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Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)

Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto (IVA)

 

SINTESI DI:

Direttiva 2006/112/CE — Il sistema comune dell’Unione europea di imposta sul valore aggiunto

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva rifonde e abroga la sesta direttiva relativa all’imposta sul valore aggiunto (IVA) al fine di chiarire l’attuale legislazione sull’IVA nell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

L’IVA si applica a tutte le operazioni eseguite nell’Unione a fronte di un pagamento da parte di soggetti passivi, ossia qualsiasi persona o un’impresa che fornisce beni o servizi durante la propria attività. Anche le importazioni effettuate da qualsiasi persona sono soggette all’IVA.

Le operazioni imponibili comprendono la fornitura di beni o servizi all’interno dell’Unione, le acquisizioni di beni tra Stati membri dell’Unione (beni forniti e spediti o trasportati da un’azienda in uno Stato membro verso un’azienda in un altro Stato membro) e le importazioni di beni nell’Unione da paesi terzi.

  • Il luogo della tassazione dipende dalla natura dell’operazione, dal tipo di prodotto fornito e dalla presenza o meno di trasporto.
    • Fornitura di beni: dove vengono forniti i beni.
    • Acquisizione di beni tra Stati membri: il luogo in cui i beni vengono consegnati, ossia lo Stato membro dove i beni arrivano alla fine dopo il trasporto da un altro Stato membro.
    • Importazione di beni: solitamente lo Stato membro in cui arrivano.
    • Fornitura di servizi: dove vengono erogati i servizi. Ciò dipende non solo dal tipo di servizio erogato, ma anche dal tipo di cliente che riceve il servizio. La regola generale è che un servizio viene tassato presso il cliente, se si tratta di un’azienda, o presso il luogo del fornitore, se il cliente è un privato. Al fine di garantire che il servizio venga tassato nel luogo in cui viene effettivamente utilizzato, sussistono alcune eccezioni a tali norme generali, quali:
      • servizi relativi a beni immobili;
      • trasporto di passeggeri;
      • attività relative a cultura, sport, istruzione e intrattenimento;
      • servizi di ristorazione.
  • L’IVA è esigibile quando vengono forniti beni o servizi, a seconda della natura dell’operazione. L’IVA può essere esigibile per un’acquisizione di beni tra Stati membri quando la fornitura di beni allo Stato membro pertinente è stata conclusa. Per le importazioni nell’Unione, l’IVA è esigibile quando i beni sono portati all’interno di uno Stato membro.
  • La base imponibile per la fornitura di beni e servizi e l’acquisizione di beni tra Stati membri comprende tutti i pagamenti al fornitore. Nel caso dell’importazione di beni, la base imponibile corrisponde al valore in dogana. I dazi, le imposte e le altre tasse sono compresi nella base imponibile, mentre sono esclusi l’IVA stessa, gli sconti e le riduzioni di prezzo concessi al cliente.
  • L’aliquota IVA normale che tutti gli Stati membri devono applicare a beni e servizi deve corrispondere almeno al 15 %. Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte non inferiori al 5 % a beni o servizi specifici elencati nell’allegato III della direttiva. Si applicano inoltre, a determinate condizioni, una serie di eccezioni a tali norme (ad esempio aliquote ridotte su altri beni o servizi).
  • La direttiva prevede esenzioni dall’IVA, la maggior parte delle quali non gode del diritto di detrazione, ossia l’assistenza sanitaria, i servizi sociali o i servizi finanziari e assicurativi. Tuttavia, esistono anche esenzioni che godono del diritto di detrazione, ossia forniture di beni tra Stati membri o esportazioni di beni verso paesi terzi. La maggior parte delle esenzioni sono obbligatorie per gli Stati membri, ma alcune sono facoltative.
  • I soggetti passivi possono detrarre l’ammontare di IVA pagato sui beni o servizi utilizzati nello Stato membro in cui gli stessi sono stati acquistati. Tale IVA a monte può essere detratta dall’IVA da pagare sulle operazioni tassate, ossia forniture di beni o servizi a livello nazionale. In generale, non si ha diritto alla detrazione in caso di attività economica esente, o se il soggetto passivo rientra in un regime speciale. In determinati casi le detrazioni possono essere limitate o corrette.
  • La direttiva stabilisce gli obblighi per i soggetti passivi e per determinate persone non soggetti passivi. Generalmente, l’IVA deve essere pagata da qualsiasi soggetto passivo che esegue una fornitura imponibile di beni o servizi. Le eccezioni comprendono operazioni specifiche nelle quali il cliente paga l’IVA, ad esempio servizi forniti a un’impresa da parte di un fornitore in un altro paese e operazioni in cui lo Stato membro può scegliere di richiedere al cliente il pagamento dell’IVA, ad esempio in caso di determinate forniture passibili di frode.
  • La direttiva permette alcune eccezioni alle norme standard sull’IVA per gli Stati membri, ad esempio per prevenire determinati tipi di evasione fiscale. Ci sono inoltre regimi speciali dell’IVA ideati per ridurre gli oneri burocratici, ad esempio per le piccole imprese e per le aziende agricole.
  • Inoltre, gli Stati membri più gravemente colpiti dalle frodi a danno dell’IVA possono applicare temporaneamente un meccanismo generalizzato di inversione contabile dell’assoggettamento all’IVA. Ciò vuol dire che l’esigibilità dell’IVA passa dal fornitore al cliente. Gli Stati membri possono usare questo meccanismo solo per le forniture di beni e servizi all’interno del proprio paese superiori a 17 500 euro per operazione, e solo fino al 30 giugno 2022, subordinatamente a determinate condizioni molto rigorose.

