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Transition to the euro: banking charges for conversion, dual display of prices
Passaggio all'euro: spese bancarie per la conversione in euro e doppia indicazione dei prezzi
Passaggio all'euro: spese bancarie per la conversione in euro e doppia indicazione dei prezzi
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Passaggio all'euro: spese bancarie per la conversione in euro e doppia indicazione dei prezzi
Nel 1998, prima della messa in circolazione delle banconote e delle monete in euro in dodici Stati membri dell'Unione europea, la Commissione europea ha adottato le presenti raccomandazioni per facilitare l'introduzione della moneta unica. Le raccomandazioni sono destinate rispettivamente alle banche e ad altri agenti economici, alle organizzazioni di categoria e dei consumatori nonché agli Stati membri.
ATTO
Raccomandazioni della Commissione, del 23 aprile 1998, relative:
1. alle spese bancarie per la conversione in l'euro [Raccomandazione 98/286/CE -Gazzetta ufficiale L 130 del 01.05.1998];
2. alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari [Raccomandazione 98/287/CE -Gazzetta ufficiale L 130 del 01.05.1998];
3. al dialogo, al monitoraggio ed all'informazione per agevolare la transizione all'euro.
[Raccomandazione 98/288/CE- Gazzetta ufficiale L 130 del 01.05.1998].
SINTESI
Il 23 aprile 1998, la Commissione europea ha adottato le suddette raccomandazioni, giuridicamente non vincolanti, per garantire che l'introduzione dell'euro avvenga in condizioni ottimali. Due raccomandazioni riguardano rispettivamente le banche e gli agenti economici e hanno per oggetto le spese bancarie per la conversione in euro nel primo caso e la doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari nel secondo caso. Il terzo atto contiene le raccomandazioni relative al dialogo, al monitoraggio e all'informazione per agevolare ai cittadini la transizione all'euro.
SPESE BANCARIE PER LA CONVERSIONE IN EURO
Come puntualizzato nella raccomandazione 98/286/CE, la Commissione ritiene che dal punto di vista giuridico le banche non siano autorizzate ad addebitare:
La Commissione raccomanda che le banche applichino anche le pratiche seguenti:
La raccomandazione utilizza l'espressione "norme di buona pratica" per designare collettivamente entrambe le categorie di pratiche, ovvero sia le pratiche che la Commissione ritiene necessarie dal punto di vista giuridico sia le pratiche raccomandate.
Indicare chiaramente i tassi di conversione e le altre spese
Per qualsiasi conversione (e cambio) le banche dovrebbero indicare chiaramente i tassi di conversione (esdeenfr) applicati e presentare separatamente le spese di qualsiasi genere eventualmente addebitate.
Nel caso in cui le banche addebitino spese non previste dalle norme di buona pratica sulle conversioni e sui cambi o se non applichino una o più delle disposizioni vincolanti di cui sopra, le banche dovrebbero fornire alla clientela:
Le banche dovrebbero informare la propria clientela quanto prima, e comunque entro il 1° gennaio 1999, della propria intenzione di applicare o no, e se del caso in che misura, le norme di buona pratica.
Il problema della vigilanza, da parte della Commissione, in merito all'applicazione delle norme di buona pratica è affrontato nella raccomandazione relativa al dialogo, al monitoraggio e all'informazione per agevolare la transizione all'euro.
La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a riflettere sul problema del cambio delle monete e delle banconote per i cittadini, che non possiedano conti bancari.
La raccomandazione è rivolta agli Stati membri, alle banche e alle associazioni bancarie.
DOPPIA INDICAZIONE DEI PREZZI E DI ALTRI IMPORTI MONETARI
Per "doppia indicazione" di un prezzo o di un altro importo monetario si intende l'indicazione simultanea di un importo espresso in moneta nazionale e in euro. La doppia indicazione costituisce parte di una strategia globale di comunicazione destinata ad agevolare il passaggio all'euro per i consumatori e per i dipendenti.
In caso di doppia indicazione dei prezzi o di altri importi monetari, devono essere rispettate le seguenti disposizioni, ai sensi della legislazione vigente:
La Commissione sottolinea che dovrebbero essere rispettate anche le seguenti disposizioni di base:
La Commissione raccomanda che si cominci a fornire la doppia indicazione su documenti di riferimento quali estratti conto bancari e fatture di imprese di servizi di pubblica utilità all'inizio del periodo transitorio.
L'introduzione della doppia indicazione nel settore della distribuzione sarà progressiva, in funzione del ritmo cui i clienti desiderino effettuare la transizione, della natura dell'esercizio in questione e dei prodotti venduti. La Commissione incoraggia le organizzazioni di categoria a definire presentazioni o formati comuni per la doppia indicazione; le invita inoltre a fornire ai piccoli dettaglianti l'assistenza necessaria per metterli in grado di procedere alla doppia indicazione e per altre iniziative di comunicazione.
La Commissione incoraggia le organizzazioni di categoria a definire presentazioni o formati comuni per la doppia indicazione; le invita inoltre a fornire ai piccoli dettaglianti l'assistenza necessaria per metterli in grado di procedere alla doppia indicazione e per altre iniziative di comunicazione.
La raccomandazione è rivolta agli Stati membri e a tutti gli operatori economici che possano essere chiamati a fornire la doppia indicazione dei prezzi o di altri importi monetari.
DIALOGO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PER AGEVOLARE LA TRANSIZIONE ALL'EURO
Le autorità nazionali sono invitate a incoraggiare la continuazione del dialogo già avviato fra tutti gli operatori impegnati nei preparativi pratici per il passaggio all'euro. La Commissione continuerà inoltre a incoraggiare tale dialogo a livello europeo e inviterà gli Stati membri a tener conto dei suoi risultati.
La Commissione raccomanda in particolare:
Per quanto riguarda il monitoraggio dei preparativi pratici, gli Stati membri sono invitati a creare osservatori decentralizzati, che potrebbero inoltre servire come fonte d'informazione per i consumatori e contribuire ad agevolare lo scambio di informazioni e di buone pratiche per quanto riguarda le loro necessità e l'applicazione di accordi a livello nazionale ed europeo.
Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, la Commissione:
La raccomandazione è indirizzata agli Stati membri, agli enti locali, alle organizzazioni di categoria e dei consumatori, alle associazioni bancarie, alle imprese e a qualsiasi altra organizzazione o istituzione in contatto con esse.
Termini chiave dell'atto
Ultima modifica: 12.07.2006