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Finanziamento della politica agricola comune

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Finanziamento della politica agricola comune

La Commissione determina le condizioni e le norme specifiche applicabili al finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC) ed istituisce due nuovi fondi: un Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e un Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

ATTO

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune [Cfr. atti modificativi].

SINTESI

Il regolamento in parola istituisce un quadro giuridico unico per il finanziamento delle spese connesse alla politica agricola comune (PAC). A tale scopo esso crea due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il sistema di funzionamento è analogo per entrambi i fondi, che però conservano caratteristiche specifiche. Poiché le misure in oggetto sono in parte finanziate nell'ambito della gestione concorrente, il regolamento precisa le condizioni che permettono alla Commissione di assumere le proprie responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale e chiarisce gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.

Il regolamento definisce le condizioni di riconoscimento e di revoca del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento da parte degli Stati membri. Questi organismi sono incaricati rispettivamente dell'esecuzione dei pagamenti e della supervisione della contabilità gestita dagli organismi pagatori. Il presente regolamento prevede altresì l'istituzione di organismi di certificazione, entità giuridiche di diritto pubblico o privato designate dagli Stati membri e incaricate della certificazione dei sistemi di gestione, di sorveglianza e di controllo istituiti dagli organismi pagatori riconosciuti, nonché dei conti annuali di questi ultimi. Si chiede agli Stati membri di prendere tutti i provvedimenti del caso per garantire un'efficace protezione degli interessi finanziari della Comunità. Inoltre, possono beneficiare di un finanziamento comunitario unicamente le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti e i pagamenti saranno versati integralmente ai beneficiari.

Il FEAGA

Il FEAGA finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, le spese seguenti:

  • le restituzioni fissate per l'esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi;
  • gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli;
  • i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
  • talune azioni d'informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno della Comunità e nei paesi terzi, realizzati dagli Stati membri;
  • spese inerenti alle misure di ristrutturazione dell'industria dello zucchero a norma del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio;
  • i programmi a favore del consumo della frutta nelle scuole.

Il FEAGA finanzia in modo centralizzato le spese seguenti:

  • il contributo finanziario della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, ad azioni ispettive nel settore veterinario, nel settore dei prodotti alimentari e degli alimenti per animali, a programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie animali e ad azioni fitosanitarie;
  • la promozione dei prodotti agricoli realizzata direttamente dalla Commissione o tramite organizzazioni internazionali;
  • le misure adottate in conformità della normativa comunitaria, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
  • la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola;
  • i sistemi di indagine agricola;
  • le spese relative ai mercati della pesca.

Gli stanziamenti necessari per garantire le spese finanziate dal FEAGA sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di rimborsi mensili. Essi sono effettuati sulla base di una dichiarazione delle spese e delle informazioni fornite dagli Stati membri. In caso di utilizzazione di fondi non conforme alle norme comunitarie, la Commissione può decidere di ridurre o di sospendere i pagamenti.

La Commissione fissa il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e istituisce un sistema di allarme e sorveglianza mensile di tali spese; essa presenta al Parlamento e al Consiglio un rapporto mensile con un'analisi dell'andamento delle spese sostenute rispetto alle previsioni stabilite all'inizio dell'esercizio e una valutazione della prevedibile evoluzione durante l'esercizio in corso.

Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.

Il FEASR

Il FEASR finanzia, unicamente in regime di gestione concorrente, i programmi di sviluppo rurale realizzati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

I relativi impegni di bilancio sono effettuati per frazioni annue sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di saldo. I pagamenti intermedi sono effettuati per ogni singolo programma di sviluppo rurale, in funzione delle disponibilità di bilancio tenendo conto dei massimali stabiliti dalla legislazione comunitaria e aumentati da importi fissati dalla Commissione, ai sensi delle disposizioni previste per i pagamenti diretti agli agricoltori e per il mercato vitivinicolo. Detti pagamenti vengono effettuati a determinate condizioni, fra cui la trasmissione alla Commissione di una dichiarazione delle spese e di una domanda di pagamento certificate dall'organismo pagatore riconosciuto. Se tale dichiarazione non è conforme alle norme comunitarie, la Commissione può ridurre o sospendere i pagamenti.

In caso di irregolarità, il finanziamento comunitario viene totalmente o parzialmente soppresso oppure, qualora i fondi siano già stati versati al beneficiario, l'organismo pagatore riconosciuto procede al loro recupero. Gli importi soppressi o recuperati possono essere riutilizzati dallo Stato membro per un'operazione prevista nell'ambito dello stesso programma di sviluppo rurale.

