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Veicoli fuori uso

Veicoli fuori uso

 

SINTESI DI:

Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce misure per prevenire e limitare i rifiuti dei veicoli fuori uso e dei loro componenti garantendone il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero. Mira inoltre a migliorare il funzionamento dal punto di vista ambientale di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di vita dei veicoli.

PUNTI CHIAVE

  • I costruttori di veicoli e di equipaggiamenti devono tener conto della demolizione, del riutilizzo e del recupero dei veicoli quando progettano e producono i loro prodotti. Essi devono garantire che i nuovi veicoli siano:
    • reimpiegabili e/o riciclabili per almeno l’85 % del peso del veicolo;
    • reimpiegabili e/o recuperabili per almeno il 95 % del peso del veicolo.
  • Non possono utilizzare sostanze pericolose come piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente.
  • I produttori, gli importatori e i distributori devono fornire sistemi per raccogliere i veicoli fuori uso e, ove tecnicamente fattibile, delle parti utilizzate dalle autovetture riparate.
  • I proprietari di veicoli fuori uso consegnati per il trattamento dei rifiuti devono ricevere un certificato di rottamazione, necessario per la cancellazione del veicolo dal registro automobilistico.
  • I produttori devono sostenere interamente o per una parte significativa i costi connessi con la consegna di un veicolo fuori uso a un impianto di trattamento dei rifiuti. Il proprietario di un veicolo non dovrebbe sostenere alcuna spesa per la consegna di un veicolo fuori uso a un impianto autorizzato per il trattamento dei rifiuti, tranne nei rari casi in cui manca il motore o il veicolo fuori uso è pieno di rifiuti.
  • Gli impianti di trattamento dei rifiuti devono richiedere un’autorizzazione o registrarsi presso le autorità competenti del paese dell’Unione europea (Unione) in cui si trovano.
  • I veicoli fuori uso vengono smontati prima di un ulteriore trattamento. Le sostanze e i componenti pericolosi vengono rimossi e separati. L’attenzione è rivolta al potenziale reimpiego, recupero o riciclaggio dei rifiuti.
  • Esistono chiari obiettivi quantificati da riportare in una relazione annuale alla Commissione europea per il reimpiego, il riciclaggio e il recupero dei veicoli fuori uso. Tali obiettivi stanno diventando sempre più esigenti.
  • Questa normativa si applica alle autovetture e ai piccoli autocarri, ma non ai grandi camion, ai veicoli d’epoca, ai veicoli per uso speciale e ai motocicli.

Direttiva di modifica (UE) 2018/849

La direttiva (UE) 2018/849 modifica la direttiva 2000/53/CE e conferisce alla Commissione il potere di adottare:

  • atti di esecuzione sulle modalità necessarie per controllare l’osservanza da parte dei paesi dell’Unione degli obiettivi dei veicoli fuori uso e le esportazioni e importazioni di veicoli fuori uso;
  • atti delegati per integrare la direttiva:
    • escludendo alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente (tranne che nei casi di cui all’allegato II), se il loro uso è inevitabile e fissando i livelli massimi di concentrazione consentiti, nonché eliminando materiali e componenti di veicoli dall’allegato II, se il loro impiego è evitabile,
    • introducendo norme di codifica per facilitare l’identificazione dei componenti adatti al reimpiego e al recupero,
    • fissando i requisiti minimi per i certificati di rottamazione,
    • stabilendo i requisiti minimi per il trattamento dei veicoli fuori uso (allegato I).

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva doveva entrare in vigore nei paesi dell’Unione il 21 aprile 2002. È in vigore dal:

  • 1o luglio 2002 per i veicoli immessi sul mercato a partire da questa data
  • 1o gennaio 2007 per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2002.

CONTESTO

  • Ogni anno i veicoli fuori uso generano tra gli 8 e i 9 milioni di tonnellate di rifiuti nell’Unione.
  • Per maggiori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).

Le successive modifiche alla direttiva 2000/53/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2005/293/CE della Commissione, del 1o aprile 2005, che istituisce le modalità di controllo dell’osservanza degli obiettivi di reimpiego/recupero e di reimpiego/riciclaggio fissati nella direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 94 del 13.4.2005, pag. 30).

Decisione 2003/138/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali per i veicoli a norma della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 53 del 28.2.2003, pag. 58).

Decisione 2002/151/CE della Commissione, del 19 febbraio 2002, relativa ai requisiti minimi per il certificato di rottamazione rilasciato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 50 del 21.2.2002, pag. 94).

Decisione 2001/753/CE della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare per le loro relazioni sull’attuazione della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (GU L 282 del 26.10.2001, pag. 77).

Ultimo aggiornamento: 30.03.2023

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