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Rete europea della concorrenza (REC)

Rete europea della concorrenza (REC)

 

SINTESI DI:

Comunicazione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA COMUNICAZIONE?

  • Definisce in dettaglio le modalità in cui la rete europea della concorrenza (REC) creata in base al regolamento (CE) n. 1/2003 (si veda la sintesi) deve assicurare sia l’efficiente divisione del lavoro sia l’applicazione efficace e uniforme delle regole di concorrenza dell’Unione europea
  • La rete è composta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali garanti della concorrenza che lavorano insieme su casi retti dagli articoli 101 (si veda la sintesi) e 102, (ex articoli 81 e 82) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
  • L’articolo 101 vieta i cartelli e i comportamenti che impediscono, limitano o falsano la concorrenza. L’articolo 102 bandisce ogni abuso di posizione dominante da parte delle imprese.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento stabilisce un sistema di competenze parallele che consente alle autorità garanti della concorrenza di applicare gli articoli 101 e 102. I casi sono gestiti dall’autorità che riceve la denuncia o che avvia d’ufficio il procedimento* illegale. La possibilità di riattribuzione del caso potrà essere presa in considerazione solo nella fase iniziale del procedimento, qualora la predetta autorità ritenga di non essere nella posizione idonea a intervenire o qualora anche altre autorità ritengano di esserlo. Si può ritenere che un’autorità sia nella posizione idonea per trattare il caso se sono soddisfatte le seguenti tre condizioni cumulative:

  • la presunta infrazione viene attuata o ha origine nel suo territorio;
  • è in grado di far cessare efficacemente l’infrazione nel suo complesso;
  • può raccogliere, eventualmente con l’assistenza di altre autorità, le prove necessarie per comprovare l’infrazione.

Si può pertanto affermare che le autorità indicate di seguito siano in una posizione particolarmente idonea per trattare il caso:

  • un’unica autorità nazionale quando le seguenti condizioni confermano l’esistenza di un legame sostanziale tra l’infrazione e il suo territorio di competenza;
  • due o tre autorità nazionali che collaborano e intervengono in parallelo quando il comportamento oggetto dell’indagine produce effetti sensibili sulla concorrenza principalmente nei rispettivi territori;
  • la Commissione, quando il caso incide sulla concorrenza in più di tre paesi dell’Unione o è in relazione con altre disposizioni dell’Unione sotto la responsabilità della Commissione o se l’interesse dell’Unione richiede l’adozione di una decisione della Commissione per sviluppare una politica di concorrenza dell’Unione quando sorgono problemi di concorrenza nuovi o per assicurare il rispetto effettivo delle regole di concorrenza.

La cooperazione in materia di attribuzione dei casi e di assistenza all’interno della rete riguarda:

  • attribuzione dei casi in modo rapido ed efficiente;
  • scambio di informazioni all’avvio della procedura di tutti i casi trattati dalle varie autorità garanti della concorrenza per determinare quale sia nella posizione migliore per gestire l’indagine;
  • la riattribuzione di un caso, in genere entro due mesi, se necessaria.

Un’autorità nazionale può:

  • sospendere o chiudere i suoi procedimenti, anche se non è obbligata a farlo, e può decidere di farlo quando un’altra autorità si occupa o si è occupata del caso;
  • chiedere assistenza a un’altra autorità nazionale nella raccolta di informazioni o nell’accertamento dei fatti;
  • effettuare accertamenti per conto della Commissione, se richiesto.

Tutte le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi e utilizzare le informazioni riservate che hanno raccolto applicando le seguenti tutele per le imprese e le persone fisiche:

  • rispetto dei segreti aziendali, salvo quando la loro divulgazione è necessaria per comprovare comportamenti anticoncorrenziali;
  • utilizzo delle informazioni scambiate, solo per i casi legati alla concorrenza;
  • rispetto del diritto alla difesa delle persone fisiche, in particolare quando possono essere imposte delle sanzioni.

