - 30 % del costo di vari beni e servizi.

Ultima modifica: 22.10.2007

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