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Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo

Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo

 

SINTESI DI:

Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento (Convenzione di Barcellona)

Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona modificata)

Protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (Protocollo scarichi)

Decisione 77/585/CEE relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili

Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento di origine tellurica (Protocollo sulle fonti di inquinamento terrestri)

Modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica

Decisione 1999/801/CE relativa all’accettazione delle modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica

Decisione 83/101/CE relativa alla conclusione del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica

Protocollo sulle Aree Specialmente Protette e sulla Diversità Biologica nel Mediterraneo (Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica)

Decisione 84/132/CEE concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo

Decisione 1999/800/CE relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona)

Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo (Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze)

Decisione 2004/575/CE, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere)

Decisione 2010/631/UE relativa alla conclusione del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo

Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo marino e del suo sottosuolo (Protocollo offshore)

Decisione 2013/5/UE sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE, DELLE DECISIONI E DEI PROTOCOLLI?

  • Lo scopo principale della convenzione e dei protocolli è quello di proteggere l’ambiente marino e il litorale del Mar Mediterraneo.
  • Le decisioni consentono all’Unione europea (Unione) di aderire alla convenzione e ai protocolli, nonché di integrarne le modifiche, ove necessario.

PUNTI CHIAVE

La Convenzione di Barcellona

  • Vi sono 22 parti contraenti nella Convenzione di Barcellona, una convenzione internazionale che coinvolge 21 paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo (compresi 8 paesi dell’Unione: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Slovenia e Spagna) e l’Unione.
  • La convenzione richiede alle parti contraenti di adottare, singolarmente o congiuntamente, tutte le misure necessarie per proteggere e migliorare l’ambiente marino e il litorale del Mar Mediterraneo onde contribuire al suo sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi della convenzione sono:

  • proteggere l’ambiente marino e le zone costiere attraverso azioni volte a prevenire e a ridurre l’inquinamento e, per quanto possibile, a eliminarlo, sia esso dovuto ad attività svolte a terra o in mare;
  • valutare e controllare l’inquinamento;
  • attuare la gestione sostenibile delle risorse naturali marine e costiere;
  • integrare l’ambiente nello sviluppo economico e sociale;
  • proteggere il patrimonio naturale e culturale;
  • rafforzare la solidarietà tra i paesi rivieraschi del Mediterraneo; e
  • contribuire al miglioramento della qualità della vita.

Le parti contraenti della convenzione si impegnano a:

  • instaurare un sistema di cooperazione e attuare un programma integrato di monitoraggio e valutazione con informazioni e valutazioni per proteggere l’ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo e ridurre o eliminare l’inquinamento nel Mediterraneo al fine di raggiungere un buono stato ecologico*;
  • istituire aree marine protette (note come MPA) e zone specialmente protette di rilevanza mediterranea (note come ASPIM);
  • attuare la gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (GIZC)*;
  • eliminare le fonti di inquinamento a terra;
  • eliminare le fonti di inquinamento in mare;
  • redigere piani di emergenza;
  • cooperare fra loro nel campo della scienza e della tecnologia;
  • elaborare procedure adeguate per l’accertamento della responsabilità e la compensazione dei danni in caso di inquinamento derivante dalla violazione dei termini della convenzione.

La convenzione è stata modificata nel 1995. Le modifiche principali riguardano:

  • l’estensione del campo d’applicazione geografico della convenzione al litorale;
  • l’applicazione del principio di precauzione;
  • applicazione del principio «chi inquina paga» (si veda la sintesi);
  • la promozione degli studi d’impatto;
  • la protezione e preservazione della diversità biologica;
  • la lotta all’inquinamento dovuto a movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi;
  • l’accesso all’informazione e la partecipazione del pubblico.

