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Viaggi tutto compreso (fino al 2018)

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Viaggi «tutto compreso» (fino al 2018)

 

SINTESI DI

Direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Crea degli standard minimi uniformi che si applicano ai viaggi, alle vacanze ed ai circuiti «tutto compreso» nell'Unione Europea (UE).
  • Di conseguenza, permette ai consumatori di acquistare tali servizi con il massimo delle garanzie nel mercato interno dell'UE.

PUNTI CHIAVE

Un servizio «tutto compreso» è una combinazione di almeno due tipi diversi di servizi di viaggio (trasporto, alloggio o altri servizi turistici) che soddisfa le seguenti due condizioni:

  • deve superare le ventiquattro ore o comprendere una notte; e
  • deve essere venduta a un prezzo «tutto compreso».

Informazione dei consumatori

  • Qualunque opuscolo offerto al consumatore deve indicare in modo chiaro e preciso:
    • il prezzo;
    • la destinazione, l’itinerario e i mezzi di trasporto impiegati;
    • la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio;
    • i pasti forniti;
    • gli obblighi in materia di passaporto e visti;
    • le formalità sanitarie;
    • le scadenze finanziarie;
    • la data limite di informazione del consumatore in caso di annullamento.
  • L'organizzatore è vincolato dalle informazioni contenute nell’opuscolo. In caso di modifica di tali informazioni, il consumatore deve essere chiaramente avvisato affinché possa fornire il proprio accordo.
  • Prima di stipulare il contratto, l’organizzatore deve fornire per iscritto alcune indicazioni relative ai passaporti, ai visti (i termini per ottenerli) e alle formalità sanitarie.
  • Prima dell’inizio del viaggio, l’organizzatore deve fornire per iscritto:
    • orari, località di sosta intermedia e coincidenze e dettagli relativi all'alloggio;
    • nome, indirizzo e numero di telefono della rappresentanza locale dell'organizzatore o, se non esiste, un numero di telefono di emergenza;
    • alcuni dettagli supplementari nel caso di viaggio di bambini;
    • informazioni relative ai contratti facoltativi di assicurazione e assistenza.

Modifica del contratto

  • Il consumatore può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutti i requisiti previsti dal viaggio «tutto compreso», informando l’organizzatore o il venditore in tempiragionevoli prima della partenza. Il consumatore originariosarà solidamente responsabile per il pagamento del saldo del prezzo e per eventuali spese supplementari nei confronti della persona che ha accettato la cessione della prenotazione.
  • I prezzi fissati nel contratto non possono essere modificati, eccetto nel caso in cui il contratto non preveda espressamente tale possibilità. In questa ipotesi, solamente le variazioni dei costi di trasporto, diritti, tasse e tassi di cambio sono rilevanti.
  • In caso di modifica sostanziale del contratto da parte dell’organizzatore, il consumatore può rescindere tale contratto senza alcuna penale o concordare con le modifiche accettando una clausola aggiuntiva.

Scissione o inadempienza del contratto

  • In caso di non accettazione delle modifiche dell'organizzatore e di recesso dal contratto da parte del consumatore o di annullamento del «servizio tutto compreso» da parte dell’organizzatore, il consumatore ha diritto ad un altro «servizio tutto compreso» (nel caso in cui venga offerto) o al rimborso delle somme versate. Ove indicato, il consumatore può chiedere un indennizzo per inadempienza contrattuale.
  • Infatti, l’organizzatore è responsabile dell’inadempienza o della cattiva esecuzione del contratto, eccetto in caso di colpa del consumatore o in caso di forza maggiore*.

Nuove norme a partire da luglio 2018

La direttiva 90/314/CEE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2302 a partire dal 1o luglio 2018. La nuova direttiva estenderà la tutela oltre le vacanze «tutto compreso» tradizionali organizzate dagli operatori turistici. Tutelerà i consumatori che prenotano altri tipi di viaggio combinato, ad esempio una combinazione di volo e hotel o noleggio auto proposta su un sito Internet.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 18 giugno 1990. I paesi dell'UE dovevano integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 31 dicembre 1992.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Forza maggiore: un evento che non può essere previsto o che, se previsto, è troppo forte per essere controllato, ossia non può essere eluso mediante l'esercizio del dovere di diligenza, come una calamità naturale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59-64)

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali) (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22-39)

Modifiche successive alla direttiva 2005/29/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (EU) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1-33)

Ultimo aggiornamento: 27.03.2017

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