This document is an excerpt from the EUR-Lex website
EU rules on terrorist offences and related penalties
Norme dell’Unione europea sui reati terroristici e sulle relative pene
Norme dell’Unione europea sui reati terroristici e sulle relative pene
This summary has been archived and will not be updated. See 'Lotta contro il terrorismo - definizione dei reatri di terrorismo e sostegno alle vittime' for an updated information about the subject.
Norme dell’Unione europea sui reati terroristici e sulle relative pene
La presente decisione quadro (2002/475/GAI) e la decisione (2008/919/GAI) che la modifica richiedono ai paesi dell’UE di allineare le loro normative e introdurre pene minime per i reati terroristici. Le decisioni definiscono i reati terroristici, nonché i reati riconducibili a organizzazioni terroristiche e i reati connessi ad attività terroristiche, e stabilisce le norme di trasposizione nei paesi dell’UE.
ATTO
Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.
SINTESI
La presente decisione quadro (2002/475/GAI) e la decisione (2008/919/GAI) che la modifica richiedono ai paesi dell’UE di allineare le loro normative e introdurre pene minime per i reati terroristici. Le decisioni definiscono i reati terroristici, nonché i reati riconducibili a organizzazioni terroristiche e i reati connessi ad attività terroristiche, e stabilisce le norme di trasposizione nei paesi dell’UE.
CHE COSA FANNO LE PRESENTI DECISIONI QUADRO?
Le decisioni definiscono:
— |
la nozione di reato terroristico come una combinazione di:
|
— |
un’organizzazione terroristica come un’associazione strutturata di due o più persone, stabilita nel tempo e che agisce in modo concertato allo scopo di commettere dei reati terroristici.
|
Le decisioni richiedono inoltre che ogni paese dell’UE:
— |
renda punibili gli atti preparatori come reati connessi alle attività terroristiche. Esempi sono l’istigazione pubblica a commettere reati terroristici, il reclutamento e l’addestramento a scopi terroristici, il furto, l’estorsione e la formazione di documenti amministrativi falsi al fine di commettere reati terroristici;
|
— |
renda punibili l’istigazione, il concorso e il tentativo di commettere determinati tipi di reati;
|
— |
stabilisca la responsabilità penale delle persone giuridiche e norme e soglie per pene e sanzioni;
|
— |
stabilisca la giurisdizione dei reati terroristici qualora il reato sia commesso nel proprio territorio o a bordo di una nave battente la propria bandiera o di un aeromobile ivi registrato;
|
— |
stabilisca la giurisdizione nel caso in cui l’autore del reato sia cittadino o residente di tale paese, il reato sia commesso a vantaggio di un’entità giuridica stabilita nel proprio territorio, il reato sia commesso contro la popolazione o le istituzioni di un paese dell’UE o contro un’istituzione dell’Unione con sede in tale paese;
|
— |
stabilisca la giurisdizione nei casi in cui si rifiuti di consegnare o estradare una persona sospettata o condannata per un reato terroristico;
|
— |
collabori con gli altri paesi dell’UE e decida quale di essi si assuma la giurisdizione qualora più paesi siano coinvolti in un determinato caso;
|
— |
adotti misure per garantire l’assistenza adeguata alle famiglie delle vittime.
|
PUNTI CHIAVE
— |
Nella relazione del settembre 2014 sull’attuazione della decisione quadro del 2008, la Commissione europea riporta che la maggior parte dei paesi dell’UE (tranne Irlanda e Grecia) hanno adottato misure volte a rendere punibili i reati appena introdotti di istigazione pubblica, reclutamento e addestramento a fini terroristici.
|
— |
Restano alcune questioni aperte riguardo al modo in cui il recepimento di tale decisione quadro nelle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE influirà sulla «provocazione indiretta» e sulla perseguibilità penale di atti commessi dai cosiddetti «lupi solitari». Tuttavia, la Commissione europea ha invitato i paesi dell’UE a chiarire le questioni che le consentano di completare la propria valutazione.
|
— |
La relazione ha evidenziato la necessità di un approccio più ampio affinché l’applicazione della legislazione si concentri sulla prevenzione tempestiva della radicalizzazione e del reclutamento a fini terroristici.
|
— |
La relazione incoraggia i paesi dell’UE a controllare e valutare l’applicazione delle misure legislative penali riguardanti il terrorismo, considerando debitamente la tutela dei diritti fondamentali.
|
— |
Una panoramica più dettagliata delle misure di trasposizione nei paesi dell’UE è contenuta nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, che accompagna la relazione.
|
— |
Nel 2015 la Commissione condurrà una valutazione d’impatto allo scopo di aggiornare la decisione quadro 2008/919/GAI nel 2016, per garantire la coerenza di tutte le normative dell’UE relative ai reati connessi da combattenti terroristici stranieri.
|
— |
Il Consiglio sta valutando la ratifica, per conto dell’Unione europea, della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione degli atti di terrorismo (CETS 196) e il protocollo aggiuntivo alla stessa. Quest’ultimo affronta il fenomeno dei combattenti terroristici stranieri tenendo in considerazione la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2178(2014) del 24 settembre 2014.
|
CONTESTO
In linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 1999, che ha identificato il terrorismo come una delle più gravi violazioni delle libertà, dei diritti umani e dei principi fondamentali, e in seguito al piano d’azione promosso dalla riunione straordinaria del Consiglio europeo del 21 settembre 2001, è stata adottata la decisione quadro 2002/475/GAI per affrontare più efficacemente il terrorismo.
TERMINI CHIAVE
Provocazione indiretta: discorso che istiga o rischia di incitare a commettere atti terroristici solo indirettamente, ad esempio quando affermazioni precedenti di un terrorista potrebbero essere intese dai sostenitori come un appello a continuare le attività terroristiche.
Lupi solitari: terroristi che agiscono da soli.
Per ulteriori informazioni, consultare il sito Internet della direzione generale della Migrazione e degli affari interni della Commissione europea.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Decisione quadro 2002/475/GAI |
22.6.2002 |
31.12.2002 |
Atti modificatori |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Decisione quadro 2008/919/GAI |
9.12.2008 |
9.12.2010 |
ATTI COLLEGATI
Relazione della Commissione a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, COM(2007) 681 def. del 6.11.2007.
Relazione della Commissione a norma dell’articolo 11 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, COM(2004) 409 def. dell’8.6.2004.
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 202/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, COM(2014) 554 final del 5 settembre 2014.
Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna il documento Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio che modifica la decisione quadro 202/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo, SWD(2014) 270 final del 5 settembre 2014.
Ultima modifica: 02.06.2015