Vi sono sette protocolli allegati alla convenzione

Protocollo scarichi

  • Riguarda unicamente l’inquinamento della zona del Mare Mediterraneo causato da navi e aeromobili.
  • Vieta lo scarico di alcuni tipi di rifiuti o di taluni materiali (alcuni composti tossici, mercurio, cadmio, plastica, petrolio grezzo ecc.).
  • Lo scarico di altri materiali o tipi di rifiuti (arsenico, piombo, rame, zinco, cromo, nichel, contenitori, rottami, alcuni tipi di pesticidi ecc.) è soggetto al rilascio preventivo di un permesso da parte delle autorità nazionali competenti.

Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze

  • Integra le regole della Convenzione di Barcellona sulla cooperazione tra le parti in materia di prevenzione e, nei casi d’emergenza, di lotta contro l’inquinamento provocato dalle navi nel Mare Mediterraneo.
  • Intende inoltre promuovere l’elaborazione e l’applicazione delle normative internazionali adottate nel quadro dell’Organizzazione marittima internazionale.
  • Il protocollo prevede anche le misure operative che le parti devono adottare in caso di inquinamento provocato dalle navi (misure di valutazione, eliminazione/riduzione, informazione), nonché le misure d’emergenza da adottare a bordo delle navi, nelle installazioni al largo della costa e nei porti (soprattutto la disponibilità e il rispetto dei piani d’emergenza).

Protocollo sulle fonti di inquinamento terrestri

  • Riguarda l’inquinamento dovuto agli scarichi nei fiumi, emissari, canali o altri corsi d’acqua, o provocati da qualsiasi altra fonte o attività (compreso l’inquinamento dell’aria di origine terrestre) situata nel territorio degli Stati contraenti.
  • Elenca le sostanze il cui scarico è vietato e i fattori da prendere in considerazione per l’eliminazione dell’inquinamento dovuto a tali sostanze.
  • Enumera inoltre le sostanze il cui scarico è soggetto al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti.
  • Prevede inoltre una cooperazione a livello di ricerca e informazione, nonché a livello di adozione di programmi, misure e norme adeguati, volti a ridurre o a eliminare le sostanze interessate.

Protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica

  • Il protocollo riguarda:
    • le zone specialmente protette del Mediterraneo e le zone specialmente protette d’interesse mediterraneo;
    • la salvaguardia delle risorse naturali della regione mediterranea;
    • la conservazione della diversità del patrimonio genetico; e
    • la protezione di taluni siti naturali, creando un insieme di zone specialmente preservate.
  • Prevede che le parti elaborino orientamenti per la creazione e la gestione delle aree protette ed elenca alcune misure adeguate che le parti contraenti devono adottare, fra le quali:
    • il divieto di scaricare rifiuti;
    • la regolamentazione dell’introduzione di qualsiasi specie non autoctona o geneticamente modificata.
  • Introduce inoltre alcune misure, nazionali o concertate, che le parti devono adottare per proteggere e conservare le specie animali e vegetali in tutta l’area del Mare Mediterraneo.

Protocollo offshore

  • Riguarda una vasta gamma di attività di esplorazione e sfruttamento e affronta numerosi problemi tra i quali:
    • i requisiti per il rilascio dei permessi;
    • la rimozione degli impianti abbandonati o in disuso;
    • l’uso e la rimozione di sostanze nocive;
    • i requisiti per la determinazione delle responsabilità e dei risarcimenti; e
    • il coordinamento con le altre parti contraenti della Convenzione di Barcellona a livello regionale.
  • Le parti sono tenute, individualmente o mediante cooperazione bilaterale o multilaterale, ad adottare tutte le idonee misure per evitare, ridurre, combattere e controllare, nella zona del protocollo, l’inquinamento derivante dalle attività di esplorazione e sfruttamento.
  • Esse si impegnano altresì ad utilizzare le migliori tecniche disponibili più efficienti dal punto di vista ambientale ed economicamente appropriate.

