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1982 Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

1982 Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

 

SINTESI DI:

Regolamento (CEE) n. 1262/84 relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO E DELLA CONVENZIONE?

Il regolamento approva per conto della Comunità economica (oggi UE) la Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.

La convenzione:

  • mira a semplificare le procedure amministrative e a rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi transfrontalieri;
  • si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o più frontiere marittime, aeree o terrestri;
  • è parte della politica commerciale esterna, un’area di competenza esclusiva dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Le parti aderenti alla convenzione s’impegnano a semplificare le procedure amministrative alle frontiere e a ridurre il numero e la durata dei controlli eseguiti dalle autorità doganali. Tale impegno si dovrà riflettere in:

  • cooperazione e coordinamento tra dogane e altri servizi per il monitoraggio delle merci;
  • messa a disposizione di personale qualificato dotato delle attrezzature necessarie nel luogo in cui si effettuano i controlli; direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi affinché agiscano in conformità con gli accordi internazionali;
  • cooperazione con gli organismi internazionali competenti per facilitare la conclusione di nuovi accordi multilaterali o bilaterali;
  • disposizioni per il controllo congiunto delle merci e dei documenti da parte di paesi confinanti, per gli orari di apertura dei posti di frontiera, le categorie di merci, modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale corrispondenti;
  • scambio di informazioni necessarie a garantire l’efficacia dei controlli;
  • documenti allineati alla formula quadro delle Nazioni Unite.

Le parti contraenti accorderanno:

  • un trattamento semplice e rapido alle merci in transito trasportate in condizioni che presentino una sicurezza sufficiente. In caso di minacce alla sicurezza pubblica* esse possono, tuttavia, eseguire controlli;
  • l’estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per facilitare lo sdoganamento delle merci che circolano sotto un regime internazionale di transito doganale.

Le merci sono soggette ai controlli doganali come descritti nell’Allegato 1. Tali controlli dovranno garantire la conformità con la legislazione e i regolamenti in vigore alle frontiere. Altri tipi di controlli potranno essere effettuati anche in punti situati all’interno del paese.

I servizi doganali hanno l’incarico di organizzare la cooperazione e il coordinamento con altri servizi di controllo delle merci al fine di sollecitare il transito.

Le informazioni relative a tali controlli sono contenute negli allegati elencati di seguito:

  • ispezioni medico-sanitarie effettuate per la protezione della vita e della salute delle persone (Allegato II);
  • ispezioni veterinarie, effettuate sugli animali o sui prodotti di origine animale e sulle relative condizioni di trasporto (Allegato III);
  • ispezioni fitosanitarie destinate a impedire la diffusione e l’introduzione di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali al di là delle frontiere nazionali (Allegato IV);
  • controllo della conformità delle merci con le legislazioni e i regolamenti nazionali e internazionali (Allegato V);
  • controllo di qualità delle merci per garantirne la corrispondenza ai requisiti minimi di qualità internazionali o nazionali (Allegato VI);
  • regolamento interno del comitato amministrativo per la convenzione sull’armonizzazione relativo alla procedura di modifica della convenzione (Allegato VII);
  • agevolare le procedure di attraversamento delle frontiere per il trasporto stradale internazionale, anche mediante il rilascio di visti ai conducenti professionisti, per accelerare le procedure di attraversamento delle frontiere per le merci, in particolare per le spedizioni urgenti, come animali vivi e merci deperibili e il controllo tecnico dei veicoli stradali (introdotto dalla Decisione del Consiglio 2009/161/CE) (Allegato VIII).

Divieti o restrizioni relativi all’importazione, all’esportazione o al transito rimangono applicabili quando sono imposti per motivi di sicurezza pubblica. Se necessario, possono essere introdotte misure di emergenza.

La convenzione non preclude il diritto delle organizzazioni di integrazione economica regionale (come l’UE) ad applicare la propria legislazione alle loro frontiere interne. Essa consente di mantenere le preferenze e le strutture finanziarie, a condizione che non riducano in alcun modo le strutture derivanti da questa convenzione.

Le controversie tra le parti devono essere risolte mediante negoziazione o mediante ricorso volontario all’arbitrato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO IL REGOLAMENTO E LA CONVENZIONE?

Il regolamento è in vigore dal 1o giugno 1984. La convenzione si applica dal 12 settembre 1987.

TERMINI CHIAVE

Sicurezza pubblica: la difesa della sicurezza pubblica implica la difesa della moralità pubblica, della salute pubblica, dell’ambiente, del patrimonio culturale o della proprietà industriale, commerciale e intellettuale.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio, del 10 aprile 1984, relativo alla conclusione della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 1).

Convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 3).

Modifica della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (convenzione sull’armonizzazione), Ginevra, 21 ottobre 1982, (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 13).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione 2009/161/CE del Consiglio, del 25 settembre 2008, che approva a nome della Comunità l’allegato 8 della convenzione internazionale sull’armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (GU L 55 del 27.2.2009, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 191, del 28.5.2004, pag. 1).

Le successive modifiche Regolamento (CE) n. 882/2004 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 25.10.2018

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