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La direttiva 2002/47/CE («la direttiva») stabilisce norme comuni dell’Unione europea (UE) per la costituzione e l’escussione dei contratti di garanzia finanziaria1. Essa riguarda:
la costituzione e l’escussione dei contratti di garanzia finanziaria tra determinate categorie di controparti;
la piena esecutività dei contratti di garanzia finanziaria;
la protezione delle garanzie fornite nell’ambito di contratti di garanzia dagli effetti di talune conseguenze delle procedure di insolvenza avviate nei confronti del prestatore e del beneficiario della garanzia.
PUNTI CHIAVE
Controparti interessate
La direttiva si applica ai contratti di garanzia finanziaria tra specifiche categorie di controparti per garantire la certezza del diritto in tutta l’UE:
banche centrali;
autorità pubbliche;
Determinati enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale;
controparti centrali, agenti di regolamento e stanze di compensazione;
soggetti diversi dalle persone fisiche (comprese le imprese non costituite in società e le società di persone), a condizione che l’altra parte del contratto di garanzia finanziaria sia una delle entità summenzionate e che lo Stato membro dell’UE non abbia rinunciato all’esercizio di tale opzione.
Tipologie di garanzie reali
La direttiva definisce le attività che possono essere utilizzate come garanzia finanziaria:
le garanzie ammissibili consistono in contante, strumenti finanziari (quali azioni e obbligazioni) e crediti;
gli Stati membri possono limitare l’uso di determinati strumenti, ad esempio le azioni emesse dal fornitore della garanzia o dalle sue società affiliate.
Forme di accordi di garanzia
La direttiva riconosce due tipi di accordi che garantiscono obbligazioni mediante garanzie reali:
contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, qualora la piena proprietà della garanzia passi al beneficiario della garanzia;
contratti di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, in cui le attività costituite in garanzia sono fornite a titolo di garanzia ma la proprietà resta al datore della garanzia.
Requisiti formali
La direttiva riduce al minimo le formalità nazionali in modo che i contratti di garanzia finanziaria siano efficaci e possano essere fatti valere senza eccessivi oneri amministrativi. Tuttavia, la direttiva richiede che gli accordi di garanzia finanziaria siano attestati per iscritto o in una forma giuridicamente equivalente.
Diritto di utilizzo nell’ambito degli accordi di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia
Nell’ambito di un accordo di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia, il beneficiario della garanzia può utilizzare la garanzia finanziaria come se ne fosse il proprietario, alle condizioni concordate:
se viene utilizzata una garanzia, il beneficiario della garanzia deve restituire attività equivalenti al termine dell’obbligazione;
la direttiva consente la sostituzione delle garanzie, assicurando flessibilità e mantenendo al tempo stesso la protezione per entrambe le parti.
Applicazione della garanzia
La direttiva stabilisce le norme per l’esecuzione della garanzia in caso di evento che ne determini l’esecutività, come l’inadempimento del prestatore o del beneficiario della garanzia:
la garanzia può essere escussa mediante vendita, appropriazione o compensazione del suo valore con le obbligazioni finanziarie pertinenti (a seconda del tipo di garanzia);
l’esecuzione deve rispettare le condizioni contrattuali concordate e non deve richiedere l’approvazione preventiva del giudice;
il valore della garanzia oggetto di appropriazione deve essere determinato secondo criteri commercialmente ragionevoli e deve essere convenuto nel contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale.
La direttiva richiede il riconoscimento della compensazione per chiusura anticipata anche nelle procedure di insolvenza.. La compensazione per chiusura anticipata converte, al verificarsi di un evento di esecuzione, i crediti reciproci in un unico saldo da pagare tra le parti, sia attraverso l’operazione di netting, di compensazione o in altro modo. Ciò garantisce il mantenimento della stabilità finanziaria limitando il contagio derivante dagli inadempimenti.
Tutela in materia di diritto fallimentare
La direttiva tutela i contratti di garanzia finanziaria da alcune norme nazionali in materia di insolvenza:
i contratti di garanzia finanziaria non possono essere dichiarati invalidi per il solo fatto di essere stati conclusi poco prima dell’apertura di una procedura di insolvenza;
la garanzia finanziaria supplementare è protetta da contestazioni fondate esclusivamente sul fatto che è stata fornita poco prima dell’avvio di una procedura di insolvenza, qualora la costituzione di tale garanzia finanziaria supplementare sia necessaria per tener conto delle variazioni del valore della garanzia finanziaria originariamente fornita o dell’importo dell’obbligazione finanziaria pertinente;
i beneficiari della garanzia possono far valere i loro diritti nonostante il risanamento o la liquidazione del datore della garanzia, anche se la garanzia finanziaria è stata fornita il giorno dell’avvio delle procedure di liquidazione o dei provvedimenti di risanamento, ma dopo il momento di tale avvio, se possono dimostrare che non erano a conoscenza, né avrebbero dovuto essere a conoscenza, dell’avvio di tali procedure o provvedimenti.
Conflitto di leggi
La direttiva prevede che la garanzia costituita da titoli in forma scritturale sia disciplinata, per determinate questioni, dalla legge del paese in cui è tenuto il conto pertinente sul quale sono registrati i titoli.
Interazione con altre normative dell’UE
La direttiva è stata modificata dalla direttiva 2009/44/CE, dalla direttiva 2014/59/UE (si veda la sintesi) e dal regolamento (UE) 2021/23 (si veda la sintesi), allineandola al quadro dell'UE per i mercati finanziari e la risoluzione degli enti in dissesto. La direttiva (UE) 2025/1 modifica ulteriormente la direttiva 2002/47/CE per chiarire che, quando le imprese di assicurazione e riassicurazione sono sottoposte a procedure di risoluzione dell’UE, i diritti abituali di utilizzare, escutere o compensare le garanzie finanziarie possono essere limitati. Ciò allinea la direttiva agli attuali regimi di risoluzione dell’UE per le banche e le controparti centrali e garantisce un trattamento coerente in tutto il settore finanziario.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva è entrata in vigore il e doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il .
La direttiva di modifica (UE) 2025/1 deve essere recepita nel diritto nazionale entro il .
Garanzia finanziaria. Beni quali contante, titoli o crediti che un mutuatario fornisce a un prestatore per ridurre il rischio di perdita qualora il mutuatario non adempia ai propri obblighi.
Compensazione con chiusura anticipata. Procedura contrattuale in base alla quale, in caso di inadempimento di una delle parti, tutti i crediti e gli obblighi pendenti tra le parti diventano esigibili e sono valutati, aggregati e compensati reciprocamente, lasciando un unico saldo netto da pagare.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168, 2002/47/CE, ).
Le successive modifiche alla direttiva 2002/47/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, ).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli, anche per quanto riguarda la sua applicazione agli enti nazionali che partecipano a sistemi di paesi terzi, e dei contratti di garanzia finanziaria ai sensi delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE (COM(2023) 345 final del ).
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Relazione di valutazione sulla direttiva relativa agli accordi di garanzia finanziaria (2002/47/CE) (COM(2006) 833 final del ).