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Regime comunitario delle franchigie doganali

Regime comunitario delle franchigie doganali

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Consente la concessione di franchigie da dazi a cui le merci importate all’interno o esportate dall’Unione europea (Unione) sarebbero di norma soggette;
  • stabilisce i casi nei quali viene concessa la franchigia da dazi all’importazione e all’esportazione e le misure adottate ai sensi dell’articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea qualora si importino o esportino merci nell’Unione o dall’Unione.

PUNTI CHIAVE

Franchigia dai dazi all’importazione

La franchigia dai dazi all’importazione riguarda numerose categorie di merci. Se vengono rispettate talune condizioni, le merci sono esentate dai dazi all’importazione quando riguardano:

  • beni personali:
    • i beni personali delle persone che trasferiscono la propria residenza normale da un paese terzo a uno Stato membro dell’Unione a condizione che abbiano avuto la residenza normale fuori dall’Unione per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi;
    • i beni importati in occasione di un matrimonio a condizione che la persona interessata abbia avuto la residenza al di fuori dell’Unione per un periodo di almeno dodici mesi consecutivi e che sia in grado di fornire una prova del matrimonio;
    • i beni personali ereditati da una persona residente nell’Unione;
    • gli abiti, il necessario per gli studi e i mobili di studenti che vengono a studiare nell’Unione.
  • Beni di valore trascurabile, beni privi di carattere commerciale, beni d’investimento e beni contenuti nel bagaglio personale dei viaggiatori:
    • i beni di valore trascurabile;
    • i beni di carattere non commerciale spediti direttamente da un privato di un paese terzo a un privato nell’Unione;
    • i beni d’investimento e i beni strumentali di un’impresa che ha cessato definitivamente l’attività in un paese terzo e si è trasferita nel territorio dell’Unione;
    • i beni esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) contenuti nel bagaglio personale di viaggiatori provenienti da paesi esterni all’Unione.
  • Prodotti agricoli, biologici, chimici, farmaceutici e medici:
    • i prodotti dell’agricoltura, dell’allevamento, dell’apicoltura, dell’orticoltura o della silvicoltura provenienti da fondi situati in un paese terzo limitrofo coltivati da aziende agricole dell’Unione;
    • le sementi, i concimi e i prodotti per il trattamento del suolo e dei vegetali importati da produttori agricoli di paesi terzi, ma intesi per essere utilizzati negli Stati membri limitrofi;
    • gli animali e le sostanze biologiche o chimiche destinate esclusivamente alla ricerca;
    • le sostanze terapeutiche d’origine umana e i reagenti per la determinazione dei gruppi sanguigni e tessutali;
    • gli strumenti o le apparecchiature utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici;
    • le sostanze di riferimento per il controllo della qualità dei medicinali;
    • i prodotti farmaceutici utilizzati in occasione di manifestazioni sportive internazionali.
  • Altre categorie:
    • oggetti a carattere educativo, scientifico e culturale, strumenti e apparecchi scientifici;
    • merci inviate a enti caritativi o filantropici (si veda anche di seguito);
    • le decorazioni e le ricompense onorifiche, i regali ricevuti nel quadro delle relazioni internazionali, nonché le merci destinate all’uso di sovrani e capi di Stato;
    • le merci importate a fini commerciale;
    • marchi, modelli o disegni spediti a organismi competenti in materia di tutela dei diritti d’autore o di protezione della proprietà industriale o commerciale;
    • documentazione a carattere turistico;
    • materiali accessori per lo stivaggio e la protezione delle merci durante il loro trasporto;
    • lettiere, foraggi e alimenti che accompagnano gli animali durante il loro trasporto;
    • carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e motocicli che entrano nell’Unione;
    • materiali destinati alla costruzione o manutenzione di monumenti commemorativi di guerra;
    • le bare contenenti i corpi e le urne contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre.

Se la franchigia dai dazi all’importazione è prevista a motivo di un uso particolare delle merci, la persona interessata è tenuta a fornire alle autorità competenti la prova che tali condizioni siano state soddisfatte. In tale situazione, solamente le autorità competenti dello Stato membro interessato possono concedere la franchigia.

Franchigia dai dazi all’esportazione

La franchigia dai dazi all’esportazione riguarda numerose categorie di merci. Se vengono rispettate talune condizioni, le merci sono esentate dai dazi all’esportazione quando riguardano:

  • i beni di valore trascurabile;
  • gli animali domestici esportati in occasione del trasferimento delle attività di un’azienda agricola da uno Stato membro a un paese terzo;
  • i prodotti dell’agricoltura o dell’allevamento ottenuti da aziende agricole di paesi terzi situate in territori limitrofi;
  • le sementi esportate da aziende agricole per essere utilizzate in proprietà situate in paesi terzi;
  • i foraggi e gli alimenti che accompagnano gli animali durante la loro esportazione.

Esempi di franchigia dai dazi all’importazione e di esenzione dall’IVA

In alcune situazioni di emergenza, il regolamento prevede che la concessione della franchigia doganale sia decisa dalla Commissione, su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati.

  • Nel corso degli anni, la Commissione europea ha adottato decisioni che permettono l’importazione in regime di franchigia per le merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione a titolo gratuito a vittime di terremoti, come ad esempio, in Italia, in seguito ai terremoti verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, o di alluvioni, come nel caso di Polonia e Ungheria nel 2010.
  • Nel marzo 2020, gli Stati membri hanno richiesto la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA sull’importazione di beni necessari per combattere l’epidemia di COVID-19. Poiché la pandemia e le sfide che ha presentato costituivano una catastrofe ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009, la Commissione europea ha adottato la decisione (UE) 2020/491 che consente l’importazione di tali beni in franchigia dai dazi all’importazione per il periodo compreso tra il 30 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.
  • Nel luglio 2022, in virtù del fatto che la crisi umanitaria provocata dall’invasione russa dell’Ucraina si ripercuote gravemente non solo sull’Ucraina, ma anche su una serie di Stati membri, rappresentando una catastrofe che colpisce diversi Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009 e della direttiva 2009/132/CE, la Commissione ha adottato le decisioni (UE) 2022/1108 e 2023/829. La decisione consente la franchigia dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA sulle importazioni di merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina. La franchigia e l’esenzione rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2023.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dall’1 gennaio 2010.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c) e della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5).

Le modifiche successive alla direttiva 2009/132/CE sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo II — Politica commerciale comune — Articolo 207 (ex articolo 133 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 140).

La Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione, del 1o luglio 2022, relativa alla franchigia dai dazi all’importazione e all’esenzione dall’IVA concesse all’importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 57).

Decisione (UE) 2020/491 della Commissione, del 3 aprile 2020, relativa all’esenzione dai dazi doganali all’importazione e dall’IVA concesse all’importazione delle merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di Covid‐19 nel corso del 2020 (GU L 103I del 3.4.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 05.05.2023

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