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Safe medicines for Europeans — European Medicines Agency
Medicinali sicuri per i cittadini europei — Agenzia europea per i medicinali
Medicinali sicuri per i cittadini europei — Agenzia europea per i medicinali
Mira a garantire standard elevati di qualità e sicurezza dei medicinali nell’UE e comprende misure volte a incoraggiare l’innovazione e la competitività.
Stabilisce procedure per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (EMA).
Il regolamento presenta una procedura centralizzata di autorizzazione per i medicinali, che va ad aggiungersi ai sistemi nazionali esistenti.
Tale procedura centralizzata è obbligatoria per:
La procedura è facoltativa quando:
L’autorizzazione si basa sui criteri di qualità, sicurezza ed efficacia, ha durata quinquennale ed è rinnovabile.
Principi simili si applicano ai medicinali veterinari, con qualche adattamento.
L’autorizzazione può essere negata in base ai criteri di salute e benessere degli animali o di sicurezza dei consumatori, oppure nel caso in cui gli alimenti destinati al consumo umano derivanti da animali trattati possano contenere residui dannosi.
Monitoraggio (Farmacovigilanza)
Il regolamento rafforza inoltre le procedure di vigilanza. I paesi dell’UE devono informare l’EMA e la Commissione europea qualora il produttore o l’importatore non adempia gli obblighi previsti dall’autorizzazione.
Qualora sia necessaria un’azione urgente al fine di tutelare la salute umana o l’ambiente, un paese dell’UE può sospendere l’uso di un medicinale. Il titolare di un’autorizzazione deve comunicare all’EMA, alla Commissione e agli altri paesi dell’UE qualsiasi variazione o sospensione di questo tipo.
L’EMA gestisce la banca dati EudraVigilance per l’elaborazione delle informazioni derivate dalla vigilanza da comunicare alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.
L’EMA e i suoi comitati includono rappresentanti dei paesi dell’UE e consulenti esperti. Essa si occupa di:
Ai sensi del regolamento (UE) 2018/1718, in merito all’intenzione del Regno Unito di abbandonare l’UE, la sede dell’EMA deve essere trasferita da Londra ad Amsterdam a partire dal .
Esso è in vigore dal , fatta eccezione per alcune norme applicate dal (Titoli I, II, III e IV) e dal (punto 3, 5° e 6° trattino dell’allegato).
Per maggiori informazioni, consultare:
Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del , pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
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