Protocollo sui rifiuti pericolosi

  • Richiede alle parti di cooperare quando un’enorme quantità di petrolio e/o altre sostanze nocive nel Mar Mediterraneo, accidentale o cumulativa, rappresenta un pericolo grave e imminente per l’ambiente marino, il litorale o gli interessi economici, sanitari o ecologici di uno o più parti.
  • La cooperazione si concentra su:
    • elaborazione di piani d’emergenza;
    • promozione di misure per la lotta all’inquinamento marino da idrocarburi;
    • monitoraggio e scambio di informazioni sullo stato del Mar Mediterraneo;
    • diffusione di informazioni sull’organizzazione delle risorse; e
    • nuovi metodi per prevenire e combattere l’inquinamento, sviluppando programmi di ricerca sull’argomento.

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo

  • Punta a stabilire un quadro comune per la GIZC con un approccio basato sugli ecosistemi del Mediterraneo. È entrato in vigore il 24 marzo 2011.
  • La GIZC persegue sei obiettivi:
    • lo sviluppo sostenibile delle zone costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività;
    • la preservazione delle zone costiere;
    • lo sfruttamento sostenibile delle risorse naturali;
    • la preservazione degli ecosistemi e dei paesaggi del litorale;
    • la prevenzione e la riduzione delle catastrofi naturali e del cambiamento climatico;
    • il miglioramento della cooperazione.

L’Unione è una parte contraente in tutti i protocolli di cui sopra, eccetto il Protocollo rifiuti pericolosi.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

  • La convenzione di Barcellona è entrata in vigore il 15 aprile 1978.
  • Il protocollo sugli scarichi è entrato in vigore il 15 aprile 1978.
  • Il protocollo sulle fonti di inquinamento terrestri è entrato in vigore il 6 novembre 1983.
  • Il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica è entrato in vigore il 12 dicembre 1999.
  • Il protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze è entrato in vigore il 25 giugno 2004.
  • Il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere è entrato in vigore il 24 marzo 2011.
  • Il protocollo offshore è entrato in vigore il 29 marzo 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Buono stato ecologico: definito nella direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (Direttiva 2008/56/CE — si veda la sintesi) come lo stato ecologico delle acque marine tale per cui a) queste preservano la diversità ecologica e la vitalità di mari e oceani puliti, sani e produttivi nelle proprie condizioni intrinseche e b) l’utilizzo dell’ambiente marino resta a un livello sostenibile, salvaguardando il potenziale per gli usi e le attività delle generazioni presenti e future.
Gestione integrata delle zone costiere: processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli usi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento (Convenzione di Barcellona) (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3).

Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona modificata)

Protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 12).

Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell’inquinamento del Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

Protocollo per la protezione del Mar Mediterraneo contro l’inquinamento di origine tellurica (GU L 67 del 12.3.1983, pag. 3).

Modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 20).

Decisione 1999/801/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa all’accettazione delle modifiche al protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18).

Decisione 83/101/CEE del Consiglio, del 28 febbraio 1983, relativa alla conclusione del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall’inquinamento di origine tellurica (GU L 67 del 12.3.1983, pag. 1).

Protocollo sulle aree specialmente protette e sulla diversità biologica nel Mediterraneo (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3).

Decisione 84/132/CEE del Consiglio, del 1o marzo 1984, concernente la conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette del Mediterraneo (GU L 68 del 10.3.1984, pag. 36).

Decisione 1999/800/CE del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativa alla conclusione del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e all’accettazione degli allegati del protocollo (Convenzione di Barcellona) (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 41).

Decisione 2004/575/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento, relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l’inquinamento del Mare Mediterraneo (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 40).

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (GU L 34 del 4.2.2009, pag. 19).

Decisione 2010/631/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 1).

Protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 15).

Decisione 2013/5/UE del Consiglio, del 17 dicembre 2012, sull’adesione dell’Unione europea al protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (GU L 4 del 9.1.2013, pag. 13).

DOCUMENTI CORRELATI

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (GU L 187 del 6.7.2013, pag. 1).

Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 1)

Ultimo aggiornamento: 30.06.2020

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