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Veicoli a motori e rimorchi: documenti di immatricolazione dei veicoli

Veicoli a motori e rimorchi: documenti di immatricolazione dei veicoli

La direttiva armonizza la forma e il contenuto delle carte di circolazione.

ATTO

Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli.

SINTESI

La direttiva si applica ai documenti rilasciati dai paesi dell'UE. Si pone tre obiettivi:

  • rendere più semplice l'utilizzo di veicoli immatricolati in un paese dell'UE sulle strade di altri paesi dell'UE. Rende più semplice la verifica delle carte di circolazione da parte delle autorità nazionali competenti;
  • consentire l'attuazione della direttiva 2006/126/CE relativa alla patente di guida durante i controlli stradali;
  • migliorare il funzionamento del mercato interno, rendendo più facile la comprensione dei documenti, e verificare la proprietà legittima, quando un veicolo è stato immatricolato in un altro paese dell'UE.

La carta di circolazione rilasciata dai paesi dell'UE deve essere conforme a un modello descritto nell'allegato della direttiva. In questo modo è più facile, quando un veicolo è immatricolato in un altro paese dell'UE, verificare la proprietà legittima, soprattutto se il richiedente non è il titolare della carta di circolazione. La prima parte della carta di circolazione riguarda la guida su strada, mentre la seconda è riservata alle informazioni sulla proprietà.

I paesi dell'UE possono rilasciare una carta di circolazione costituita esclusivamente dalla parte I del modello. Ciò si applica nei casi in cui i veicoli devono essere utilizzati solo all'interno del loro territorio e hanno a loro disposizione un sistema per accedere al registro dei veicoli, in caso di controlli su strada.

Una carta di circolazione rilasciata da un paese dell'UE deve essere riconosciuta dagli altri paesi dell'Unione europea. La direttiva 2014/46/UE richiede inoltre ai paesi dell'UE la registrazione elettronica dei dati di tutti i veicoli immatricolati nel loro territorio.

Le autorità di un paese dell'UE vengono informate se un controllo tecnico effettuato conformemente alla direttiva 2014/45/UE rilevi che l'autorizzazione ad utilizzare un particolare veicolo è stata sospesa. Questa sospensione deve essere registrata elettronicamente e deve essere effettuato un controllo tecnico supplementare. La sospensione ha effetto fino a quando un nuovo controllo tecnico non è stato superato con successo.

Quando un veicolo a motore o un rimorchio già immatricolato in un paese dell'UE è nuovamente immatricolato in un altro paese dell'UE, le autorità competenti di tale paese dell'UE devono restituire la carta di circolazione alle autorità del paese dell'UE in cui è stata rilasciata, se richiesta.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 1999/37/CE

1.6.1999

1.6.2004

GU L 138 dell'1.6.1999

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Direttiva 2003/127/CE

5.2.2004

15.1.2005

GU L 10 del 16.1.2004

Atto di adesione

1.5.2004

-

GU L 236 del 23.9.2003

Direttiva 2006/103/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2013/22/UE

1.7.2013

1.7.2013

GU L 158 del 10.6.2013

Direttiva 2014/46/UE

19.5.2014

20.5.2017

GU L 127 del 29.4.2014

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE [Gazzetta ufficiale L 127 del 29.4.2014].

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE [Gazzetta ufficiale L 127 del 29.4.2014].

Ultima modifica: 04.08.2014

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