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Specie esotiche o localmente assenti

Specie esotiche o localmente assenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 708/2007 — impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • movimenti di specie esotiche (introduzioni)* o localmente assenti (traslocazioni)* impiegate in acquacoltura nell’UE;
  • tutte le tipologie di aziende di acquacoltura. Tuttavia, sono previste disposizioni particolari per gli impianti di acquacoltura chiusi. I movimenti di specie non autoctone o localmente assenti che devono essere tenute in impianti di acquacoltura chiusi possono essere esonerati dal richiedere un’autorizzazione, a condizione che tali specie siano trasportate in condizioni tali da impedire la loro diffusione nell’ambiente. Gli Stati membri devono stilare un elenco degli impianti di acquacoltura chiusi e aggiornarlo regolarmente.

Esso non si applica a:

  • traslocazioni di organismi all’interno degli Stati membri, a meno che non esista un rischio per l’ambiente;
  • negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici o acquari nel caso in cui non ci sia contatto con le acque dell’UE;
  • alle specie di cui all’allegato IV fatte salvi alcuni casi.

Esso riguarda tutte le specie acquatiche e comprende tutte le parti in grado di sopravvivere e di riprodursi.

Misure volte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità

I paesi dell’UE provvedono a:

  • introdurre misure volte a evitare effetti negativi sulla biodiversità derivanti dal movimento di organismi acquatici in acquacoltura e dalla diffusione di tali organismi;
  • monitoraggio e supervisione delle attività di acquacoltura al fine di assicurarsi che
    • gli impianti di acquacoltura chiusi soddisfino i requisiti stabiliti dal presente regolamento; e che
    • il trasporto da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi avvenga in condizioni atte a impedire la fuga di specie esotiche o di specie non bersaglio.

Autorizzazioni

Qualsiasi movimento di un organismo acquatico esotico verso un impianto di acquacoltura necessita di un’autorizzazione da parte dello Stato membro di destinazione. Per ottenere tale autorizzazione, l’operatore di acquacoltura presenta una domanda nella quale fornisce una serie di informazioni, tra cui:

  • il nome e le caratteristiche dell’organismo interessato;
  • la destinazione prevista e il motivo del movimento;
  • l’impatto potenziale sull’ambiente;
  • le misure di gestione e di monitoraggio del movimento, ecc.

Movimento routinario

Nel caso di un movimento a partire da un’origine conosciuta che non presenta rischi per l’ambiente, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione, accompagnata eventualmente da requisiti in materia di quarantena* o di fase di rilascio pilota*.

Movimento non routinario

Nel caso di un movimento non routinario, occorre effettuare una valutazione dei rischi ambientali. Qualora si riscontri un rischio medio o elevato, il richiedente e l’amministrazione interessata devono verificare se esistano procedure o tecnologie che permettano di ridurre questo rischio a un livello basso. Se ciò avviene, l’autorità competente può rilasciare l’autorizzazione, accompagnata eventualmente da requisiti relativi a una fase di quarantena, una fase di rilascio pilota o di monitoraggio*.

Movimenti che interessano gli Stati membri vicini

Qualora un movimento di organismi marini possa interessare gli Stati membri vicini, essi devono esserne informati e devono comunicare le loro osservazioni alla Commissione europea, la quale potrà confermare, annullare o modificare l’autorizzazione.

Registro

Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figurano tutte le informazioni relative. I registri sono messi a disposizione del pubblico.

La maggior parte dei Paesi dell’UE ha dedicato una specifica pagina web al regolamento e il registro è generalmente accessibile da lì.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 1 gennaio 2009, ad eccezione dei capitoli I e II, e dell’articolo 24 (norme dettagliate e adeguamento al progresso tecnico) che si applicano dal 18 luglio 2007.

CONTESTO

Le specie esotiche invasive sono una delle principali cause di erosione della biodiversità, dovuta a:

  • cambiamenti genetici;
  • deterioramento o modifica degli habitat;
  • diffusione di agenti patogeni o di parassiti; o
  • dovuta alla sostituzione di specie autoctone nella nicchia ecologica che esse occupano.

Tale impatto ambientale ha ripercussioni importanti a livello economico e sociale.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Acquacoltura: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione. Tali organismi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
Specie localmente assente: una specie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all’interno del suo areale di distribuzione naturale.
Specie esotiche:
  • specie di un organismo acquatico che si trova al di fuori del suo areale conosciuto di distribuzione naturale e della sua area di dispersione potenziale naturale;
  • qualsiasi organismo in cui il numero dei cromosomi è stato artificialmente raddoppiato; e
  • le specie fertili ibridate artificialmente.
Introduzioni: il processo per il quale le specie esotiche vengono trasportate fuori dal loro areale ecologico naturale per essere impiegate in acquacoltura.
Traslocazioni: il processo per il quale le specie esotiche trasportate all’interno del loro areale ecologico naturale per essere impiegate in acquacoltura in aree in cui precedentemente non erano presenti.
Quarantena: la quarantena serve a mantenere gli organismi interessati in completo isolamento per un periodo sufficientemente lungo da costituire uno stock di organismi riproduttori adulti, individuare le specie presenti accidentalmente e confermare l’assenza di patogeni e di malattia. La quarantena deve soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (allegato III).
Fase di rilascio pilota: fase iniziale di liberazione su scala limitata di organismi acquatici soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione. Occorre predisporre un piano di emergenza per permettere la rimozione degli organismi interessati o ridurne il numero, in caso di rischi imprevisti per l’ambiente o le popolazioni autoctone.
Monitoraggio: periodo di monitoraggio di almeno due anni dopo il rilascio degli organismi nel nuovo ambiente che permetta di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di altri impatti rispetto a quelli prospettati.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 708/2007 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione, del venerdì 13 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 708 /2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6).

Regolamento (CE) della commissione n. 506/2008 del 6 giugno 2008che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 36).

Regolamento delegato (UE) 2022/516 della Commissione del 26 ottobre 2021 che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti (GU L 104 del 1.4.2022, pagg. 51)

Ultimo aggiornamento: 01.04.2022

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