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Unione economica e monetaria dell’Unione europea

Unione economica e monetaria dell’Unione europea

SINTESI DI:

Articolo 3 del trattato sull’Unione europea

Articolo 119 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Articolo 140 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEGLI ARTICOLI?

  • L’articolo 3, paragrafo 4, del Trattato sull’Unione europea (TUE) prevede che l’Unione europea (UE) istituisca un’unione economica e monetaria la cui moneta sia l’euro.
  • A tal fine, l’articolo 119 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che l’UE e gli Stati membri dell’UE coordineranno strettamente le loro politiche economiche e definiranno e attueranno una politica monetaria unica e una politica dei cambi. Prevede inoltre l’introduzione di una moneta unica, l’euro. Tali attività degli Stati membri e dell’UE comporteranno il rispetto dei seguenti principi guida: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane e una bilancia dei pagamenti sostenibile.
  • L’articolo 140 TFUE stabilisce che gli Stati membri devono allineare la propria legislazione nazionale al pertinente diritto dell’UE e soddisfare determinate condizioni economiche per diventare membri della zona euro. Queste condizioni sono note come criteri di convergenza o criteri di Maastricht: stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e sostenibili, sostenibilità della convergenza e stabilità dei tassi di cambio. I criteri di convergenza economica sono ulteriormente sviluppati nel protocollo n. 13 allegato ai trattati.

PUNTI CHIAVE

Unione economica e monetaria dell’Unione europea

Si tratta del processo di allineamento delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri e si articola in tre fasi.

  • Prima fase (1990-1993). Eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri, miglioramento della convergenza economica, cooperazione più stretta tra le banche centrali nazionali.
  • Seconda fase (1994-1998). Creazione dell’Istituto monetario europeo (predecessore della Banca centrale europea (BCE)), preparativi per l’introduzione dell’euro, prevenzione dei disavanzi eccessivi e maggiore convergenza delle politiche (per garantire la stabilità dei prezzi e finanze pubbliche solide).
  • Terza fase (dal in poi). Fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, adozione graduale dell’euro da parte degli Stati membri come moneta, attuazione di una politica monetaria unica sotto la responsabilità della BCE, entrata in vigore del meccanismo di cambio intra-UE (ERM II) ed entrata in vigore del patto di stabilità e crescita.

Mentre le prime due fasi dell’UEM sono state completate per tutti gli Stati membri, la fase finale è ancora in corso. Ad oggi, 21 Stati membri hanno adottato l’euro come moneta ufficiale (collettivamente denominati zona euro).

Transizione all’euro

Prima di poter introdurre l’euro, uno Stato membro deve soddisfare diversi requisiti economici e giuridici: i criteri di convergenza di cui all’articolo 140 del TFUE:

  • lo scopo dei criteri di convergenza economica è garantire la stabilità della situazione economica e finanziaria dell’UE;
  • la convergenza normativa richiede che la legislazione nazionale degli Stati membri, compresi gli statuti delle rispettive banche centrali nazionali, sia compatibile con il diritto dell’UE pertinente.

Quando uno Stato membro soddisfa tutti questi requisiti, il Consiglio dell’Unione europea decide che esso possa adottare l’euro come propria moneta. L’euro quindi sostituisce la valuta nazionale e diventa la valuta ufficiale dello Stato membro in questione.

Si considera che gli Stati membri la cui moneta è l’euro formino l’area dell’euro, in cui è condotta una politica monetaria unica sotto la responsabilità del Consiglio direttivo della BCE.

Gli Stati membri che non hanno ancora adottato l’euro come moneta sono Stati membri con deroga ai sensi dell’articolo 139 TFUE. La Commissione europea e la BCE riferiscono al Consiglio, almeno ogni due anni, o su richiesta dello Stato membro con deroga, in merito ai progressi compiuti nell’adempimento dei criteri di convergenza. Previa consultazione del Parlamento europeo e previa discussione in sede di Consiglio europeo, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide che lo Stato membro interessato soddisfa le condizioni necessarie e può adottare l’euro come moneta e abroga la deroga nei confronti dello Stato membro interessato.

Banca centrale europea

La BCE svolge un ruolo essenziale all’interno dell’UEM. Attraverso il suo organo decisionale, il Consiglio direttivo, la BCE definisce la politica monetaria per la zona euro. Ha inoltre il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro all’interno dell’UE. Gli Stati membri possono coniare monete in euro, ma prima la BCE deve autorizzare la quantità annuale (volume) che può essere emessa.

I primi Stati membri della zona euro

  • Il , data storica per l’avvio della terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM), il Consiglio ha adottato una decisione con cui riconosceva che 11 Stati membri (Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia) soddisfacevano le condizioni necessarie per l’introduzione della moneta unica il .
  • Nel 2000, una decisione simile venne presa sulla Grecia, che entrò nella terza fase dell’UEM nel gennaio del 2001.
  • L’euro venne introdotto in due fasi.
    • L’euro è stato introdotto come moneta contabile1 e i tassi di conversione tra l’euro e le valute degli Stati membri sono stati fissati.
    • Le monete e le banconote in euro sono state introdotte negli Stati membri interessati. I cittadini e le imprese hanno potuto successivamente effettuare i propri pagamenti in contanti in euro.

Espansione dell’area euro

  • In linea di principio, tutti gli Stati membri sono tenuti ad aderire alla terza fase dell’UEM e quindi ad adottare l’euro. Tuttavia, alcuni non hanno ancora soddisfatto i requisiti economici e giuridici, e la Danimarca ha deciso di non partecipare alla terza fase dell’UEM, i cui dettagli sono stabiliti nel protocollo n. 16 allegato ai trattati. La Danimarca si è riservata la possibilità di porre fine al proprio regime di deroga e di presentare domanda di adozione dell’euro, ma finora non ha annunciato alcuna intenzione in tal senso.
  • Stati membri che hanno adottato l’euro dopo il 2002:

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Moneta scritturale. Moneta non contante che pertanto non circola sotto forma di banconote e monete.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea – Titolo I – Disposizioni comuni – Articolo 3 (ex articolo 2 TUE) (GU C 326 del , pag. 17).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Parte terza - Politiche e azioni interne dell'Unione - Titolo VIII - Politica economica e monetaria - Articolo 119 (ex articolo 4 del TCE) (GU C 202 del , pag. 96).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Parte terza - Politiche e azioni interne dell'Unione - Titolo VIII - Politica economica e monetaria - Capo 5 - Disposizioni transitorie - Articolo 140 (ex articoli 121, paragrafo 1, 122, paragrafo 2, seconda frase, e 123, paragrafo 5, del TCE) (GU C 202 del , pag. 108).

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