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Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica — Convenzione di Bonn

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica — Convenzione di Bonn

 

SINTESI DI:

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

Decisione 82/461/CEE relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica

QUAL È LO SCOPO DELLA CONVENZIONE E DELLA DECISIONE?

  • L’obiettivo della Convenzione di Bonn è la conservazione delle specie migratrici* della fauna selvatica di tutto il mondo. La fauna selvatica richiede un’attenzione speciale per la sia importanza dal punto di vista ambientale, ecologico, genetico, scientifico, ricreativo, culturale, educativo, sociale ed economico. La conservazione delle specie migratrici in particolare richiede la cooperazione internazionale al fine di garantire la protezione in tutta la loro area di distribuzione*.
  • La decisione conclude la convenzione per conto della CEE (ora Unione europea).

PUNTI CHIAVE

  • Le parti contraenti della convenzione riconoscono l’importanza delle specie migratrici e la necessità di prestare particolare attenzione alle specie il cui stato di conservazione* è sfavorevole.
  • Per evitare che l’esistenza di una qualsiasi specie migratrice venga minacciata*, le parti contraenti dovranno:
    • promuovere, sostenere o collaborare a ricerche sulle specie migratrici; e
    • concludere accordi ai fini della conservazione e della gestione delle specie migratrici di cui all’allegato II.
  • Per proteggere le specie migratrici le parti contraenti della convenzione dovranno sforzarsi di:
    • assicurare un’immediata protezione alle specie migratrici di cui all’allegato I;
    • conservare o ripristinare gli habitat delle specie minacciate;
    • prevenire, eliminare, controbilanciare o ridurre al minimo gli effetti negativi di attività o di intralci che ostacolino seriamente o impediscano la migrazione della specie; e
    • per quanto possibile ed opportuno, prevenire, ridurre o controllare i fattori che minacciano o potrebbero minacciare ulteriormente la specie.
  • Le parti contraenti che sono Stati dell’area di distribuzione di una specie migratrice compresa nell’allegato I, vietano il prelievo di animali appartenenti a detta specie, con alcune eccezioni, quali il prelievo a fini scientifici o con lo scopo di aumentare il tasso di riproduzione o le possibilità di sopravvivenza della specie. Le deroghe devono essere precise per quanto riguarda il contenuto e limitate nello spazio e nel tempo, e non devono avere comunque effetti negativi per la specie.
  • La conservazione e gestione delle specie comprese nell’allegato II possono richiedere accordi internazionali.
  • Orientamenti in materia di accordi:
    • riportare o mantenere la specie migratrice interessata a uno stato di conservazione favorevole;
    • applicarsi all’intera area di distribuzione della specie interessata;
    • essere aperti all’accessione di tutti gli Stati dell’area di distribuzione di detta specie, siano essi parti contraenti o meno della presente convenzione;
    • per quanto possibile, prendere in considerazione più di una specie migratrice.
  • Ogni accordo dovrà contenere le seguenti informazioni:
    • il nome della specie migratrice a cui si riferisce;
    • la sua area di distribuzione e la rotta di migrazione,
    • le misure per l’attuazione dell’accordo;
    • le procedure di composizione delle controversie;
    • la designazione dell’autorità nazionale competente per l’attuazione dell’accordo;
  • Gli accordi dovranno prevedere inoltre:
    • ricerche sulle specie;
    • scambi di informazioni sulle specie migratrici;
    • il ripristino o il mantenimento di una rete di habitat adeguati alla conservazione della specie;
    • il periodico controllo dello stato di conservazione della specie;
    • procedure di emergenza attraverso cui potenziare rapidamente l’azione di conservazione.
  • L’articolo IV della convenzione prevede un diverso tipo di accordi. Essi non sono limitati alle specie comprese nell’allegato II della convenzione e possono essere conclusi per qualsiasi popolazione o parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o taxon inferiore di animali selvatici, che attraversi periodicamente uno o più confini nazionali.
  • La conferenza delle parti è l’organo deliberante della convenzione. Essa controlla l’attuazione della convenzione e può adottare raccomandazioni.
  • La convenzione e i suoi allegati I e II possono essere emendati.
  • Qualsiasi controversia fra le parti contraenti deve fare oggetto di negoziati tra le parti in causa. Ove non sia possibile risolvere la controversia tramite negoziati, essa potrà essere sottoposta ad arbitrato, in particolare a quello della Corte permanente di arbitrato dell’Aia, la cui decisione arbitrale sarà vincolante per le parti in causa.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La convenzione di Bonn è stata firmata nel 1979 ed è entrata in vigore il 1o novembre 1983.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

  • Biodiversità globale (Commissione europea)
  • CMS (Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica).

TERMINI CHIAVE

Specie migratrice: la popolazione complessiva o una parte geograficamente distinta della popolazione di qualsiasi specie o di un taxon inferiore di animali selvatici, di cui una parte rilevante attraversi, ciclicamente e in modo prevedibile, uno o più confini nazionali.
Area di distribuzione: superfici terrestri o acquatiche in cui una specie migratrice vive, che attraversa o sorvola lungo la sua rotta di migrazione.
Stato di conservazione di una specie migratrice: l’insieme degli influssi che agendo sulla specie migratrice possano ripercuotersi a lungo termine sulla distribuzione e sulla consistenza numerica della stessa.
Minacciata: significa che la specie è minacciata di estinzione in tutta la sua area di distribuzione o in una parte considerevole di essa.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 11).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 19.7.1982, pag. 10).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 24).

Decisione 98/145/CE del Consiglio, del 12 febbraio 1998, concernente l’approvazione in nome della Comunità europea delle modifiche delle appendici I e II della convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, decise nella quinta riunione della conferenza delle parti della convenzione (GU L 46 del 17.2.1998, pag. 6).

Ultimo aggiornamento: 12.05.2020

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