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Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) — Fase 1

Istituzione del sistema di informazione visti (VIS) — Fase 1

 

SINTESI DI:

Decisione 2004/512/CE che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE?

  • La decisione 2004/512/CE istituisce il sistema di informazione visti (VIS) per la condivisione dei dati sui visti tra gli Stati membri dell’Unione europea (Unione). Ciò permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare i dati relativi ai visti nonché di consultare tali dati per via elettronica.
  • Il regolamento (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti (si veda la sintesi) ha modificato la decisione, aggiornando l’articolo riguardante l’architettura informatica dei sistemi.
  • La decisione 2004/512/CE è stata abrogata dal regolamento (UE) 2021/1134. Le norme pertinenti della decisione sono state integrate nel regolamento VIS.

PUNTI CHIAVE

Architettura

Il VIS si basa su un’architettura informatica centralizzata. Dall’adozione del regolamento (UE) 2019/817, consiste degli elementi seguenti:

  • l’infrastruttura centrale per l’archivio comune di dati di identità, contenente dati biometrici e biografici dei cittadini di paesi terzi e creata in virtù dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817;
  • un sistema d’informazione centrale, denominato «sistema centrale di informazione visti» (CS-VIS);
  • un’interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro, per assicurare il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro;
  • un’infrastruttura di comunicazione tra il CS-VIS e le interfacce nazionali;
  • un canale di comunicazione sicuro tra il sistema di ingressi/uscite del sistema centrale e il CS-VIS;
  • un’infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale VIS e l’infrastruttura centrale dei due elementi seguenti:

Sviluppo e adattamento dei sistemi

  • L’Agenzia europea per la gestione operativa di sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) è responsabile dello sviluppo degli elementi seguenti:
    • il CS-VIS;
    • l’interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro;
    • l’infrastruttura di comunicazione tra il CS-VIS e le interfacce nazionali.
  • Gli Stati membri sono responsabili dell’adattamento delle loro infrastrutture nazionali.

Competenze di esecuzione della Commissione europea

La Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti questioni quali:

  • la progettazione dell’architettura informatica fisica del sistema;
  • gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;
  • gli aspetti tecnici con implicazioni finanziarie di rilievo per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;
  • lo sviluppo di requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

Relazioni

La Commissione europea presenta una relazione sullo stato di avanzamento annuale al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea.

Abrogazione

La decisione 2004/512/CE è abrogata dal regolamento (UE) 2021/1134, in attesa dell’attuazione del VIS.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

La decisione è in vigore dal 5 luglio 2004.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell’8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Le modifiche successive alla decisione 2004/512/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, ai fini della riforma del sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).

Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’Unione nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Si veda la versione consolidata.

Decisione della Commissione 2008/602/CE, del 17 giugno 2008, che stabilisce l’architettura fisica e i requisiti delle interfacce nazionali e dell’infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali nella fase di sviluppo (GU L 194 del 23.7.2008, pag. 3).

Ultimo aggiornamento: 20.04.2022

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