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Semplificazione dello scambio di informazioni tra la polizia e i servizi doganali dei paesi dell’UE

Semplificazione dello scambio di informazioni tra la polizia e i servizi doganali dei paesi dell’UE

 

SINTESI DI:

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio: scambio di informazioni e intelligence tra le autorità dei paesi dell’UE incaricate dell’applicazione della legge

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

Essa consente alle autorità dei paesi dell’UE incaricate dell’applicazione della legge*, di condividere efficacemente informazioni e intelligence ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale.

PUNTI CHIAVE

Condizioni per la condivisione delle informazioni

  • I paesi dell’UE non sono autorizzati ad applicare norme più severe per la divulgazione di informazioni a livello internazionale di quanto normalmente applicherebbero internamente, ad esempio richiedendo un accordo giudiziario.
  • Di norma i paesi dell’UE dovrebbero rispondere entro sette giorni alle richieste relative a reati che possono beneficiare di un mandato di arresto europeo* e qualora le informazioni siano accessibili all’organo di applicazione della legge. La risposta dovrebbe arrivare entro otto ore nel caso la richiesta sia urgente. In altri casi, i paesi dovrebbero rispondere entro 14 giorni. Se i termini non possono essere soddisfatti, il paese dell’UE che riceve la richiesta è tenuto a fornire le ragioni della mancata risposta.
  • Le informazioni possono anche essere fornite spontaneamente. In questo caso dovrebbero essere fornite solo le informazioni necessarie per rilevare, prevenire e indagare il reato o l’attività criminale.
  • Le informazioni possono essere scambiate tramite qualsiasi canale esistente e devono essere condivise con Europol o Eurojust qualora li riguardi e conformemente alle usuali norme per la protezione dei dati.

Limiti alla condivisione delle informazioni

Le autorità incaricate dell’applicazione della legge non sono obbligate a raccogliere informazioni in risposta a una richiesta, o a ottenere informazioni con mezzi coercitivi. Inoltre:

  • Le informazioni non possono essere utilizzate come prova davanti all’autorità giudiziaria, senza il consenso del paese che le ha fornite (questo potrebbe essere già indicato nella risposta).
  • Le informazioni che sono state ottenute da un paese extra-UE possono essere condivise solo con il consenso di tale paese.
  • Un’autorità incaricata dell’applicazione della legge può rifiutare di fornire informazioni se vi è ragione di pensare che ciò possa pregiudicare la sicurezza nazionale, un’indagine, un’operazione, la sicurezza delle persone, o sia palesemente sproporzionata o irrilevante.
  • Un’autorità incaricata dell’applicazione della legge può anche rifiutare di fornire informazioni qualora la richiesta si riferisca a un reato passibile di una pena detentiva inferiore ad un anno, o qualora un’autorità giudiziaria si opponga.

QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?

La decisione quadro è in vigore dal 30 dicembre 2006. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 19 dicembre 2008.

CONTESTO

La presente decisione quadro sostituisce le parti dell’accordo di Schengen relative alla trasmissione delle informazioni (articolo 39) e alla spontanea comunicazione delle informazioni (articolo 46).

Il 1o dicembre 2014 il Regno Unito (1) ha notificato alla Commissione la propria volontà di partecipare alla decisione. Ciò è stato confermato dalla decisione della Commissione 2014/858/UE.

Per ulteriori informazioni, si consulti:

* TERMINI CHIAVE

Autorità competente incaricata dell’applicazione della legge: la polizia, i servizi doganali o altra autorità nazionale che è competente a individuare, prevenire e indagare su reati e a esercitare l’autorità e adottare misure coercitive.
Mandato di arresto europeo: come definito dalla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell’Unione europea incaricate dell’applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89-100)

Le successive modifiche alla direttiva 2006/960/GAI sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI COLLEGATI

Decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1o dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell’Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell’acquis di Schengen (GU L 345 dell’1.12.2014, pag. 6-9)

Ultimo aggiornamento: 07.09.2016



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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