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Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento istituisce l’Agenzia dell’Unione europea (Unione) per i diritti fondamentali (FRA), un organismo a livello dell’Unione dedicato a fornire assistenza e consulenza relative ai diritti fondamentali nell’Unione, stabilendone le attività e gli obiettivi principali, nonché il funzionamento e la governance interna.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento definisce le attività dell’Agenzia come segue:

  • la fornitura di informazioni e dati pertinenti, obiettivi, attendibili e comparabili alle istituzioni dell’Unione e agli Stati membri dell’Unione in materia di diritti fondamentali;
  • l’elaborazione di metodi e norme per il miglioramento della comparabilità, dell’obiettività e dell’affidabilità dei dati a livello dell’Unione;
  • lo svolgimento, la cooperazione o l’incentivazione della ricerca scientifica e di sondaggi;
  • la formulazione di conclusioni e pareri su argomenti tematici specifici;
  • la diffusione di pubblicazioni su argomenti specifici relativi ai diritti fondamentali;
  • la pubblicazione di una relazione annuale sulle questioni trattate dal suo mandato, mettendo in evidenza esempi di migliori pratiche;
  • la progettazione di una strategia di comunicazione e la promozione del dialogo con la società civile per attuare una sensibilizzazione sui diritti fondamentali e diffondere informazioni sul suo operato.

L’Agenzia non stabilisce norme e non si occupa delle denunce dei singoli cittadini.

Programmazione annuale e pluriennale

Ogni anno, il direttore dell’Agenzia redige un progetto di documento di programmazione contenente i programmi di lavoro annuali e pluriennali, che viene in seguito trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio dell’Unione europea, alla Commissione europea, ai funzionari nazionali di collegamento e al comitato scientifico.

I programmi di lavoro annuali e pluriennali dell’Agenzia sono adottati dal suo consiglio di amministrazione sulla base degli esiti della discussione con l’organo preparatorio del Consiglio competente e dei pareri ricevuti dalla Commissione, dagli Stati membri e dal comitato scientifico.

Cooperazione con altri organismi

L’Agenzia deve intrattenere legami stretti con:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o marzo 2007.

CONTESTO

L’Agenzia ha sostituito il proprio predecessore, l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia, con sede a Vienna, rilevandone l’incarico.

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 06.05.2022

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