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Passaggio all'euro: spese bancarie per la conversione in euro e doppia indicazione dei prezzi

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Passaggio all'euro: spese bancarie per la conversione in euro e doppia indicazione dei prezzi

Nel 1998, prima della messa in circolazione delle banconote e delle monete in euro in dodici Stati membri dell'Unione europea, la Commissione europea ha adottato le presenti raccomandazioni per facilitare l'introduzione della moneta unica. Le raccomandazioni sono destinate rispettivamente alle banche e ad altri agenti economici, alle organizzazioni di categoria e dei consumatori nonché agli Stati membri.

ATTO

Raccomandazioni della Commissione, del 23 aprile 1998, relative:

1. alle spese bancarie per la conversione in l'euro [Raccomandazione 98/286/CE -Gazzetta ufficiale L 130 del 01.05.1998];

2. alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari [Raccomandazione 98/287/CE -Gazzetta ufficiale L 130 del 01.05.1998];

3. al dialogo, al monitoraggio ed all'informazione per agevolare la transizione all'euro.

[Raccomandazione 98/288/CE- Gazzetta ufficiale L 130 del 01.05.1998].

SINTESI

Il 23 aprile 1998, la Commissione europea ha adottato le suddette raccomandazioni, giuridicamente non vincolanti, per garantire che l'introduzione dell'euro avvenga in condizioni ottimali. Due raccomandazioni riguardano rispettivamente le banche e gli agenti economici e hanno per oggetto le spese bancarie per la conversione in euro nel primo caso e la doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari nel secondo caso. Il terzo atto contiene le raccomandazioni relative al dialogo, al monitoraggio e all'informazione per agevolare ai cittadini la transizione all'euro.

SPESE BANCARIE PER LA CONVERSIONE IN EURO

Come puntualizzato nella raccomandazione 98/286/CE, la Commissione ritiene che dal punto di vista giuridico le banche non siano autorizzate ad addebitare:

  • spese per la conversione di pagamenti in entrata denominati nell'unità euro o nell'unità monetaria nazionale durante il periodo transitorio *;
  • spese per la conversione di conti dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro al termine del periodo transitorio *;
  • importi diversi per servizi denominati nell'unità euro e per servizi, altrimenti identici, denominati nell'unità monetaria nazionale.

La Commissione raccomanda che le banche applichino anche le pratiche seguenti:

  • la conversione senza spese di pagamenti in uscita dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro e viceversa, durante il periodo transitorio;
  • la conversione senza spese di conti dall'unità monetaria nazionale nell'unità euro, durante il periodo transitorio;
  • durante il periodo finale *, il cambio senza spese per i clienti (ossia i titolari di conti) di banconote e monete metalliche nazionali in banconote e monete metalliche euro, per importi di "ammontare abituale".

La raccomandazione utilizza l'espressione "norme di buona pratica" per designare collettivamente entrambe le categorie di pratiche, ovvero sia le pratiche che la Commissione ritiene necessarie dal punto di vista giuridico sia le pratiche raccomandate.

Indicare chiaramente i tassi di conversione e le altre spese

Per qualsiasi conversione (e cambio) le banche dovrebbero indicare chiaramente i tassi di conversione (esdeenfr) applicati e presentare separatamente le spese di qualsiasi genere eventualmente addebitate.

Nel caso in cui le banche addebitino spese non previste dalle norme di buona pratica sulle conversioni e sui cambi o se non applichino una o più delle disposizioni vincolanti di cui sopra, le banche dovrebbero fornire alla clientela:

  • informazioni scritte, prima che venga effettuata l'operazione, sulle eventuali spese di conversione che intendano addebitare;
  • informazioni specifiche, una volta effettuata l'operazione, su tutte le spese addebitate. Tali informazioni dovrebbero figurare in tutti gli strumenti utilizzati dalle banche per comunicare con i clienti.

Le banche dovrebbero informare la propria clientela quanto prima, e comunque entro il 1° gennaio 1999, della propria intenzione di applicare o no, e se del caso in che misura, le norme di buona pratica.

Il problema della vigilanza, da parte della Commissione, in merito all'applicazione delle norme di buona pratica è affrontato nella raccomandazione relativa al dialogo, al monitoraggio e all'informazione per agevolare la transizione all'euro.

La Commissione invita le autorità competenti degli Stati membri a riflettere sul problema del cambio delle monete e delle banconote per i cittadini, che non possiedano conti bancari.

La raccomandazione è rivolta agli Stati membri, alle banche e alle associazioni bancarie.

