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1982 International Convention on the Harmonization of Frontier Controls of Goods
1982 Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
1982 Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere
Il regolamento approva per conto della Comunità economica (oggi UE) la Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
La convenzione:
Le parti aderenti alla convenzione s’impegnano a semplificare le procedure amministrative alle frontiere e a ridurre il numero e la durata dei controlli eseguiti dalle autorità doganali. Tale impegno si dovrà riflettere in:
Le parti contraenti accorderanno:
Le merci sono soggette ai controlli doganali come descritti nell’Allegato 1. Tali controlli dovranno garantire la conformità con la legislazione e i regolamenti in vigore alle frontiere. Altri tipi di controlli potranno essere effettuati anche in punti situati all’interno del paese.
I servizi doganali hanno l’incarico di organizzare la cooperazione e il coordinamento con altri servizi di controllo delle merci al fine di sollecitare il transito.
Le informazioni relative a tali controlli sono contenute negli allegati elencati di seguito:
Divieti o restrizioni relativi all’importazione, all’esportazione o al transito rimangono applicabili quando sono imposti per motivi di sicurezza pubblica. Se necessario, possono essere introdotte misure di emergenza.
La convenzione non preclude il diritto delle organizzazioni di integrazione economica regionale (come l’UE) ad applicare la propria legislazione alle loro frontiere interne. Essa consente di mantenere le preferenze e le strutture finanziarie, a condizione che non riducano in alcun modo le strutture derivanti da questa convenzione.
Le controversie tra le parti devono essere risolte mediante negoziazione o mediante ricorso volontario all’arbitrato.
Il regolamento è in vigore dal 1o giugno 1984. La convenzione si applica dal 12 settembre 1987.
Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1).
Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 3).
Modifica della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (convenzione sull’armonizzazione), Ginevra, 21 ottobre 1982, (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 13).
Decisione 2009/161/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, che approva a nome della Comunità l’allegato 8 della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 21).
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 191, del 28.5.2004, pag. 1).
Le successive modifiche Regolamento (CE) n. 882/2004 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 25.10.2018