I denuncianti che sollevano un presunto abuso dinanzi alla Commissione hanno il diritto di essere informarti se la loro denuncia viene respinta.

Le imprese che ricercano un trattamento favorevole in casi di cartelli ai sensi di un programma nazionale di trattamento favorevole*:

  • devono presentare la domanda di trattamento favorevole a tutte le autorità garanti della concorrenza coinvolte nel caso;
  • devono dare, e non possono successivamente ritirare, il proprio consenso prima che qualsiasi informazione fornita, o che abbiano volontariamente contribuito a ottenere, venga trasmessa a un altro membro della rete, tranne quando l’autorità ricevente le informazioni:
    • abbia ricevuto una domanda di trattamento di favore dall’impresa;
    • si sia impegnata per iscritto a non utilizzare le informazioni per imporre sanzioni a carico del soggetto che ha richiesto il trattamento favorevole, o a carico di ogni altra persona fisica o giuridica o di dipendenti o ex dipendenti coperti dal trattamento favorevole.

Applicazione uniforme delle regole di concorrenza comunitarie:

  • richiede alle autorità nazionali di:
    • non discostarsi dalle decisioni che la Commissione ha già adottato nel prendere le proprie decisioni su accordi, decisioni e pratiche;
    • inviare alla Commissione una sintesi del caso entro e non oltre 30 giorni prima di adottare una decisione sul comportamento anticoncorrenziale;
  • consente alle autorità nazionali di prendere una decisione dopo i 30 giorni, a condizione che la Commissione non abbia avviato il procedimento, sebbene possa presentare osservazioni scritte sul caso;
  • dà alle autorità nazionali la possibilità di informare la Commissione e la rete di qualsiasi altro caso legato al diritto della concorrenza dell’Unione.

La Commissione può avviare i propri procedimenti ai sensi degli articoli 101 e 102, sia perché è la prima autorità garante della concorrenza a farlo o (se dopo l’attribuzione iniziale del caso e spiegandone il motivo alle autorità nazionali) perché:

  • i membri della rete prevedono di adottare decisioni contrastanti sullo stesso caso o disposizioni in conflitto con la giurisprudenza dell’Unione, non si oppongono al procedimento o lo prolungano indebitamente;
  • esiste la necessità di adottare una decisione della Commissione per sviluppare la politica della concorrenza dell’Unione.

Le autorità nazionali, una volta avviata la procedura, non possono agire sulla stessa base giuridica contro gli stessi accordi o pratiche della stessa impresa (o delle stesse imprese) sul medesimo mercato rilevante e geografico.

La comunicazione:

  • sarà oggetto di riesame periodico condotto dalle autorità nazionali e dalla Commissione;
  • sostituisce la comunicazione della Commissione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza per l’esame dei casi disciplinati dagli articoli 81 e 82 (ora articoli 101 e 102 del TFUE) del trattato pubblicato nel 1997.

DA QUANDO SI APPLICA LA COMUNICAZIONE?

Viene applicata a partire dal 27 aprile 2004.

CONTESTO

  • Nel 2019 l’Unione ha adottato la direttiva (UE) 2019/1 sul conferimento alle autorità nazionali garanti della concorrenza poteri di applicazione efficace (si veda la sintesi).
  • Per maggiori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Procedimento d’ufficio: in virtù dei poteri e della posizione; il «diritto d’ufficio» in materia di aiuti di Stato, viene utilizzato per fare riferimento a indagini di propria iniziativa, quando la DG Concorrenza della Commissione prende l’iniziativa di esaminare e/o di avviare un’indagine su un presunto aiuto illegale.
Programma di trattamento favorevole: un programma che offre alle imprese coinvolte in un cartello la possibilità di presentarsi e fornire prove alle autorità garanti della concorrenza in cambio di immunità totale o trattamento favorevole.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (GU C 101 del 27.4.2004, pag. 43).

DOCUMENTI COLLEGATI

Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1: Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 15.05.2020

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