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Ridurre le emissioni dei veicoli a motore leggeri

Ridurre le emissioni dei veicoli a motore leggeri

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 715/2007: omologazione dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri riguardo alle emissioni (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (CE) n. 715/2007:

  • fissa norme armonizzate per l’omologazione di automobili e veicoli commerciali leggeri, conosciuti collettivamente come veicoli a motore leggeri, riguardo alle emissioni;
  • riguarda i dispositivi di controllo dell’inquinamento 1 e il ricambio degli stessi, e fissa norme per la loro omologazione;
  • è stato più volte modificato, da ultimo con il regolamento (UE) 2018/858.

Il regolamento (UE) 2018/858:

  • rivede le norme sull’omologazione dei veicoli dell’UE;
  • introduce metodi di prova più severi relativamente all’emissione di inquinanti; e
  • abroga la direttiva 2007/46/CE sull’omologazione UE dei veicoli a partire dal .

PUNTI CHIAVE

La normativa si applica ai veicoli commerciali leggeri inferiori alle 2,6 tonnellate.

I fabbricanti devono:

  • progettare, costruire e assemblare i componenti in modo che il veicolo sia conforme alla normativa;
  • dimostrare che tutti i nuovi veicoli e nuovi dispositivi di controllo dell’inquinamento siano conformi alla normativa e in grado di soddisfare i limiti di emissioni durante la normale vita di un veicolo in condizioni normali di utilizzazione su strada;
  • garantire che i dispositivi di controllo dell’inquinamento durino per 160 000 km;
  • garantire che le emissioni possano essere controllate dopo cinque anni o 100 000 km, a seconda del caso che si verifica per primo;
  • fornire agli acquirenti dati sulle emissioni di biossido di carbonio e sui consumi di carburante;
  • non utilizzare dispositivi di manipolazione che riducono l’efficacia dei sistemi di controllo delle emissioni, se non in condizioni molto particolari, come per proteggere un motore contro danni o incidenti;
  • (fino al ) mettere a disposizione sui siti web un accesso illimitato e normalizzato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti. Queste devono comprendere articoli come manuali d’uso e manuali tecnici. Per l’accesso possono richiedere un contributo ragionevole. Tali requisiti sono sostituiti da quelli previsti nel regolamento (UE) 2018/858 a partire dal .

Le autorità nazionali devono:

  • rilasciare l’omologazione 2 UE ai nuovi veicoli che rispettano la normativa;
  • non concedere l’omologazione ai veicoli che non soddisfano le norme di emissioni, entro i termini autorizzati relativi a ciascuna categoria di veicoli;
  • consentire la registrazione dei veicoli che rispettano il presente regolamento;
  • vietare la vendita o l’installazione dei dispositivi di controllo dell’inquinamento che non soddisfano le norme dell’UE;
  • garantire l’attuazione di sanzioni per i costruttori che falsificano le dichiarazioni o i risultati, non comunicano i dati o fanno uso di impianti di manipolazione.

La Commissione effettua una verifica regolare delle procedure, delle prove, dei requisiti e dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa e li aggiorna regolarmente nella normativa attuativa.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Si applica dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

  1. Dispositivo di controllo dell’inquinamento: meccanismo o apparecchiatura che rimuove le sostanze inquinanti, dai gas di scarico dell’automobile per esempio, che altrimenti verrebbero rilasciati nell’atmosfera.
  2. Omologazione: la procedura con la quale si certifica che un prodotto soddisfa un insieme minimo di requisiti normativi e tecnici.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 715/2007 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento

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