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Combating fraud — Cooperation between the EU and Switzerland
Lotta contro la frode — Cooperazione tra l’Unione europea e la Svizzera
Lotta contro la frode — Cooperazione tra l’Unione europea e la Svizzera
Lotta contro la frode — Cooperazione tra l’Unione europea e la Svizzera
SINTESI DI:
QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?
PUNTI CHIAVE
Campo di applicazione
L’accordo si applica alla prevenzione, all’individuazione, all’investigazione, al perseguimento e alla repressione della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite. Esso riguarda:
È inoltre incluso il riciclaggio di denaro per i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a sei mesi. Le imposte dirette, come ad esempio le imposte sul reddito, sono escluse dal campo di applicazione dell’accordo.
L’assistenza non potrà essere rifiutata se la questione è qualificata come infrazione fiscale da una delle parti o per il motivo che la legislazione delle parti differisce in materia di prelievi, esborsi, tipo di regolamentazione o qualificazione giuridica.
Assistenza amministrativa rafforzata
Le misure di assistenza amministrativa comprendono le seguenti misure e condizioni:
Forme particolari di cooperazione
Le forme particolari di cooperazione comprendono:
Assistenza giudiziaria reciproca
L’assistenza giudiziaria viene fornita:
L’accordo specifica le fasi da rispettare per trasmettere le richieste di assistenza, compresa la consegna a mezzo posta.
Le richieste di perquisizioni e sequestri dipendono dalle seguenti condizioni:
Informazioni bancarie e finanziarie
L’accordo riguarda anche le richieste di informazioni bancarie e finanziarie relative a conti detenuti all’interno del territorio delle parti interessate. Una parte contraente non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una domanda di assistenza reciproca.
Comitato misto
È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti e con la Commissione europea in rappresentanza dell’Unione, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo e della composizione delle controversie tra le parti.
DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?
L’accordo si applica dal 8 marzo 2009.
Le date di ratifica dei singoli paesi dell’Unione sono disponibili sulla pagina web del Consiglio europeo relativa all’accordo.
Inoltre, alcuni paesi dell’Unione hanno adottato dichiarazioni in cui si afferma che «fino all’entrata in vigore dell’accordo, lo Stato membro si considererà vincolato dall’accordo nelle sue relazioni con le altre parti contraenti che hanno adottato la stessa dichiarazione».
CONTESTO
Per maggiori informazioni consultare inoltre:
DOCUMENTI PRINCIPALI
Accordo di Cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (GU L 46 del 17.2.2009, pag. 8).
Decisione 2009/127/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (GU L 46 del 17.2.2009, pag. 6).
DOCUMENTI COLLEGATI
Notifica concernente l’applicazione, tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, in virtù dell’articolo 44, paragrafo 3 dell’accordo (GU L 177 dell’8.7.2009, pag. 7).
Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea - Dichiarazione del Consiglio relativa all’articolo 10, paragrafo 9 - Dichiarazione del Regno Unito relativa all’articolo 20 (GU C 197 del 12.7.2000, p. 3).
Ultimo aggiornamento: 14.07.2020