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EU economic and monetary union
Unione economica e monetaria dell’Unione europea
Unione economica e monetaria dell’Unione europea
Articolo 3 del trattato sull’Unione europea
Articolo 119 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Si tratta del processo di allineamento delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri e si articola in tre fasi.
Mentre le prime due fasi dell’UEM sono state completate per tutti gli Stati membri, la fase finale è ancora in corso. Ad oggi, 21 Stati membri hanno adottato l’euro come moneta ufficiale (collettivamente denominati zona euro).
Prima di poter introdurre l’euro, uno Stato membro deve soddisfare diversi requisiti economici e giuridici: i criteri di convergenza di cui all’articolo 140 del TFUE:
Quando uno Stato membro soddisfa tutti questi requisiti, il Consiglio dell’Unione europea decide che esso possa adottare l’euro come propria moneta. L’euro quindi sostituisce la valuta nazionale e diventa la valuta ufficiale dello Stato membro in questione.
Si considera che gli Stati membri la cui moneta è l’euro formino l’area dell’euro, in cui è condotta una politica monetaria unica sotto la responsabilità del Consiglio direttivo della BCE.
Gli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro come moneta sono Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 139 TFUE. La Commissione europea e la BCE riferiscono al Consiglio, almeno ogni due anni, o su richiesta dello Stato membro con deroga, in merito ai progressi compiuti nell’adempimento dei criteri di convergenza. Previa consultazione del Parlamento europeo e previa discussione in sede di Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide che lo Stato membro interessato soddisfa le condizioni necessarie e può adottare l’euro come moneta e abroga la deroga nei confronti dello Stato membro interessato.
La BCE svolge un ruolo essenziale all’interno dell’UEM. Attraverso il suo organo decisionale, il Consiglio direttivo, la BCE definisce la politica monetaria per la zona euro. Ha inoltre il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’UE. Gli Stati membri possono coniare monete in euro, ma prima la BCE deve autorizzare la quantità annuale (volume) che può essere emessa.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea – Titolo I – Disposizioni comuni – Articolo 3 (ex articolo 2 TUE) (GU C 326 del , pag. 17).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Parte terza - Politiche e azioni interne dell'Unione - Titolo VIII - Politica economica e monetaria - Articolo 119 (ex articolo 4 del TCE) (GU C 202 del , pag. 96).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Parte terza - Politiche e azioni interne dell'Unione - Titolo VIII - Politica economica e monetaria - Capo 5 - Disposizioni transitorie - Articolo 140 (ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE) (GU C 202 del , pag. 108).
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