Determinazione e gestione del rumore
SINTESI DI:
Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?
La direttiva sul rumore ambientale (END) mira a:
- fornire una base comune per la lotta contro gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale * in tutto il territorio dell’UE;
- introdurre gradualmente misure
- che definiscano descrittori comuni del rumore * per quantificare l’esposizione a lungo termine dell’uomo al rumore ambientale durante il giorno e i disturbi del sonno
- che obblighino gli Stati membri a tracciare una mappatura acustica strategica * che costituiscano la base per piani di azione * prevenire e ridurre il rumore
- per l’attuazione dei piani d’azione nazionali
- per l’informazione e la consultazione pubblica, in particolare sui piani d’azione nazionali.
PUNTI CHIAVE
La direttiva punta a limitare il rumore:
- nelle zone edificate;
- nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati;
- nelle zone silenziose in aperta campagna;
- nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili al rumore.
Essa non si applica al rumore generato:
- dalla persona esposta stessa o dal vicinato;
- dalle attività domestiche;
- sul posto di lavoro;
- a bordo dei mezzi di trasporto; e
- dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.
I descrittori acustici e i metodi di determinazione
Mappatura acustica strategica
- Le mappe acustiche strategiche devono soddisfare i requisiti minimi definiti nell’allegato IV.
- Gli Stati membri erano tenuti a:
- informare il pubblico e gli organismi responsabili dell’elaborazione e dell’approvazione della mappatura acustica strategica entro il 18 luglio 2005;
- notificare alla Commissione entro il 30 giugno 2005
- gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno
- gli assi ferroviari su cui transitano più di 60 000 convogli all’anno
- gli aeroporti principali e
- gli agglomerati con più di 250000 abitanti;
- elaborare e approvare mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare nei pressi di tali infrastrutture e agglomerati entro il 30 giugno 2007;
- notificare alla Commissione tutti gli agglomerati con più di 100.000 abitanti e gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel loro territorio entro il 31 dicembre 2008;
- elaborare e approvare mappe acustiche strategiche relative al precedente anno solare di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali e ferroviari principali entro il 30 giugno 2012.
- Le mappe acustiche devono essere riesaminate e, se del caso, riviste, ogni cinque anni.
Piani d’azione
- I piani d’azione devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato V.
- Le misure contenute nei piani d’azione devono:
- affrontare le priorità individuate sulla base del superamento dei valori limite pertinenti o di altri criteri scelti dagli Stati membri; e
- essere applicate in particolare alle zone più importanti in base alla mappatura acustica strategica.
- Gli Stati membri erano tenuti a:
- informare il pubblico e gli organismi responsabili dell’elaborazione e dell’approvazione della mappatura acustica strategica entro il 18 luglio 2005;
- elaborare piani d’azione:
- entro il 18 luglio 2008, per
- gli assi stradali principali su cui transitano più di sei milioni di veicoli all’anno
- gli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60 000 convogli all’anno
- gli aeroporti principali e
- gli agglomerati con più di 250000 abitanti;
- entro il 18 luglio 2013, per tutti gli agglomerati principali, gli aeroporti principali e gli assi ferroviari principali.
- I piani d’azione sono riesaminati e rielaborati ogniqualvolta sviluppi sostanziali si ripercuotono sulla situazione acustica esistente e almeno ogni cinque anni a partire dalla prima adozione, in base al regolamento di modifica (UE) 2019/1010.
Informazioni pubbliche
Gli Stati membri provvedono affinché:
- il pubblico sia consultato i risultati siano tenuti in considerazione prima che i piani d’azione siano approvati;
- le mappe acustiche strategiche e i piani d’azione siano resi disponibili e divulgati al pubblico secondo gli allegati IV e V e le regole dell’UE sull’accesso del pubblico alle informazioni in materia ambientale;
- la Commissione riceva i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche e le sintesi dei piani d’azione entro sei mesi dalle date di cui rispettivamente agli articoli 7 (Mappatura acustica strategica) e 8 (Piani d’azione) di cui all’allegato VI. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea dell’ambiente, deve sviluppare un meccanismo di scambio di informazioni digitali, mediante atti di esecuzione.
Le mappe acustiche e i piani d’azione degli Stati membri possono anche essere consultati nel sistema ReportNet dell’Agenzia europea dell’ambiente. Secondo il regolamento di modifica (UE) 2019/1010, ReportNet è un «archivio di dati», un sistema informativo contenente informazioni sul rumore ambientale e dati resi disponibili dagli Stati membri.
Relazione
Ogni cinque anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della direttiva.
DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?
La direttiva è entrata in vigore dal 18 luglio 2002 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’UE entro il 18 luglio 2004.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
Rumore ambientale: i suoni indesiderati o nocivi in ambiente esterno prodotti dalle attività umane, compreso il rumore emesso da mezzi di trasporto, dal traffico veicolare, dal traffico ferroviario, dal traffico aereo e proveniente da siti di attività industriali, quali quelle definite nella direttiva 96/61/CE.
Descrittore del rumore: una scala fisica per descrivere il rumore ambientale, che ha una relazione con un effetto dannoso.
Mappatura acustica strategica: mappe progettate per la determinazione globale dell’esposizione al rumore in una zona esposta a varie sorgenti di rumore e la definizione di previsioni generali per questa zona.
Piani di azione: piani progettati per gestire i problemi di inquinamento acustico e i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione.
Relazioni dose-effetto: la relazione fra il valore di un descrittore acustico e un effetto nocivo.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).
Le successive modifiche alla direttiva 2002/49/CE sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2002/49/CE [COM(2017) 151 final, del 30.3.2017].
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della direttiva sul rumore ambientale ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2002/49/CE [COM(2017) 151 final, del 30.3.2017].
Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (versione codificata) (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 19.09.2019