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Prevenzione e lotta contro la peste suina africana

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Prevenzione e lotta contro la peste suina africana

 

SINTESI DI:

Direttiva 2002/60/CE — Disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva stabilisce misure di prevenzione, lotta ed eradicazione contro la peste suina africana, una malattia infettiva generalmente fatale nei suini, con gravi conseguenze socio-economiche.

PUNTI CHIAVE

  • Gli Stati membri devono garantire che qualsiasi caso sospetto di peste suina africana sia immediatamente notificato alle autorità competenti. Se confermato, i risultati delle indagini devono essere comunicati alla Commissione europea e agli altri paesi dell’Unione.
  • Se non si può escludere la presenza della malattia, l’azienda deve essere posta sotto controllo ufficiale e tutti i movimenti di suini, prodotti suini, materiali o rifiuti che possono diffondere la malattia e di persone e veicoli devono essere limitati.
  • Se la malattia è ufficialmente confermata, tutti i suini nell’azienda devono essere abbattuti e le loro carcasse devono essere sottoposte a trasformazione sotto il controllo ufficiale. Qualsiasi tipo di carne, materiale o rifiuto potenzialmente contaminato deve essere distrutto, sottoposto a trasformazione o trattamento al fine di garantire che il virus sia distrutto secondo le istruzioni del veterinario ufficiale. Intorno al sito deve essere istituita una zona di protezione con un raggio di almeno tre chilometri, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 chilometri attorno al focolaio.
  • Se si sospetta che siano infetti dei suini selvatici, i paesi dell’Unione devono informare i proprietari di suini e i cacciatori e devono effettuare indagini su qualsiasi capo di suino selvatico abbattuto o trovato morto. La zona infetta deve essere definita, le aziende suinicole ivi site devono essere poste sotto sorveglianza ufficiale e la caccia sospesa.
  • Il documento SANCO/7138/2013 contiene gli orientamenti sulla sorveglianza e la lotta contro la peste suina africana tra i suini selvatici.
  • Gli Stati membri interessati devono trasmettere alla Commissione un programma di eradicazione della malattia.
  • I paesi dell’Unione devono redigere un piano di emergenza, tenendo conto dei fattori locali, come la densità di suini in particolare, che possono influire sulla propagazione del virus.
  • Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva.

Adozione dell’atto di esecuzione

Nel 2014 la Commissione ha adottato un atto di esecuzione (decisione 2014/709/UE) che stabilisce misure dettagliate per il controllo della salute degli animali che devono essere adottate in relazione alla peste suina africana nei paesi dell’Unione (o nelle regioni di tali paesi) che sono interessati. Le misure comprendono il divieto di spedizione di suini vivi, carne suina e sottoprodotti, sperma, ovuli ed embrioni di origine suina.

L’allegato alla decisione, che viene regolarmente aggiornato, è diviso in quattro parti. Le aree degli Stati membri interessati sono elencate e delimitate nelle parti da I a IV dell’allegato, differenziate in base al livello di rischio a seconda della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana.

Abrogazione

La presente direttiva è abrogata dal regolamento (UE) 2016/429 a partire dal 21 aprile 2021.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dal 9 agosto 2002 e doveva essere recepita dalle legislazioni nazionali dei paesi dell’Unione entro il 1o luglio 2003.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva del Consiglio 2002/60/CE, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

Le successive modifiche alla direttiva 2002/60/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione di esecuzione della Commissione 2014/709/UE, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell’11.10.2014, pag. 63).

Si veda la versione consolidata.

Decisione della Commissione 2003/422/CE, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GU L 143 dell’11.6.2003, pag. 35).

Ultimo aggiornamento: 18.09.2019

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