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Trattori e macchine agricole o forestali: dispositivi di protezione montati anteriormente

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Trattori e macchine agricole o forestali: dispositivi di protezione montati anteriormente

Con l’obiettivo primario di garantire la sicurezza sul lavoro e la sicurezza stradale, l’Unione europea ha armonizzato i requisiti tecnici per i dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori a carreggiata stretta, montati anteriormente.

ATTO

Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai trattori a carreggiata stretta, vale a dire trattori con una carreggiata minima inferiore a 1 150 mm, una massa a vuoto compresa tra 600 e 3 000 kg e un’altezza minima dal suolo non superiore a 600 mm, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale.

Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l’immatricolazione, l’immissione in circolazione o l’utilizzazione di un trattore, né rifiutare di concedere l’omologazione CE o l’omologazione di portata nazionale di un trattore, se sono state osservate le prescrizioni della direttiva. Tutti i trattori contemplati dalla direttiva devono essere dotati di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

Prescrizioni di costruzione e di collaudo

Gli allegati I e II riportano le procedure di costruzione e di collaudo e le condizioni per la concessione dell’omologazione CE. Gli Stati membri rilasciano al costruttore di un trattore o al fabbricante di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, ovvero ai rispettivi mandatari, un marchio di omologazione CE (conforme al modello di cui all’allegatooVII).

Se un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento o il suo attacco al trattore riporta il marchio di omologazione CE e soddisfa le condizioni di cui all’allegatooIX, la sua commercializzazione non può essere vietata.

Uno Stato membro può tuttavia vietare la commercializzazione di dispositivi recanti il marchio di omologazione CE che risultino sistematicamente non conformi al tipo omologato.

Informazioni condivise su base mensile

Ogni mese, gli Stati membri devono trasmettere agli altri Stati membri copia delle schede di omologazione (il cui modello figura nell’allegatooVIII), compilate per ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, che essi omologano o rifiutano di omologare.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n.o167/2013, del 5ofebbraio 2013, abroga la direttiva 87/402/CEE a decorrere dall’1.1.2016.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 87/402/CEE

26.6.1987

26.6.1989

GU L 220 del 8.8.1987

Atto(i) modificatore(i)

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 89/681/CEE

3.1.1990

2.1.1991

GU L 398 del 30.12.1989

Atto di adesione

1.1.1995

-

GU C 241 del 29.8.1994

Direttiva 2000/22/CE

24.5.2000

30.6.2001

GU L 107 del 4.5.2000

Atto di adesione

1.5.2004

-

GU L 236 del 23.9.2003

Direttiva 2005/67/CE

8.11.2005

31.12.2005

GU L 273 del 19.10.2005

Direttiva 2006/96/CE

1.1.2007

1.1.2007

GU L 363 del 20.12.2006

Direttiva 2010/22/UE

30.4.2010

30.4.2011

GU L 91 del 10.4.2010

Direttiva 2013/15/UE

1.7.2013

1.7.2013

GU L 158 del 10.6.2013

Il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (Gazzetta ufficiale L 60 del 2.3.2013) abroga la direttiva 87/402/CEE a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Ultima modifica: 30.06.2014

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