DOPPIA INDICAZIONE DEI PREZZI E DI ALTRI IMPORTI MONETARI

Per "doppia indicazione" di un prezzo o di un altro importo monetario si intende l'indicazione simultanea di un importo espresso in moneta nazionale e in euro. La doppia indicazione costituisce parte di una strategia globale di comunicazione destinata ad agevolare il passaggio all'euro per i consumatori e per i dipendenti.

In caso di doppia indicazione dei prezzi o di altri importi monetari, devono essere rispettate le seguenti disposizioni, ai sensi della legislazione vigente:

  • applicazione rigorosa dei tassi di conversione (esdeenfr) e delle regole di arrotondamento di cui al regolamento (CE) n. 1103/97 (esdeenfr) del Consiglio che stabilisce talune disposizioni relative all'introduzione dell'euro;
  • arrotondamento al centesimo più vicino.

La Commissione sottolinea che dovrebbero essere rispettate anche le seguenti disposizioni di base:

  • chiarezza e leggibilità: distinguere nettamente l'importo da pagare dal controvalore informativo, evitare di fornire un numero eccessivo di cifre (la doppia indicazione può limitarsi all'importo finale che il consumatore deve pagare);
  • i dettaglianti dovrebbero indicare chiaramente se siano disposti ad accettare i pagamenti in euro durante il periodo transitorio.

La Commissione raccomanda che si cominci a fornire la doppia indicazione su documenti di riferimento quali estratti conto bancari e fatture di imprese di servizi di pubblica utilità all'inizio del periodo transitorio.

L'introduzione della doppia indicazione nel settore della distribuzione sarà progressiva, in funzione del ritmo cui i clienti desiderino effettuare la transizione, della natura dell'esercizio in questione e dei prodotti venduti. La Commissione incoraggia le organizzazioni di categoria a definire presentazioni o formati comuni per la doppia indicazione; le invita inoltre a fornire ai piccoli dettaglianti l'assistenza necessaria per metterli in grado di procedere alla doppia indicazione e per altre iniziative di comunicazione.

La Commissione incoraggia le organizzazioni di categoria a definire presentazioni o formati comuni per la doppia indicazione; le invita inoltre a fornire ai piccoli dettaglianti l'assistenza necessaria per metterli in grado di procedere alla doppia indicazione e per altre iniziative di comunicazione.

La raccomandazione è rivolta agli Stati membri e a tutti gli operatori economici che possano essere chiamati a fornire la doppia indicazione dei prezzi o di altri importi monetari.

DIALOGO, MONITORAGGIO E INFORMAZIONE PER AGEVOLARE LA TRANSIZIONE ALL'EURO

Le autorità nazionali sono invitate a incoraggiare la continuazione del dialogo già avviato fra tutti gli operatori impegnati nei preparativi pratici per il passaggio all'euro. La Commissione continuerà inoltre a incoraggiare tale dialogo a livello europeo e inviterà gli Stati membri a tener conto dei suoi risultati.

La Commissione raccomanda in particolare:

  • che le associazioni dei consumatori e le organizzazioni di categoria negozino e, se necessario, concordino norme di buona pratica in materia di doppia indicazione dei prezzi e di pagamenti, nonché definiscano standard minimi di informazione;
  • la definizione di principi volti ad agevolare il passaggio all'euro per le piccole imprese, le quali dovranno affrontare problemi specifici (ad esempio, emissione di fatture esclusivamente in euro soltanto dopo un preavviso).

Per quanto riguarda il monitoraggio dei preparativi pratici, gli Stati membri sono invitati a creare osservatori decentralizzati, che potrebbero inoltre servire come fonte d'informazione per i consumatori e contribuire ad agevolare lo scambio di informazioni e di buone pratiche per quanto riguarda le loro necessità e l'applicazione di accordi a livello nazionale ed europeo.

Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, la Commissione:

  • invita le organizzazioni di categoria e le istituzioni in contatto con le piccole imprese a proseguire i propri sforzi di sensibilizzazione;
  • invita gli Stati membri a continuare a riflettere sul ruolo che potrebbero svolgere i sistemi d'istruzione.

La raccomandazione è indirizzata agli Stati membri, agli enti locali, alle organizzazioni di categoria e dei consumatori, alle associazioni bancarie, alle imprese e a qualsiasi altra organizzazione o istituzione in contatto con esse.

Termini chiave dell'atto

  • periodo transitorio: periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
  • periodo finale: periodo compreso tra il 1° gennaio 2002 e il 30 dicembre 2002.

Ultima modifica: 12.07.2006

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