Etichettatura delle carni bovine
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 1760/2000 — Sistema dell’Unione relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?
- Stabilisce le norme dell’Unione europea (Unione) sull’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
- Le norme, che comprendono l’etichettatura obbligatoria, hanno lo scopo di rendere possibile il tracciamento delle carni bovine lungo l’intera catena alimentare.
PUNTI CHIAVE
- Le etichette di tutte le carni bovine in vendita nell’Unione devono contenere le seguenti informazioni: un codice di riferimento che consenta di individuarne l’origine, i dati relativi al luogo di macellazione (numero di riconoscimento del macello) e di sezionamento (numero di riconoscimento del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse).
- Dal 1° gennaio 2002 le etichette devono indicare anche lo Stato membro o il paese terzo di nascita, ingrasso e macellazione dell’animale.
- Le etichette possono contenere informazioni aggiuntive facoltative riguardanti la carne in vendita. Le informazioni devono essere comprensibili per i consumatori e conformi alla legislazione sull’etichettatura dei prodotti alimentari, in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 (si veda la sintesi).
- Gli Stati membri devono garantire l’osservanza del presente regolamento sul loro territorio. Le sanzioni che impongono a un operatore o a un’organizzazione che commercializza carni bovine devono essere efficaci, dissuasive e proporzionate. Qualora gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine le abbiano etichettate senza rispettare i loro obblighi, gli Stati membri possono, in conformità al principio di proporzionalità, richiedere il ritiro delle carni bovine dal mercato.
- Gli esperti della Commissione europea, in collaborazione con le autorità competenti, hanno la facoltà di:
- verificare che gli Stati membri rispettino i requisiti del regolamento;
- effettuare controlli in loco per garantire che i controlli siano effettuati in conformità al regolamento.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 14 agosto 2000.
CONTESTO
Le norme sull’identificazione e la registrazione dei bovini erano precedentemente comprese nel presente regolamento, mentre ora sono disciplinate dal regolamento (UE) 2016/429 («normativa in materia di sanità animale» dell’Unione — si veda la sintesi) e dal regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2016/429.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
Le successive modifiche e correzioni al regolamento (CE) n. 1760/2000 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 23.09.2022
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