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Statistiche sui rifiuti

Statistiche sui rifiuti

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti dell'UE

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Questa normativa dell'Unione europea (UE) permette la raccolta di dati regolari e comparabili sui rifiuti nei paesi dell’UE e la loro trasmissione a Eurostat, l'ufficio statistico dell'UE.
  • Le statistiche raccolte consentono il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione della politica comunitaria sui rifiuti.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La legislazione riguarda la produzione di statistiche da parte dei paesi dell’UE e della Commissione europea, nei rispettivi settori di competenza:

  • la produzione di rifiuti (allegato I del regolamento);
  • il recupero e lo smaltimento dei rifiuti (allegato II del regolamento).

Nomenclatura

I paesi dell’UE e la Commissione sono tenuti a utilizzare le nomenclature (categorie) riportate negli allegati da I a III nella produzione delle loro statistiche. Queste nomenclature si riferiscono a:

  • categorie di rifiuti (ad esempio solventi usati, rifiuti minerali e metallici);
  • -attività economiche (che vanno dalle attività di estrazione alla produzione di alimenti o tessuti);
  • operazioni di gestione dei rifiuti (ad esempio reti fognarie, trattamento dei rifiuti industriali o recupero di materiali).

Raccolta dei dati

I dati utilizzati per produrre le statistiche devono essere raccolti mediante indagini, procedure di stima statistica o rinvio a fonti amministrative o di altro tipo. A meno che non generino grandi quantità di rifiuti, le imprese con meno di dieci dipendenti sono escluse dalle indagini.

Trasmissione delle statistiche a Eurostat

I paesi dell’UE devono trasmettere i risultati statistici (inclusi i dati riservati) a Eurostat entro 18 mesi dalla fine dei periodi di riferimento di cui agli allegati I e II. La frequenza è biennale.

La Commissione è autorizzata ad adottare le misure necessarie per l’applicazione o la modifica del regolamento. Tali misure riguardano:

  • il formato appropriato per la trasmissione dei risultati da parte dei paesi dell’Unione europea;
  • l’adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta, nell’elaborazione e nella comunicazione dei dati statistici;
  • l’adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;
  • la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità;
  • l’attuazione dei risultati degli studi pilota.

Relazioni

Ogni tre anni la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull’onere per le imprese.

DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Si applica a decorrere dal 29 dicembre 2002.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti. (GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1-36)

Le modifiche successive al regolamento (CE) n. 2150/2002 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale .

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 1445/2005 della Commissione, del 5 settembre 2005, che definisce gli opportuni criteri di valutazione della qualità e i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti ai fini del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 6.9.2005, pag. 6-12)

Regolamento (CE) n. 782/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che stabilisce il formato per la trasmissione dei risultati delle statistiche sui rifiuti (OJ L 131, 25.5.2005, pp. 26–37)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 07.11.2016

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