Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Garantire la sicurezza dei giocattoli nell’Unione europea

Garantire la sicurezza dei giocattoli nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce i requisiti di sicurezza che i giocattoli immessi nel mercato dell’Unione europea (Unione) devono soddisfare. Questi requisiti sono mirati a produrre alti livelli di salute e sicurezza, a proteggere il pubblico e a garantire la libera circolazione dei giocattoli all’interno dell’Unione.
  • La direttiva identifica le responsabilità particolari dei vari operatori nella catena di fornitura dalla fabbricazione all’importazione, alla distribuzione e alla vendita al dettaglio.

PUNTI CHIAVE

  • I giocattoli sono prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
  • I produttori, dato che hanno una conoscenza dettagliata del loro prodotto, hanno la responsabilità di garantire che i loro giocattoli soddisfino tutti i requisiti di sicurezza applicabili.
  • Gli importatori devono immettere sul mercato solo giocattoli provenienti da paesi terzi che rispettano tutti i requisiti di sicurezza applicabili.
  • I distributori e i rivenditori devono agire con la dovuta attenzione per quanto riguarda tali requisiti di sicurezza.
  • Le autorità nazionali effettuano il controllo dei giocattoli immessi sul mercato.
  • Per poter essere venduti nell’Unione, i giocattoli devono essere accompagnati a una dichiarazione «UE» di conformità e devono recare il marchio CE.
  • La normativa non si applica alle seguenti tipologie di giocattoli (fra gli altri):
    • attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
    • macchine da gioco automatiche per uso pubblico;
    • veicoli giocattolo con motore a combustione;
    • macchine a vapore giocattolo;
    • fionde e catapulte.
  • La direttiva viene aggiornata periodicamente per definire i limiti di sicurezza per le sostanze chimiche usate nei giocattoli (ad es. cadmio, bario, nickel, bisfenolo A, formaldeide e piombo), in particolare riguardo ai bambini di età inferiore ai 3 anni e in giocattoli destinati a essere messi in bocca. Negli ultimi cinque anni gli emendamenti hanno riguardato aspetti quali:
  • La Commissione europea e il Gruppo di esperti nella sicurezza dei giocattoli (Expert Group on Toys Safety) hanno pubblicato documenti di orientamento per assistere i produttori, gli importatori e le autorità pubbliche nell’applicazione della direttiva.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 20 gennaio 2011. Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal 20 luglio 2011.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

Le successive modifiche alla direttiva 2009/48/CE sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1992 della Commissione, del 15 novembre 2021, relativa alle norme armonizzate per i giocattoli redatte a sostegno della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 405 del 16.11.2021, pag. 14).

Direttiva (UE) 2021/903 della Commissione, del 3 giugno 2021, che modifica la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i valori limite specifici per l’anilina in determinati giocattoli (GU L 197 del 4.6.2021, pag. 110).

Direttiva (UE) 2020/2088 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura delle fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 53).

Direttiva (UE) 2020/2089 della Commissione, dell’11 dicembre 2020, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il divieto di utilizzare fragranze allergizzanti nei giocattoli (GU L 423 del 15.12.2020, pag. 58).

Direttiva (UE) 2019/1929 della Commissione, del 19 novembre 2019, che modifica l’appendice C dell’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati in determinati giocattoli in relazione alla formaldeide (GU L 299 del 20.11.2019, pag. 51).

Direttiva (UE) 2019/1922 della Commissione, del 18 novembre 2019, che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda l’alluminio (GU L 298 del 19.11.2019, pag. 5).

Direttiva (UE) 2018/725 della Commissione, del 16 maggio 2018, che modifica l’allegato II, parte III, punto 13, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo agli sviluppi tecnici e scientifici, per quanto riguarda il cromo VI (GU L 122 del 17.5.2018, pag. 29).

Direttiva (UE) 2017/898 della Commissione, del 24 maggio 2017, che modifica, per quanto riguarda il bisfenolo A, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 128).

Direttiva (UE) 2017/774 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica, allo scopo di adottare valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli, l’allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il fenolo (GU L 115 del 4.5.2017, pag. 47).

Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l’allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo (GU L 110 del 27.4.2017, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.09.2022

Top