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Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

Documento di transito agevolato (FTD) e documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, che istituisce un documento di transito agevolato e un documento di transito ferroviario agevolato e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune.

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

È volto a istituire un documento di transito agevolato (FTD)* e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD)* per il transito specifico e diretto per via terrestre di un cittadino di un paese terzo che deve necessariamente attraversare il territorio di uno o più paesi dell’Unione, per viaggiare tra due zone del proprio paese che geograficamente non sono contigue.

PUNTI CHIAVE

Campo d’applicazione e validità

  • L’FTD e l’FRTD hanno lo stesso valore dei visti di transito e hanno una validità territoriale limitata al paese dell’Unione che li ha rilasciati.
  • L’FTD è valido per un periodo massimo di tre anni. Un transito effettuato con l’FTD non può superare ventiquattro ore.
  • L’FRTD è valido per un periodo massimo non superiore a tre mesi. Un transito effettuato con l’FRTD non può superare sei ore.
  • L’FTD/FRTD non può essere apposto su un documento di viaggio scaduto o la cui validità è inferiore a quella dell’FTD o dell’FRTD.

Condizioni e procedure per il rilascio

  • Per ottenere un FTD o un FRTD il richiedente deve:
    • essere in possesso di un documento valido che lo autorizza ad attraversare le frontiere esterne;
    • non essere segnalato ai fini della non ammissione;
    • non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico o le relazioni internazionali di uno dei paesi dell’Unione;
    • per l’FTD, giustificare la necessità di effettuare frequenti viaggi tra le due zone del territorio del suo paese
  • La domanda di un FTD/FRTD è presentata alle autorità consolari di un paese dell’Unione. I richiedenti devono presentare una documentazione che attesti la necessità di viaggi frequenti, in particolare documenti comprovanti legami familiari o giustificazioni sociali, economiche o di altro tipo.
  • I diritti corrispondenti ai costi amministrativi per l’esame della domanda di FTD sono pari a 5 EUR.
  • L’FRTD è rilasciato gratuitamente.

Rilascio e irricevibilità della domanda

  • Gli FTD e gli FRTD sono rilasciati dagli uffici consolari dei paesi dell’Unione e non possono essere emessi alla frontiera.
  • Qualora la rappresentanza consolare di un paese dell’Unione rifiuti di esaminare una domanda o di rilasciare un FTD/FRTD, la procedura e i possibili mezzi di impugnazione sono disciplinati dalla legislazione nazionale di tale paese dell’Unione.
  • Qualora un FTD/FRTD sia rifiutato e la legislazione nazionale preveda la motivazione del rifiuto, tale motivazione è comunicata al richiedente.
  • In caso di abuso del regime al titolare dell’FTD/FRTD vengono comminate sanzioni. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive e comprendono la possibilità di annullare o revocare l’FTD/FRTD.

Decisioni di rilasciare FTD/FRTD

  • I paesi dell’Unione che decidono di rilasciare l’FTD e l’FRTD comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione europea, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale (GU).
  • Qualora decidano di non rilasciare più l’FTD e l’FRTD, i paesi dell’Unione comunicano la loro decisione al Consiglio e alla Commissione, che la pubblica nella Gazzetta ufficiale.
  • La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regime di transito agevolato entro tre anni dall’entrata in vigore della prima decisione di un paese dell’Unione di rilasciare l’FTD e l’FRTD.

Modello uniforme

Gli FTD e FRTD sono costituiti da un modello uniforme (adesivo) e hanno lo stesso valore dei visti di transito. Essi sono conformi alle prescrizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 694/2003, adottato in concomitanza con il regolamento (UE) n. 693/2003.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 18 aprile 2003.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Documento di transito agevolato (FTD): specifica autorizzazione che consente il transito agevolato; può essere rilasciato dai paesi dell’Unione per una pluralità di ingressi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto terrestre. L’FTD è rilasciato utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 694/2003.
Documento di transito ferroviario agevolato (FRTD): specifica autorizzazione che consente il transito agevolato; può essere rilasciato dai paesi dell’Unione per un unico viaggio di andata e ritorno per ferrovia. L’FRTD è rilasciato utilizzando un modello uniforme ai sensi del regolamento (CE) n. 694/2003.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

Ultimo aggiornamento: 07.01.2020

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