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Lotta contro la criminalità organizzata: reati connessi alla partecipazione a un’organizzazione criminale

Lotta contro la criminalità organizzata: reati connessi alla partecipazione a un’organizzazione criminale

 

SINTESI DI:

Decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla lotta contro la criminalità organizzata

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE QUADRO?

  • Riguarda la criminalizzazione dei reati connessi alla partecipazione a un’organizzazione criminale.
  • La decisione si prefigge di armonizzare le norme dell’Unione europea (Unione) e dei suoi Stati membri sulla criminalizzazione di tali reati e di stabilire le relative pene.

Reati

Gli Stati membri devono riconoscere come reato almeno una di queste due tipologie di condotta:

  • 1)

    la partecipazione attiva alle attività criminali di un’organizzazione, con la conoscenza del suo scopo o della sua intenzione di commettere reati;

  • 2)

    un’intesa sulla commissione di reati, senza necessariamente partecipare all’esecuzione materiale degli stessi.

Pene

  • Gli Stati membri devono prevedere pene corrispondenti ai reati di cui sopra:
    • per la prima opzione, il requisito è una pena privativa della libertà di almeno due anni per il livello massimo della pena;
    • per la seconda opzione, il requisito è una pena privativa della libertà di durata massima pari a quella prevista per il reato a cui è finalizzata l’intesa o di almeno due anni.
  • Le pene possono essere ridotte in circostanze specifiche, ad esempio se l’autore del reato rinuncia alle sue attività criminali o fornisce alle autorità giudiziarie informazioni utili per identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato.
  • Sulla base della decisione quadro, gli Stati membri devono introdurre norme volte a poter dichiarare responsabili le persone giuridiche (come le imprese) per i reati di cui sopra se commessi per loro conto da una persona che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica stessa.
  • Le pene per le persone giuridiche devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Dovrebbero includere sanzioni pecuniarie ma possono anche comprendere:
    • l’esclusione dal godimento di un aiuto pubblico;
    • l’interdizione temporanea o permanente di esercizio di attività commerciali e di accesso alle sedi utilizzate per i reati;
    • l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
    • lo scioglimento giudiziario o liquidazione di una società.

Competenza giurisdizionale e coordinamento dell’azione penale

  • La competenza giurisdizionale di uno Stato membro deve estendersi ai reati se commessi, in tutto o in parte, da un suo cittadino o per conto di una persona giuridica stabilita nel territorio di tale Stato membro.
  • Se il reato rientra nella giurisdizione di diversi Stati membri, questi ultimi devono collaborare, per esempio tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, per stabilire quale Stato membro perseguirà il reato e per accentrare l’azione penale.
  • Particolare attenzione va posta:
    • al luogo in cui è stato perpetrato il reato;
    • alla nazionalità o il luogo di residenza dell’autore del reato;
    • al paese d’origine della vittima;
    • al territorio in cui è stato trovato l’autore del reato.

Reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione

  • La direttiva (UE) 2017/1371 stabilisce le norme in materia di reati e sanzioni per la lotta contro la frode e altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (si veda la sintesi).
  • L’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 che istituisce la Procura europea (EPPO) (si veda la sintesi), conferisce a questa poteri in merito ai reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stabiliti nella direttiva (UE) 2017/1371. In conformità dell’articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, l’EPPO è inoltre competente per i reati che riguardano la partecipazione a organizzazioni criminali, come definiti nella decisione quadro 2008/841/GAI, se l’obiettivo dell’attività criminale di tali organizzazioni è quello di commettere reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE QUADRO?

Essa è in vigore dall’11 novembre 2008.

CONTESTO

Sin dagli anni novanta, l’Unione ha adottato una serie di misure per rendere più efficace la lotta contro la criminalità organizzata.

  • 1997: l’Unione adotta il primo piano d’azione contro la criminalità organizzata;
  • 1998: l’Unione adotta l’azione comune 98/733/GAI sulla punibilità della partecipazione a un’organizzazione criminale;
  • 2000: l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il primo strumento giuridico globale per la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale (entrato in vigore nel 2003);
  • 2002: l’Unione adotta la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (che definisce un «gruppo terrorista» sulla base della definizione di «organizzazione criminale» nell’azione comune 98/733/GAI), successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2017/541 (si veda la sintesi);
  • 2004: comunicazione della Commissione europea che riconosce la necessità di migliorare le misure di lotta contro la criminalità organizzata; mediante la decisione 2004/579/CE, l’Unione aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite;
  • 2008: l’Unione adotta la decisione quadro 2008/841/GAI che abroga l’azione comune 98/733/GAI e sostituisce l’azione comune 98/733/GAI.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/1939 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

Si veda la versione consolidata.

Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli.

Decisione 2004/579/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 69).

Ultimo aggiornamento: 16.03.2022

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