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Il sistema dell’Unione europea per lo scambio di dati marittimi

Il sistema dell’Unione europea per lo scambio di dati marittimi

Questa legge dell’Unione europea (UE) istituisce un sistema di monitoraggio del traffico navale e di scambio di informazioni. L’intento è quello di migliorare la sicurezza marittima, la sicurezza portuale e marittima, la protezione ambientale e la preparazione all’inquinamento. La legge permette inoltre lo scambio e la condivisione di informazioni aggiuntive per consentire un traffico e un trasporto marittimi efficienti.

ATTO

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

SINTESI

Questa legge dell’Unione europea (UE) istituisce un sistema di monitoraggio del traffico navale e di scambio di informazioni. L’intento è quello di migliorare la sicurezza marittima, la sicurezza portuale e marittima, la protezione ambientale e la preparazione all’inquinamento. La legge permette inoltre lo scambio e la condivisione di informazioni aggiuntive per consentire un traffico e un trasporto marittimi efficienti.

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Istituisce un sistema concepito per monitorare le acque e le coste europee (sorveglianza e conoscenza della situazione marittima, ossia le posizioni delle navi), supportando i paesi dell’UE nelle loro operazioni.

Al fine di aumentare la conoscenza della situazione nel settore marittimo e di fornire soluzioni su misura alle autorità, la legge è stata modificata dalla direttiva 2014/100/UE della Commissione. Ciò consente di integrare le informazioni raccolte e scambiate con il sistema dell’UE per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet o SSN) con i dati provenienti dagli altri sistemi di monitoraggio e tracciamento dell’UE, come ad esempio CleanSeaNet, e dai sistemi esterni (ad esempio, sistemi satellitari di identificazione automatica o AIS).

Questa direttiva stabilisce le responsabilità dei paesi, delle autorità marittime, degli spedizionieri/caricatori, degli operatori marittimi e dei comandanti di navi dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Sono interessate tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate, che trasportino o meno merci pericolose, fatta eccezione per:

navi da guerra;

navi da pesca, navi tradizionali e imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

bunker inferiori a 1 000 tonnellate.

Requisiti per gli operatori marittimi diretti ai porti dell’UE

Devono notificare determinate informazioni (identificazione della nave, numero totale di persone a bordo, porto di destinazione, orario stimato di arrivo ecc.) attraverso un’interfaccia unica nazionale marittima (dal 1o giugno 2015).

Impianti e installazioni

Le navi che fanno scalo in un porto di un paese dell’UE devono essere dotate di:

un sistema di identificazione automatica;

un registratore dei dati di viaggio (sistema VDR o «scatola nera») per facilitare le indagini a seguito di sinistri.

I paesi appartenenti all’UE e allo Spazio economico europeo (SEE) devono disporre di ricevitori AIS e devono collegare l’interfaccia unica nazionale/il sistema SSN nazionale con il sistema SSN centrale.

Merci pericolose o inquinanti a bordo delle navi

Prima di imbarcare merci di questo tipo, gli spedizionieri/caricatori devono dichiararli all’esercente.

L’esercente, l’agente o il comandante della nave deve notificare anche informazioni generali, come l’identificazione della nave e le informazioni fornite dallo spedizioniere/caricatore, all’autorità competente.

Monitoraggio delle navi a rischio ed intervento in caso di incidenti in mare

Le autorità devono informare i paesi dell'UE interessati nel caso in cui ricevano segnalazioni di imbarcazioni:

che sono rimaste coinvolte in incidenti in mare;

che hanno violato gli obblighi di notificazione e di rapportazione;

che hanno scaricato volontariamente sostanze inquinanti;

alle quali è stato rifiutato l’accesso ai porti.

Il comandante della nave deve immediatamente segnalare:

qualsiasi incidente che pregiudichi la sicurezza della nave;

qualsiasi incidente che comprometta la sicurezza della navigazione;

qualsiasi situazione atta a provocare un inquinamento delle acque o del litorale di un paese dell’UE;

qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli alla deriva.

Luoghi di rifugio

Tutti i paesi UE/SEE devono elaborare piani per accogliere le navi in pericolo in luoghi di rifugio. Devono inoltre incontrarsi regolarmente per condividere le esperienze e intraprendere misure congiunte volte a migliorare la situazione.

Conformità

I paesi dell’UE devono verificare il funzionamento dei propri sistemi di informazione e introdurre un sistema di sanzioni pecuniarie quale deterrente contro la mancata osservanza dei requisiti imposta dalla direttiva.

Gestione

Il sistema è sviluppato e gestito dalla Commissione europea e dai paesi UE/SEE. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima è responsabile per il suo funzionamento tecnico.

CONTESTO

Questa direttiva è parte integrante della politica di sicurezza marittima dell’UE. Oltre a mantenere la sicurezza e la sostenibilità, il sistema e la piattaforma sono fondamentali per creare un’area marittima europea unica senza barriere: lo spazio europeo per il trasporto marittimo.

Maggiori informazioni sono disponibili presso:

il sito web dedicato al settore marittimo della Commissione europea;

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2002/59/CE

5.8.2002

5.2.2004

GU Lo208 del 5.8.2002, pag.o10-27

Atti modificatori

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2009/17/CE

31.5.2009

31.11.2010

GU L 131del 28.5.2009, pag. 101-113

Direttiva 2011/15/UE della Commissione

16.3.2011

16.3.2012

GU L 49 del 24.2.2011, pag. 33-36

Direttiva 2014/100/UE della Commissione

18.11.2014

18.11.2015

GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82-87

Ultima modifica: 23.04.2015

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