La Commissione procede al versamento del saldo dopo aver ricevuto la relazione finale di esecuzione relativa all’attuazione di un programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. La mancata trasmissione alla Commissione dei necessari documenti comporta il disimpegno automatico del saldo.

Controllo da parte della Commissione

La Commissione garantisce la sana gestione finanziaria dei fondi comunitari, segnatamente tramite una procedura di liquidazione dei conti suddivisa in due fasi: liquidazione contabile e verifica di conformità. Gli Stati membri devono tenere a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento dei fondi. Oltre ai controlli effettuati dagli Stati membri in conformità della normativa nazionale, la Commissione può organizzare controlli in loco. Nell'ambito del FEAGA e del FEASR, i pagamenti destinati ad uno Stato membro possono essere ridotti o sospesi in caso di inadempienze gravi e persistenti.

I nomi dei beneficiari dei fondi agricoli devono essere pubblicati a posteriori, unitamente agli importi da essi ricevuti.

Riferimenti

Atto

Data di entrata in vigore

Termine per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 1290/2005

18.8.2005

GU L 209 dell'11.8.2005

Atto (i) modificativo (i)

Data di entrata in vigore

Termine per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale

Regolamento (CE) n. 320/2006

3.3.2006

GU L 58 del 28.2.2006

Regolamento (CE) n. 378/2007

12.4.2007

GU L 95 del 5.4.2007

Regolamento (CE) n. 1437/2007

15.12.2007

 GU L 322 del 7.12.2007

Regolamento (CE) n. 479/2008

13.6.2008

GU L 148 del 6.6.2008

Regolamento (CE) n. 13/2009

16.1.2009

GU L 5 del 9.1.2009

Regolamento (CE) n. 73/2009

1.2.2009

GU L 30 del 31.1.2009

Regolamento (CE) n. 473/2009

9.6.2009

GU L 144 del 9.6.2009

Gli atti modificativi e le correzioni successive del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono stati integrati nel testo di base. La versione consolidata ha valore puramente documentale.

ATTI COLLEGATI

Importi disponibili e spese escluse

Decisione 2008/321/CE [Gazzetta ufficiale L 109 del 19.4.2008].

Contiene un elenco delle spese escluse dal finanziamento comunitario a causa della loro non conformità con le norme di finanziamento della PAC. L'esclusione di tali spese, effettuate dagli organismi pagatori di taluni Stati membri fra il 2002 e il 2007, fa seguito alle verifiche, ai dibattiti bilaterali ed alle procedure di conciliazione e comporta la deduzione degli importi interessati.

Decisione 2009/379/CE [Gazzetta ufficiale L 117 del 12.5.2009].

Tale decisione fissa gli importi messi a disposizione del FEASR e del FEAGA per il periodo 2007-2013.

Modalità d'applicazione

Regolamento (CE) n. 883/2006 [Gazzetta ufficiale L 171 del 23.6.2006].

Reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

Cfr. versione consolidata

Regolamento (CE) n. 884/2006 [Gazzetta ufficiale L 171 del 23.6.2006].

Reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri.

Cfr. versione consolidata

Regolamento (CE) n. 885/2006 [Gazzetta ufficiale L 171 del 23.6.2006].

Reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.

Cfr. versione consolidata

Regolamento (CE) n. 259/2008 [Gazzetta ufficiale L 76 del 19.3.2008].

Reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari del FEAGA e del FEASR. Tali informazioni devono essere pubblicate su un sito Internet unico entro il 30 aprile di ogni anno ed includono i dati personali del beneficiario e l'importo ricevuto.

Liquidazione dei conti

Regolamento (CE) n. 941/2008 [Gazzetta ufficiale L 254 del 9.10.2009].

Definisce la forma e il contenuto dei dati contabili da trasmettere alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché a fini di controllo e previsione.

Decisione 2009/373/CE [Gazzetta ufficiale L 116 del 9.5.2009].

La decisione presenta la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2008 finanziate dal FEASR.

Decisione 2009/367/CE [Gazzetta ufficiale L 111 del 5.5.2009].

La decisione presenta la liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2008 finanziate dal FEAGA.

Irregolarità, frodi e recupero

Regolamento (CE) n. 1848/2006 [Gazzetta ufficiale L 355 del 15.12.2006].

Presenta le azioni d'informazione e di accertamento poste in essere dagli Stati membri in caso di frode nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune e istituisce un sistema d'informazione in questo settore.

Indagini

Regolamento (CE) n. 78/2008 [Gazzetta ufficiale L 25 del 30.1.2008].

Verte sulle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune.

Ultima modifica: 10.09.2009

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