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Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio

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Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio

L'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria, concluso tra il Parlamento europeo (PE), il Consiglio e la Commissione il 17 maggio 2006, contiene il quadro finanziario per il periodo 2007-2013 per dare attuazione alla disciplina di bilancio. L'accordo è inteso inoltre a migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio e la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio.

ATTO

Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

L’accordo sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (AII) è stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e riguarda l’elaborazione e l’esecuzione del bilancio dell’Unione europea (UE). Tramite questo accordo le istituzioni europee hanno deciso di organizzare la loro collaborazione al fine di migliorare lo svolgimento della procedura di bilancio e di garantire una sana gestione delle finanze europee.

L’AII si compone di tre parti:

  • la parte I stabilisce il quadro finanziario per il periodo 2007-2013, ovvero gli importi di spesa previsti per ciascun settore politico;
  • la parte II organizza la cooperazione tra il Parlamento, il Consiglio e la Commissione nel corso della procedura di bilancio;
  • la parte III stabilisce le regole volte a garantire la sana gestione finanziaria dei fondi dell’UE.

Quadro finanziario 2007-2013

Il quadro finanziario ha l’obiettivo di garantire un'evoluzione ordinata delle spese dell’UE su un dato periodo. Pertanto, per ciascuno degli anni dal 2007 al 2013, il quadro finanziario stabilisce dei massimali per ogni categoria di spesa. Le istituzioni europee si impegnano a esercitare le loro competenze di bilancio in modo da rispettare tali massimali.

La tabella del quadro finanziario per il periodo 2007-2013 figura nell’allegato I dell’AII. I massimali sono stati stabiliti entro i limiti delle risorse proprie dell'UE.

Inoltre, il quadro finanziario può essere oggetto di adeguamenti tecnici da parte della Commissione. Tali adeguamenti consistono ad esempio nelle rivalutazioni dei massimali in funzione dell’evoluzione dei prezzi o delle condizioni di esecuzione del bilancio.

Il quadro finanziario può anche essere oggetto di una revisione per far fronte a situazioni non previste in origine, nel rispetto del massimale delle risorse proprie. La proposta della Commissione di una siffatta revisione deve essere presentata e adottata prima dell'inizio della procedura di bilancio per l'esercizio o per il primo degli esercizi in questione.

L'AII fissa inoltre regole per fare intervenire alcuni strumenti che si trovano al di fuori del quadro finanziario:

  • la riserva per aiuti di emergenza: questa riserva è volta a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio. L'importo annuo della riserva è fissato a 221 milioni EUR per la durata del quadro finanziario;
  • il Fondo di solidarietà: il Fondo di solidarietà dell'UE è volto a consentire un'assistenza finanziaria rapida in caso di catastrofi gravi sul territorio di uno Stato membro o di un paese candidato. È fissato un massimale sull'importo annuo disponibile per il Fondo di solidarietà pari a 1 miliardo EUR;
  • lo strumento di flessibilità: lo strumento di flessibilità, il cui massimale annuo è pari a 200 milioni di EUR, è destinato a permettere il finanziamento di spese che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche;
  • il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è destinato a fornire sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali, per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro. Il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni di euro.

Collaborazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio

L'accordo interistituzionale fissa le procedure e le modalità della collaborazione interistituzionale in materia di bilancio per quanto riguarda:

  • la preparazione del bilancio;
  • la classificazione delle spese;
  • il tasso massimo d'aumento delle spese non obbligatorie in assenza di un quadro finanziario;
  • l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi;
  • le spese relative agli accordi di pesca;
  • il finanziamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC).

Sana gestione finanziaria

Le istituzioni devono assicurarsi che il presente accordo e il bilancio vengano eseguiti in un contesto di sana gestione finanziaria basata sui principi di economia, efficienza, efficacia, tutela degli interessi finanziari, proporzionalità dei costi amministrativi e facilità di comprensione e applicazione delle procedure.

Due volte all'anno, la Commissione presenterà inoltre una programmazione finanziaria suddivisa per rubrica, settore politico e linea di bilancio, che dovrà essere strettamente legata alla programmazione legislativa della Commissione.

Inoltre, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione intendono rafforzare il controllo interno dei fondi europei senza appesantire l’onere amministrativo. Le istituzioni prevedono di elaborare disposizioni in tal senso negli atti legislativi interessati.

Le istituzioni si impegnano infine a incoraggiare l’attuazione di meccanismi di cofinanziamento fondati su investimenti pubblici e privati. L’obiettivo è approfittare dell’effetto leva del bilancio dell’UE.

Contesto

Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, ha introdotto nuove disposizioni relative al bilancio dell’UE.

L’articolo 312 del trattato sul funzionamento dell’UE precisa quindi che il quadro finanziario pluriennale deve ormai essere oggetto di un regolamento del Consiglio, adottato all’unanimità e previa approvazione del Parlamento.

Inoltre, anche la procedura di adozione del bilancio è stata rivista. Il ruolo del Parlamento è stato in particolare rafforzato e la distinzione tra le spese obbligatorie e non obbligatorie è stata abolita.

Le modifiche introdotte dal trattato di Lisbona implicano quindi la revisione del presente accordo interistituzionale. Sono quindi in fase di adozione a livello europeo due proposte legislative:

  • una proposta di regolamento del Consiglio che fissa il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2007-2013;
  • un nuovo progetto di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla collaborazione in materia di bilancio.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

L'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

1.1.2007

-

GU C 139, 14.6.2006

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Decisione 2008/29/CE

18.12.2007

-

GU L 6, 10.1.2008

Decisione 2008/371/CE

29.4.2008

-

GU L 128,16.5.2008

Decisione 2009/407/CE

6.5.2009

-

GU L 132, 29.05.2009

Decisione 2009/1005/UE

17.12.2009

-

GU L 347, 24.12.2009

Decisione 2012/5/UE

27.1.2012

-

GU L 4, 7.1.2012

See also

  • Informazioni complementari sul sito della Commissione europea (DE) (EN) (FR)

Ultima modifica: 24.04.2012

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