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Autoveicoli: esenzione per categoria dalle norme di concorrenza dell’Unione europea

Autoveicoli: esenzione per categoria dalle norme di concorrenza dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 461/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

L’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea esenta gli accordi verticali* che conferiscono benefici sufficienti a compensare gli effetti anticoncorrenziali.

Il regolamento, noto come il regolamento sull’esenzione per categoria nel settore automobilistico, concede al settore automobilistico una specifica esenzione per gli accordi verticali concernenti l’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Prevedeva altresì accordi verticali per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per tali veicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio.

Il regolamento di modifica (UE) 2023/822 ne ha prorogato la validità per altri cinque anni, sebbene inizialmente dovesse scadere il 31 maggio 2023. Ciò consente alla Commissione europea di reagire tempestivamente ai cambiamenti nel mercato degli autoveicoli e di prendere in considerazione sviluppi come quelli derivanti dalla digitalizzazione, dall’elettrificazione e dai nuovi modelli di mobilità dei veicoli.

PUNTI CHIAVE

Accordi verticali concernenti l’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi

Quando il regolamento (UE) n. 461/2010 fu originariamente adottato, il suo scopo era applicare il regolamento (UE) n. 330/2010 agli accordi verticali concernenti l’acquisto, la vendita o la rivendita di autoveicoli nuovi. Il regolamento (UE) 2022/720 ha sostituito il regolamento (CE) n. 330/2010 (si veda la sintesi).

Accordi verticali relativi al mercato dei servizi di assistenza post-vendita di autoveicoli

Il regolamento (UE) n. 461/2010 applica il regolamento (UE) 2022/720 anche agli accordi verticali che riguardano le condizioni per l’acquisto, la vendita o la rivendita di pezzi di ricambio per autoveicoli, o per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli, a condizione che questi soddisfino i requisiti per l’esenzione ai sensi del regolamento (UE) 2022/720, e non contengano nessuna delle restrizioni fondamentali di cui al regolamento (UE) n. 461/2010:

  • la restrizione della vendita di pezzi di ricambio per autoveicoli da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva;
  • la restrizione, concordata tra un fornitore di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione e un produttore di autoveicoli, della facoltà del fornitore di vendere tali beni a distributori o riparatori autorizzati o indipendenti o a utilizzatori finali;
  • la restrizione, concordata tra un costruttore di autoveicoli che utilizza componenti per l’assemblaggio iniziale di autoveicoli e il fornitore di detti componenti, della facoltà del fornitore di apporre in maniera efficace e chiaramente visibile il proprio marchio o logo sui componenti forniti o sui pezzi di ricambio.

Conformemente al regolamento n. 19/65/CEE (si veda la sintesi), la Commissione europea può dichiarare mediante regolamento che, nei casi in cui reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del 50 % di un mercato rilevante, il presente regolamento non si applica agli accordi verticali contenenti specifiche restrizioni relative a tale mercato.

Valutazione

Il regolamento di modifica (UE) 2023/822 richiede alla Commissione di monitorare il funzionamento del regolamento (UE) n. 461/2010 e di presentarne la valutazione prima del 31 maggio 2028. La valutazione più recente del funzionamento del regolamento sull’esenzione per categoria nel settore automobilistico è stata pubblicata nel 2021.

Orientamenti

La Commissione ha inoltre aggiornato i suoi orientamenti, che aiutano le imprese del settore automobilistico a valutare la compatibilità dei propri accordi verticali con le norme sulla concorrenza dell’Unione europea (Unione), garantendo al tempo stesso che gli operatori del mercato post-vendita, compresi gli operatori indipendenti, continuino ad avere accesso ai dati generati dai veicoli necessari per la riparazione e la manutenzione.

Tra gli altri aspetti, gli orientamenti:

  • chiariscono che i dati generati dai sensori dei veicoli possono essere un elemento essenziale per la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione; pertanto, per soddisfare le condizioni di cui all’articolo 101, i riparatori autorizzati e indipendenti devono avere accesso a tali dati su un piano di parità;
  • richiedono ai fornitori di veicoli di applicare il principio di proporzionalità al momento di valutare se negare l’accesso a informazioni, come i dati generati dai veicoli, sulla base di potenziali preoccupazioni in materia di sicurezza informatica;
  • sottolineano che l’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativo all’abuso di posizione dominante può essere applicabile qualora un fornitore non condivida unilateralmente un’informazione essenziale con gli operatori indipendenti, quali i dati generati dai veicoli.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 1o gennaio 2010 e rimarrà valido fino al 31 maggio 2028.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Accordi verticale. Un accordo o una pratica concordata stipulata da due o più imprese, ciascuna delle quali opera a un livello diverso della catena di produzione o di distribuzione, riguardante le condizioni in base alle quali le parti possono acquistare, vendere o rivendere determinati beni o servizi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 52).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 461/2010 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione — Modifiche alla comunicazione della Commissione — Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2023/C 133 I/01) (GU L 133 I del 17.4.2023, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2022/720 della Commissione, del 10 maggio 2022, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU L 134 dell’11.5.2022, pag. 4).

Relazione della Commissione — Relazione di valutazione della Commissione sull’applicazione del regolamento (UE) n. 461/2010 di esenzione per categoria nel settore automobilistico [COM(2021) 264 final del 28.5.2021].

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate (GU 36 del 6.3.1965, pag. 533).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.06.2023

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