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Lotta contro la frode — Cooperazione tra l’Unione europea e la Svizzera

Lotta contro la frode — Cooperazione tra l’Unione europea e la Svizzera

 

SINTESI DI:

Accordo di Cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

Decisione 2009/127/CE — Conclusione dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

  • L’accordo fornisce la base legale per l’assistenza amministrativa e giudiziaria reciproca in materia penale fra l’UE (e i suoi Stati membri) da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, allo scopo di combattere le frodi e altre attività illecite che ledono i loro interessi finanziari nelle aree specifiche coperte dall’accordo.
  • La decisione approva l’accordo per conto dell’Unione europea (Unione). Essa contiene inoltre dichiarazioni comuni sul riciclaggio di denaro e sulla cooperazione della Confederazione Svizzera con Eurojust e, se possibile, con la rete giudiziaria europea.

PUNTI CHIAVE

Campo di applicazione

L’accordo si applica alla prevenzione, all’individuazione, all’investigazione, al perseguimento e alla repressione della frode e di ogni altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle parti contraenti e il recupero degli importi dovuti o indebitamente percepiti risultanti dalle attività illecite. Esso riguarda:

  • gli scambi di merci in violazione della legislazione doganale e agricola;
  • gli scambi in violazione della legislazione fiscale, specificatamente relativa all’imposta sul valore aggiunto, a imposte speciali di consumo e alle accise;
  • la percezione o la detenzione di fondi, quali sovvenzioni e rimborsi provenienti dal bilancio delle parti, compreso l’uso di detti fondi a fini diversi da quelli della loro concessione originaria;
  • le procedure di aggiudicazione di contratti.

È inoltre incluso il riciclaggio di denaro per i reati punibili con una pena privativa della libertà superiore a sei mesi. Le imposte dirette, come ad esempio le imposte sul reddito, sono escluse dal campo di applicazione dell’accordo.

L’assistenza non potrà essere rifiutata se la questione è qualificata come infrazione fiscale da una delle parti o per il motivo che la legislazione delle parti differisce in materia di prelievi, esborsi, tipo di regolamentazione o qualificazione giuridica.

Assistenza amministrativa rafforzata

Le misure di assistenza amministrativa comprendono le seguenti misure e condizioni:

  • gli obblighi derivanti da altri accordi non sono interessati;
  • l’accordo si applica entro i limiti dei poteri conferiti dalla legislazione nazionale;
  • ciascuna parte designa un servizio centrale competenti a trattare le domande di assistenza amministrativa;
  • l’assistenza comprende la richiesta di informazioni, sorveglianza e indagini;
  • è possibile l’assistenza spontanea senza domanda preliminare — l’autorità che trasmette le informazioni può stabilire condizioni per l’uso di tali informazioni.

Forme particolari di cooperazione

Le forme particolari di cooperazione comprendono:

  • operazioni congiunte transfrontaliere di importazione, esportazione o transito di merci;
  • squadre investigative speciali comuni;
  • funzionari di collegamento distaccati presso altre parti contraenti.

Assistenza giudiziaria reciproca

L’assistenza giudiziaria viene fornita:

  • in procedimenti per fatti che, in base al diritto interno di almeno una delle parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni ai regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale competente, in particolare in materia penale;
  • nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l’esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull’azione penale;
  • per reati o infrazioni per i quali può essere fatta valere la responsabilità di una persona giuridica della parte richiedente;
  • ai fini di indagini e di procedimenti volti al sequestro e alla confisca dei mezzi e dei proventi di tali infrazioni.

L’accordo specifica le fasi da rispettare per trasmettere le richieste di assistenza, compresa la consegna a mezzo posta.

Le richieste di perquisizioni e sequestri dipendono dalle seguenti condizioni:

  • il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due parti contraenti, con pena privativa della libertà per una durata massima di almeno sei mesi, ovvero è punibile in base al diritto di una delle due parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell’altra parte contraente come infrazione che può dar luogo a un procedimento penale;
  • la rogatoria deve essere compatibile con il diritto della parte contraente che riceve la richiesta.

Informazioni bancarie e finanziarie

L’accordo riguarda anche le richieste di informazioni bancarie e finanziarie relative a conti detenuti all’interno del territorio delle parti interessate. Una parte contraente non può invocare il segreto bancario quale motivo per rifiutarsi di cooperare a seguito di una domanda di assistenza reciproca.

Comitato misto

È istituito un comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti e con la Commissione europea in rappresentanza dell’Unione, che è responsabile della corretta applicazione del presente accordo e della composizione delle controversie tra le parti.

DA QUANDO SI APPLICA L’ACCORDO?

L’accordo si applica dal 8 marzo 2009.

Le date di ratifica dei singoli paesi dell’Unione sono disponibili sulla pagina web del Consiglio europeo relativa all’accordo.

Inoltre, alcuni paesi dell’Unione hanno adottato dichiarazioni in cui si afferma che «fino all’entrata in vigore dell’accordo, lo Stato membro si considererà vincolato dall’accordo nelle sue relazioni con le altre parti contraenti che hanno adottato la stessa dichiarazione».

CONTESTO

Per maggiori informazioni consultare inoltre:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di Cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (GU L 46 del 17.2.2009, pag. 8).

Decisione 2009/127/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (GU L 46 del 17.2.2009, pag. 6).

DOCUMENTI COLLEGATI

Notifica concernente l’applicazione, tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, dell’accordo di cooperazione fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall’altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, in virtù dell’articolo 44, paragrafo 3 dell’accordo (GU L 177 dell’8.7.2009, pag. 7).

Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea - Dichiarazione del Consiglio relativa all’articolo 10, paragrafo 9 - Dichiarazione del Regno Unito relativa all’articolo 20 (GU C 197 del 12.7.2000, p. 3).

Ultimo aggiornamento: 14.07.2020

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