Sono state apportate numerose modifiche alla direttiva 2006/112/CE, tra le quali alcune modifiche dovute alla pandemia di COVID-19.

  • La direttiva (UE) 2020/284 modifica la direttiva, introducendo alcuni requisiti per i prestatori di servizi di pagamento per tenere traccia dei pagamenti transfrontalieri relativi al commercio elettronico. Le informazioni saranno quindi messe a disposizione delle autorità fiscali subordinatamente a condizioni molto rigorose, comprese quelle relative alla protezione dei dati. Queste disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2024.
  • La direttiva di modifica (UE) 2020/285 introduce norme semplificate per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per creare un ambiente fiscale più vantaggioso per favorirne la crescita e lo sviluppo degli scambi transfrontalieri. Le piccole imprese potranno beneficiare di norme semplificate di conformità IVA se il loro fatturato annuo rimane al di sotto di una soglia fissata dallo Stato membro interessato, che non può essere superiore a 85 000 euro. A determinate condizioni, anche le piccole imprese di altri Stati membri, che non superano questa soglia, potranno beneficiare del regime semplificato, se il loro fatturato annuo totale in tutta l’Unione non supera i 100 000 euro. Tali nuove norme avranno effetto dal 1o gennaio 2025.
  • Il pacchetto IVA per il commercio elettronico [direttive (UE) 2017/2455 e (UE) 2019/1995 che modificano entrambe la direttiva 2006/112/CE] ha introdotto nuove semplificazioni per le imprese che effettuano vendite transfrontaliere di beni o servizi. Esso garantisce che l’IVA su tali forniture sia pagata correttamente nello Stato membro del cliente, in linea con il principio di tassazione nello Stato membro di destinazione. Le prime misure sono entrate in vigore nel 2015 e interessavano solamente le telecomunicazioni, la radiodiffusione e i servizi elettronici. Le imprese che forniscono beni o servizi da impresa a consumatore nell’Unione europea possono ora dichiarare e pagare l’IVA con un sistema semplificato (sportello unico).
  • In conseguenza dell’epidemia di COVID-19, la decisione (UE) 2020/1109 posticipa la data di entrata in vigore del secondo pacchetto dal 1o gennaio 2021 al 1o luglio 2021 per consentire agli Stati membri e alle imprese dell’Unione di avere più tempo per prepararsi alle nuove disposizioni.
  • La direttiva (UE) 2020/1756 modifica la direttiva 2006/112/CE, in seguito al ritiro del Regno Unito (UK) dall’Unione, introducendo i numeri di identificazione IVA in Irlanda del Nord con un prefisso specifico per distinguere tra:
    • i soggetti passivi e gli enti non soggetti passivi le cui operazioni riguardano beni nell’Irlanda del Nord soggetti alla legislazione dell’Unione in materia di IVA;
    • i soggetti che conducono altre operazioni per le quali sono identificati ai fini IVA nel Regno Unito.
  • La direttiva (UE) 2020/2020 modifica la direttiva per garantire un accesso più conveniente alle forniture di vaccini COVID-19 e dispositivi medico-diagnostici in vitro (kit di test) in risposta alla pandemia di COVID-19 in Europa. Dal 12 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, consente agli Stati membri:
    • l’esenzione dall’IVA con diritto alla detrazione della fornitura di vaccini COVID-19 e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e servizi strettamente correlati a tali vaccini e dispositivi;
    • l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19 e ai servizi correlati, come già avviene per i vaccini.
  • La direttiva (UE) 2021/1159 modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune forniture in risposta alla pandemia di COVID-19. Ciò renderà più semplice per la Commissione europea e le agenzie dell’Unione acquistare beni e servizi per distribuirli gratuitamente (ossia come donazioni) agli Stati membri nel contesto dell’attuale crisi della salute pubblica.

