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Lotta contro la malattia di Newcastle

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Lotta contro la malattia di Newcastle

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/66/CEE: misure dell’UE di lotta contro la malattia di Newcastle

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La malattia di Newcastle è una malattia altamente infettiva dei volatili da allevamento e di altre specie avicole con pesanti conseguenze socio-economiche, soprattutto per quanto riguarda la produzione di uova. La direttiva mira a definire la risposta dei paesi dell’Unione europea (UE) ai sospetti di epidemia e alle epidemie confermate.

PUNTI CHIAVE

  • La direttiva si applica ai volatili da allevamento e agli altri uccelli in cattività, compresi i piccioni viaggiatori.
  • Se i volatili presenti in un’azienda sono sospetti di infezione o infetti dalla malattia di Newcastle, le autorità competenti devono essere informate immediatamente, l’azienda deve essere posta sotto controllo ufficiale e devono essere attuate le seguenti misure:
    • confinamento dei volatili interessati per non entrare in contatto con altri volatili;
    • nessun movimento non autorizzato di persone, veicoli, altri animali, carni di volatili, uova, mangimi, rifiuti, materiale o tutto ciò che è suscettibile di trasmettere la malattia;
    • mezzi di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati in cui sono allevati i volatili e dell’azienda stessa;
    • possibilità di controllo di altre aziende qualora vi siano motivi per sospettare una contaminazione.
  • Se la malattia è confermata, le misure attuate prevedranno che:
    • i volatili presenti nell’azienda siano abbattuti;
    • i materiali contaminati vengano distrutti o sottoposti a trattamento;
    • le uova e le carni di volatili macellati durante il presunto periodo di incubazione siano distrutte;
    • i fabbricati adibiti all’allevamento dei volatili vengano puliti e disinfettati;
    • nell’azienda non vengano reintrodotti volatili per almeno 21 giorni a decorrere dall’ultimazione delle operazioni di pulizia;
    • venga istituita una zona di protezione di almeno 3 km di raggio, inserita in una zona di sorveglianza di almeno 10 km di raggio, per almeno 21 giorni, con controlli ufficiali, analisi cliniche e isolamento dei volatili.
  • I paesi dell’UE devono designare un laboratorio nazionale che coordini la risposta alla malattia, in collaborazione con gli altri paesi dell’UE e con il laboratorio di riferimento dell’Unione per la malattia di Newcastle, che si trova nel Regno Unito (1).
  • Possono essere praticate vaccinazioni autorizzate contro la malattia, nonché vaccinazioni d’emergenza in caso di epidemia.
  • Ciascun paese dell’UE deve predisporre il proprio piano d’intervento per affrontare la malattia conformemente alle procedure stabilite nella presente direttiva, compresa la creazione di un nucleo di emergenza e di centri locali di emergenza. Gli esperti della Commissione europea possono effettuare controlli a campione per garantire che tali istituzioni si assumano a pieno le proprie responsabilità.
  • I paesi dell’UE possono richiedere assistenza finanziaria come contributo alla gestione della malattia di Newcastle, ai sensi della decisione 90/424/CEE.
  • Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi assiste la Commissione nella gestione della malattia di Newcastle.

Abrogazione

La direttiva sarà abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 21 aprile 2021.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

È in vigore dal 29 luglio 1992. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 1o ottobre 1993.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pagg. 1-20)

Le successive modifiche alla direttiva 92/66/CEE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pagg. 1-208)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pagg. 1-24)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 26.10.2016



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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