Dispositivi di protezione individuale
SINTESI DI:
Direttiva 89/686/CEE: dispositivi di protezione individuale
QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?
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Disciplina i dispositivi di protezione individuale (DPI). Stabilisce le condizioni di immissione sul mercato e della libera circolazione intracomunitaria, nonché i requisiti essenziali di sicurezza che i DPI devono soddisfare per preservare la salute e garantire la sicurezza degli utilizzatori.
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Chiede ai paesi dell’UE di prendere le misure necessarie per garantire che i DPI immessi sul mercato assicurino la salute e la sicurezza degli utilizzatori, senza compromettere la salute e la sicurezza di altre persone, di animali domestici o di beni.
PUNTI CHIAVE
Definizione e scopo
DPI è qualsiasi dispositivo o articolo:
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destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nei confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza (ad esempio gli occhiali da sole);
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destinato sia ad uso professionale che privato (come ad esempio sport, tempo libero o uso domestico).
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
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DPI disciplinati da un’altra direttiva che concerne gli stessi obiettivi di immissione sul mercato, libera circolazione e sicurezza della presente direttiva;
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DPI progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento dell’ordine;
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DPI di autodifesa in caso di aggressione;
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DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente;
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caschi e visiere per motociclisti destinati a utilizzatori di veicoli a motore a 2 o 3 ruote.
Requisiti essenziali
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La progettazione e la fabbricazione dei DPI sono soggette a requisiti essenziali di salute e di sicurezza.
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I requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dai DPI durante la fabbricazione e prima di venire immessi sul mercato sono:
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requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI;
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requisiti supplementari specifici per alcuni tipi di DPI (ad esempio, i DPI soggetti a invecchiamento, laddove le loro prestazioni possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno di invecchiamento, devono indicare una data di fabbricazione);
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requisiti supplementari specifici per i rischi da prevenire (ad esempio sostegni alla galleggiabilità: nelle condizioni prevedibili d’impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di movimento dell’utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire per sfuggire a un pericolo o per soccorrere altre persone).
Norme armonizzate
Valutazione della conformità e organismi notificati
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La valutazione della conformità dei DPI ai requisiti essenziali e alle altre normative della presente direttiva è responsabilità:
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degli organismi notificati dai paesi dell’UE in conformità con alcuni criteri minimi di valutazione;
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degli stessi produttori.
Dichiarazione di conformità e marchio «CE»
I paesi dell’UE non possono vietare, limitare o ostacolare l’immissione sul mercato o la messa in servizio dei DPI muniti del marchio «CE» per i quali:
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il fabbricante sia in grado di presentare una dichiarazione di conformità «CE»;
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per i DPI destinati a proteggere da rischi minori, la conformità venga dimostrata dallo stesso fabbricante attraverso la dichiarazione di conformità «CE»;
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tutti gli altri DPI siano soggetti a un esame «CE»* effettuato da un organismo notificato;
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anche alcuni DPI destinati a proteggere da rischi molto seri siano soggetti a una procedura volta a garantire la conformità al tipo di produzione, come ad esempio gli apparecchi respiratori. Tali DPI richiedono un attestato di certificazione «CE», nonché
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il controllo continuo dell’osservanza delle norme per garantire che esistano dei sistemi di gestione della qualità per fabbricare un prodotto conforme
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o la fornitura su base annuale di campioni per la verifica della conformità.
Il marchio di conformità «CE» viene allegato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella UE.
Abrogazione
La direttiva 89/686/CEE verrà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/425 a partire dal 21 aprile 2018.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
I paesi dell’UE dovevano recepirla nel diritto nazionale entro il 31 dicembre 1991. È in vigore dal 1o luglio 1992.
CONTESTO
La presente direttiva è integrata da direttive che garantiscono la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare la direttiva 89/656/CEE relativa all’utilizzazione di DPI da parte dei lavoratori sul posto di lavoro.
* TERMINI CHIAVE
Esame: Quando un organismo di controllo riconosciuto constata e attesta che il modello di DPI soddisfa le disposizioni pertinenti della presente direttiva.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di dispositivi di protezione individuale (GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18-38)
Le successive modifiche alla direttiva 89/686/CEE sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata è da utilizzarsi a solo scopo di riferimento.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, riguardante i dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva del Consiglio 89/686/CEE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51-98)
Ultimo aggiornamento: 20.09.2016