Riforma del regime IVA

Nell’ambito della riforma proposta nel piano d’azione sull’IVA del 2016 della Commissione, la direttiva di modifica (UE) 2022/542 modifica la direttiva 2006/112/Ce mediante:

  • l’aggiornamento dell’elenco di beni e servizi per cui sono concesse aliquote IVA ridotte (allegato III). Tuttavia, il numero di articoli a cui è possibile applicare aliquote ridotte è limitato al fine di evitare la proliferazione di aliquote ridotte;
  • l’ampliamento delle eccezioni esistenti che permettono a determinati Stati membri l’applicazione di aliquote preferenziali ad alcuni prodotti a tutti gli Stati membri, a condizione che siano compatibili con i principi concordati;
  • l’eliminazione di periodi di aliquote ridotte o eccezioni applicate a prodotti con un impatto negativo sull’ambiente, come ad esempio ai combustibili fossili e ad altri beni con un impatto analogo sulle emissioni di gas a effetto serra, che cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1o gennaio 2030 e ai pesticidi e fertilizzanti chimici, che cesseranno di applicarsi al più tardi dal 1o gennaio 2032;
  • la concessione agli Stati membri di applicare un’aliquota ridotta, in particolare a:
    • servizi di accesso a internet per intervenire sulla bassa copertura di tali servizi e promuoverne lo sviluppo;
    • pannelli solari, biciclette elettriche e servizi di riciclaggio dei rifiuti considerati beni e servizi rispettosi dell’ambiente;
    • beni e servizi che favoriscono finalità di politica sociale e culturale specifiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2006/112/CEE è in vigore a partire dal 1o gennaio 2007 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 1o gennaio 2008.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • IVA (Commissione europea).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva del Consiglio 2006/112/CE del 28 Novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

Le modifiche successive alla direttiva 2006/112/CE sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13).

Direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (GU L 62 del 2.3.2020, pag. 7).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo su un piano d’azione sull’IVA — Verso uno spazio unico europeo dell’IVA — Il momento delle scelte [COM(2016) 148 final del 7.4.2016].

Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c) e della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007 sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6).

Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006 relativa alle franchigie fiscali applicabili all’importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (GU L 286 del 17.10.2006, pag. 15).

Ultimo aggiornamento: 26.04.2022

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